91/178/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1991 pag. 0033 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0251
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0251
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno (91/178/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116, vista la proposta della Commissione, considerando che lo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno è stato adottato il 7 aprile 1989 a Ginevra dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno; considerando che gli Stati membri e le organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla Conferenza sono stati invitati a notificare al segretario generale delle Nazioni Unite l'accettazione dello statuto conformemente al paragrafo 21 b) di quest'ultimo; considerando che il Gruppo espleterà importanti funzioni di analisi e sorveglianza del mercato e del commercio dello stagno; considerando che la struttura istituzionale del Gruppo, quale è definita dallo statuto, implica la partecipazione congiunta della Comunità e degli Stati membri che hanno accettato detto statuto; considerando che alcuni Stati membri hanno indicato che intendono partecipare ai lavori del Gruppo; considerando pertanto che è necessario che la Comunità ed i suoi Stati membri che hanno deciso di partecipare ai lavori del Gruppo, depositino simultaneamente i loro strumenti di accettazione sulla base di una posizione comune, DECIDE: Articolo 1 La Comunità accetta lo statuto del Gruppo internazionale di studio sullo stagno. La Comunità e gli Stati membri che hanno sinora deciso di partecipare ai lavori del Gruppo depositano simultaneamente, non appena concluse le rispettive procedure interne, i propri strumenti di accettazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite. Il testo dello statuto è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di accettazione a nome della Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN ALLEGATO STATUTO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLO STAGNO Istituzione del Gruppo 1. Il Gruppo internazionale di studio sullo stagno è istituito al fine di gestire le disposizioni e controllare l'applicazione del presente statuto. Obiettivi 2. Obiettivo del Gruppo è di garantire una più attiva cooperazione internazionale sui temi relativi allo stagno, migliorando le informazioni disponibili sull'economia internazionale dello stagno e fornendo al contempo una sede adatta alle consultazioni intergovernative sullo stagno. Definizioni 3. a) Per « Gruppo » si intende il Gruppo internazionale di studio sullo stagno costituito nel quadro del presente statuto. b) Per « stagno » si intende lo stagno metallico, ogni altro tipo di stagno raffinato, lo stagno di recupero, nonché lo stagno contenuto nei concentrati, o nel minerale di stagno estratto dalla sua sede naturale e qualsiasi altro prodotto dello stagno fissato dal Gruppo. Ai fini della presente definizione il termine « minerale » esclude: i) i materiali estratti dal corpo minerale a fini diversi dal trattamento e ii) i materiali residui del trattamento. c) Per « membri » si intendono tutti gli Stati membri e gli organismi intergovernativi che sono previsti al paragrafo 5 e che hanno notificato la propria accettazione conformemente al paragrafo 21. Funzioni 4. Il Gruppo ha le funzioni seguenti: a) creare la capacità necessaria per effettuare la sorveglianza permanente dell'economia internazionale dello stagno e delle sue tendenze, in particolare elaborando, mantenendo e aggiornando in permanenza un sistema statistico relativo alla produzione, alle scorte, al commercio e al consumo mondiale di tutte le forme di stagno, nonché diffondere, nella misura del necessario, le informazioni così elaborate; b) portare avanti consultazioni e scambi di informazioni sugli sviluppi e le tendenze relative alla produzione, alle scorte, al commercio e al consumo di tutte le forme di stagno; c) intraprendere gli opportuni studi su un'ampia gamma di importanti temi relativi allo stagno, conformemente alle decisioni adottate dal Gruppo. Adesione 5. Possono aderire al Gruppo tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo ovvero al commercio internazionale dello stagno e qualsiasi organismo intergovernativo responsabile, nel contesto dei negoziati, della conclusione e dell'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ad un prodotto. Poteri del Gruppo 6. a) Il Gruppo esercita tutti i poteri necessari e adotta o fa adottare tutte le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente statuto. b) Il Gruppo non ha direttamente né indirettamente il potere di concludere contratti a fini di commercio dello stagno o di qualsiasi altro prodotto, ovvero contratti per future transazioni; il Gruppo non ha potere di assumere obblighi finanziari a tal fine. c) Il Gruppo adotta le norme necessarie all'esecuzione delle proprie funzioni; tali norme sono gerarchicamente subordinate alle disposizioni del presente statuto e non possono contraddirvi. d) Il Gruppo non ha i poteri né è autorizzato dai suoi membri ad assumere obblighi che esulino dal campo d'applicazione del presente statuto o del regolamento interno. Sede 7. Salvo decisione contraria del Gruppo, la sua sede è situata sul territorio di uno Stato membro scelto dal Gruppo stesso. Il Gruppo negozia l'accordo relativo alla sede con il governo ospite e lo conclude il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del presente statuto. Presa di decisioni 8. a) Conformemente al presente statuto l'assemblea generale è la massima autorità del Gruppo. b) Il Gruppo, il comitato permanente di cui al paragrafo 9 ed eventuali comitati ed organi sussidiari decidono, per consensus e senza procedere ad un voto, fatti salvi i casi di decisione per cui si specifica nel presente statuto o nel regolamento interno una maggioranza particolare di voto. c) Ogni Stato membro ha diritto ad un voto. Comitato permanente 9. a) Il Gruppo costituisce un comitato permanente, composto dai membri del Gruppo che hanno manifestato il proprio desiderio di parteciparvi. b) Il comitato permanente esegue i compiti assegnatigli dal Gruppo e presenta al Gruppo un rapporto sullo stato d'avanzamento e sulla conclusione dei propri lavori. Comitati ed organi sussidiari 10. Il Gruppo può creare un comitato consultivo industriale per sorvegliare l'evoluzione dell'industria dello stagno. Il Gruppo, oltre al comitato permanente, può creare altri organi sussidiari e ne definisce lo statuto e i regolamenti. Segretariato 11. a) Il segretariato del Gruppo è composto da un segretario generale e dal personale necessario. b) Il segretario generale è il funzionario amministrativo principale del Gruppo ed è responsabile della gestione e del funzionamento del presente statuto conformemente alle decisioni del Gruppo. Cooperazione con terzi 12. a) Il Gruppo predispone consultazioni o cooperazioni con le Nazioni Unite, con i suoi organi o agenzie specializzate e, nella misura del necessario, con altri organismi intergovernativi. b) Il Gruppo predispone eventuali opportuni accordi per mantenere contatti con i governi interessati non partecipanti, con altre organizzazioni internazionali non governative o, se necessario, con istituti del settore privato. c) Il Gruppo può invitare come osservatori alle proprie riunioni Stati non membri e qualsiasi organismo intergovernativo o organizzazione non governativa appropriati interessati in particolare ai problemi dello stagno, a condizione che tale organismo o organizzazione concedano un simile diritto al Gruppo. Salvo decisione contraria del Gruppo, tali osservatori possono partecipare a tutte le riunioni del Gruppo, per quel che riguarda la totalità o una parte di una riunione particolare o di una serie di riunioni, ma non possono partecipare alle riunioni del comitato permanente o di comitati o sottocomitati in cui non siano rappresentati tutti i membri del Gruppo. d) Il presidente può invitare osservatori a partecipare alle discussioni del Gruppo; tuttavia essi non hanno il diritto di votare né di presentare proposte. Rapporti con il Fondo comune 13. Il Gruppo può richiedere di essere designato in qualità di ente internazionale materie prime (International Commodity Body - ICB) conformemente all'articolo 7, paragrafo 9 dell'accordo che istituisce il Fondo comune per le materie prime ai fini di patrocinare, alle condizioni che il Gruppo può definire unicamente per consensus, progetti relativi allo stagno, che il Fondo finanzierà tramite il proprio bilancio amministrativo. Il Gruppo tuttavia non assume nessun obbligo finanziario nel contesto di tali progetti né agisce in quanto agente esecutore di un progetto qualsiasi. Stato giuridico 14. a) Il Gruppo è dotato di personalità giuridica internazionale. b) Lo statuto del Gruppo nel territorio del paese ospite è definito nell'ambito di un accordo sulla sede concluso tra il paese ospite e il Gruppo. c) Il Gruppo dispone delle capacità di espletare le proprie funzioni e in particolare, fatto salvo il precedente paragrafo 6 b), delle capacità di stipulare contratti, acquisire ed alienare beni mobili, nonché di stare in giudizio. Contributi a bilancio 15. a) Ogni membro contribuisce al bilancio annuo approvato dal Gruppo. La quota di bilancio di ogni Stato membro è rappresentata da un'aliquota pari al 50 % del bilancio; il saldo deve essere ripartito tra i membri sulla base della proporzione delle loro quote parte nel commercio complessivo di metallo di stagno primario e di concentrati di stagno, e cioè: per i paesi produttori esportazioni totali meno importazioni totali, per i paesi consumatori importazioni totali. A tal fine, i paesi la cui produzione di concentrati di stagno supera il consumo registrato di metallo primario vengono classificati come paesi produttori e i paesi il cui consumo registrato di metallo primario di stagno supera la loro produzione di concentrati di stagno sono classificati come paesi consumatori. Il calcolo è effettuato sulla base degli ultimi tre anni civili per cui si dispone di statistiche. b) Il Gruppo definisce la quota di ogni membro per ogni esercizio contabile in un'unica valuta che il Gruppo decide, conformemente alle disposizioni per le quote specificate nel regolamento interno. Il versamento della quota da parte di ogni membro viene fatto conformemente alle sue procedure costituzionali. Statistiche ed informazioni 16. a) Il Gruppo raccoglie, confronta e mette a disposizione dei membri le opportune informazioni statistiche relative a produzione, commercio, scorte e consumo dello stagno, ai fini dell'effettiva applicazione del presente statuto, nonché le informazioni di cui al sottoparagrafo b) successivo. b) Il Gruppo predispone le opportune modalità di scambio delle informazioni con i governi interessati non partecipanti e con le relative organizzazioni non governative e intergovernative, per garantire la disponibilità di dati recenti e affidabili sulla produzione, sul consumo, sulle scorte, sul commercio internazionale, sui prezzi pubblicati riconosciuti a livello internazionale dello stagno e relativamente ad altri fattori che eventualmente influenzino la domanda e l'offerta di stagno. c) Il Gruppo provvede a garantire che le informazioni pubblicate non pregiudichino la riservatezza delle azioni intraprese dai governi o da persone o imprese che producono, trasformano, commerciano o consumano lo stagno. Valutazione e relazioni annuali 17. a) Il Gruppo intraprende una rassegna annuale della situazione del mercato mondiale dello stagno e fa rapporto sui temi relativi, alla luce delle informazioni fornite dai membri e corroborate da informazioni provenienti da ogni altra fonte interessante. La rassegna annuale comprende un riesame della capacità prevista di produzione dello stagno per gli anni futuri, nonché prospettive di produzione, consumo e commercio dello stagno per l'anno civile successivo, ai fini di un'informazione che permetta ai membri di elaborare i propri giudizi individuali sull'evoluzione dell'economia internazionale dello stagno. b) Il Gruppo prepara una relazione contenente i risultati della rassegna annuale e la distribuisce ai propri membri. Qualora il Gruppo ne ravvisi l'opportunità, tale relazione, nonché le altre relazioni e studi distribuiti ai membri, possono essere messi a disposizione di altre organizzazioni interessate conformemente al regolamento interno. Studi 18. a) Il Gruppo avvia o prende opportuni accordi per effettuare studi ad hoc relativi all'economia internazionale dello stagno, ivi compresi quelli relativi a problemi specifici o difficoltà attuali o futuri. b) Gli studi possono contenere raccomandazioni o suggerimenti generali, tuttavia tali raccomandazioni o suggerimenti non prescinderanno dal diritto di ogni membro di gestire ogni aspetto della propria economia interna in materia di stagno e non pregiudicheranno la competenza di altre organizzazioni internazionali in temi di loro spettanza. Obblighi dei membri 19. I membri si adoperano con il massimo impegno per cooperare e promuovere il conseguimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare mettendo a disposizione i dati relativi all'economia dello stagno di cui al paragrafo 16 a). Modifiche 20. Il presente statuto può essere modificato esclusivamente per consensus del Gruppo. Entrata in vigore 21. a) Il presente statuto entra in vigore allorquando, conformemente a quanto stipulato nell'allegato al presente statuto, gli Stati, che insieme rappresentano il 70 % del commercio complessivo di stagno, abbiano notificato al segretario generale delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato il « depositario ») l'accettazione del presente statuto conformemente al sottoparagrafo b) successivo. b) Gli Stati o gli organismi intergovernativi che sono previsti al paragrafo 5 e che intendono aderire al Gruppo, notificano al depositario la propria accettazione provvisoria del presente statuto, in attesa della conclusione delle proprie procedure interne, ovvero la propria accettazione definitiva. Gli Stati e gli organismi intergovernativi che hanno notificato l'accettazione provvisoria del presente statuto si impegnano a concludere le procedure nei più brevi termini e a notificarne la conclusione al depositario. c) Se non sono state adempiute le modalità per l'entrata in vigore del presente statuto entro il 31 dicembre 1989, il depositario invita gli Stati e gli organismi intergovernativi che hanno notificato l'accettazione del presente statuto conformemente al sottoparagrafo b) precedente a decidere se intendano mettere in vigore nei reciproci rapporti il presente statuto. d) Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, il depositario organizza una riunione inaugurale del Gruppo il più rapidamente possibile. Se possibile, l'avviso della riunione deve pervenire ai membri almeno un mese prima della riunione stessa. Recesso 22. a) Ogni membro può recedere dal Gruppo in qualsiasi momento, previa notifica scritta del recesso al depositario e al segretario generale del Gruppo. b) Il recesso non pregiudica gli obblighi finanziari già assunti dal membro che recede e non dà diritto a diminuzioni dell'aliquota di adesione per l'anno in cui il recesso è stato notificato. c) Il recesso prende effetto 30 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. d) Il segretario generale del Gruppo comunica senza indugio ad ogni membro le notifiche ricevute conformemente al presente paragrafo. Cessazione 23. a) Il Gruppo può decidere in qualsiasi momento, con voto a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, di por fine al presente statuto. Tale cessazione prende effetto alla data decisa dal Gruppo stesso. b) Fatta salva la cessazione, il Gruppo stesso continua ad esistere nella misura in cui sia necessario eseguire la liquidazione, ivi compresa la chiusura dei conti. Riserve 24. Nessuna delle disposizioni del presente statuto può costituire oggetto di riserve. ALLEGATO Commercio dello stagno (1) Paese Esportazioni Importazioni Commercio Aliquota % (in migliaia di t) Argentina 0,1 0,9 1,0 0,27 Australia 6,5 0,4 6,9 1,84 Belgio-Lussemburgo 2,9 3,2 6,1 1,63 Bolivia 12,9 - 12,9 3,44 Brasile 20,1 - 20,1 5,36 Canada 1,7 3,8 5,5 1,47 Cina 17,2 - 17,2 4,59 Danimarca 0,9 0,9 1,8 0,48 Egitto - 0,3 0,3 0,08 Finlandia - 0,1 0,1 0,03 Francia 0,2 7,7 7,9 2,11 Repubblica federale di Germania 3,1 19,4 22,5 6,00 Grecia - 0,4 0,4 0,11 India - 2,7 2,7 0,72 Indonesia 25,3 - 25,3 6,74 Irlanda - 0,1 0,1 0,03 Italia 0,1 6,2 6,3 1,68 Giappone - 32,1 32,1 8,56 Malesia 49,2 13,1 62,3 16,61 Messico - 4,7 4,7 1,25 Paesi Bassi 2,6 8,5 11,1 2,96 Nigeria 0,6 - 0,6 0,16 Norvegia - 0,5 0,5 0,13 Perù 3,8 0,4 4,2 1,12 Filippine - 0,5 0,5 0,13 Polonia - 3,1 3,1 0,83 Portogallo - 0,6 0,6 0,16 Repubblica di Corea - 5,1 5,1 1,36 Spagna 0,1 3,3 3,4 0,91 Svezia 0,1 0,6 0,7 0,19 Tailandia 16,5 - 16,5 4,40 Turchia - 1,1 1,1 0,29 Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche - 13,8 13,8 3,68 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 16,8 14,1 30,9 8,24 Stati Uniti d'America 1,4 41,4 42,8 11,41 Iugoslavia - 1,4 1,4 0,37 Zaire 2,6 - 2,6 0,69 TOTALE 184,7 190,4 375,1 100,00 (1) Media annua per il periodo 1985-1987 delle importazioni e delle esportazioni di concentrati di stagno e stagno metallico primario per i paesi che hanno partecipato alla conferenza sullo stagno delle Nazioni Unite nel 1988.