91/83/CEE, Euratom: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/1991 pag. 0025 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (91/83/CEE, Euratom) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europee dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13, considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA; considerando che l'articolo 1, punto 1, primo comma e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio (3) abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA; considerando che, per quanto riguarda la Francia, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/176/Euratom, CEE (4), che autorizza la Francia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA; considerando che, dal 1° gennaio 1990, la Francia assoggetta all'imposta le operazioni di cui all'allegato F, punto 3 della sesta direttiva, che, a decorrere da tale data, l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata; considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A decorrere dal 1° gennaio 1990, il paragrafo 1 dell'articolo 1 della decisione 90/176/Euratom, CEE è abrogato. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1991. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21. (4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 22.