31990L0658

Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0073 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0079


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi (90/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, è necessario apportare talune modifiche alle direttive 75/362/CEE(4), 77/452/CEE(5), 78/686/CEE(6), 78/1026/CEE(7) e 80/154/CEE(8) modificate da ultimo dalle direttive 89/594/CEE(9) e 89/595/CEE(10) concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alla direttiva 85/433/CEE(11), modificata dalla direttiva 85/584/CEE(12) e alla direttiva 85/384/CEE(13), modificata da ultimo dalla direttiva 86/17/CEE(14), concernenti il reciporco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente nel settore farmaceutico e nel campo dell'architettura, e infine alla direttiva 75/363/CEE(15), modificata da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ;

()()considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è necessario adeguare le direttive precitate per tener conto della situazione particolare esistente in tale territorio ;

considerando che occorre, a titolo dei diritti quesiti, accordare ai cittadini tedeschi, che esercitano la propria attività professionale in detto territorio in base ad una formazione ivi iniziata prima dell'unificazione e non conforme alle norme comunitarie in materia di formazione, il beneficio del riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato gli altri cittadini degli Stati membri al momento dell'adozione delle direttive precitate o delle adesioni alla Comunità ;

considerando che è opportuno tutelare, sul piano comunitario, i diritti quesiti dei portatori di vecchi titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati ; che la direttiva 89/594/CEE ha introdotto tale disposizione nella maggior parte delle direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ; che tale disposizione può, senza alcuna modifica, essere applicata ai cittadini tedeschi provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è opportuno introdurre inoltre una disposizione analoga nella direttiva 85/433/CEE che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia ;

considerando che la maggior parte delle diposizioni particolari relative al riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati dall'ex Repubblica democratica tedesca diventano senza oggetto per effetto dell'unificazione tedesca ; che esse devono pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La direttiva 75/362/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 3, lettera a) «(in Germania)», è soppresso il punto 3 ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 9 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), punti

1 e 2, e

-sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli da 2 a 5 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi :

-attestano una formazione iniziata prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 75/363/CEE, e

-permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività in cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati agli articoli 5 e 7.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista dalla direttiva 75/363/CEE, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.»

Articolo 2

All'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 75/363/CEE è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 5 entro un termine di 18 mesi a decorrere dall'unificazione.»

Articolo 3

La direttiva 77/452/CEE è modificata nel modo seguente :

1)l'articolo 3, lettera a) «Germania)», secondo trattino è soppresso ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 4 bis

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 77/453/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e

-sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. Tali attività devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.»

Articolo 4

La direttiva 78/686/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi :

-la presentazione sotto forma di due punti numerati ;

-il testo del punto 2 ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 7 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi certificati ed altri titoli di dentista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione prevista all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio delle attività di dentista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e

-sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli altri Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca, e

-danno diritto all'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 5, punti 1 e 2.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista nella direttiva 78/687/CEE, qualora essi non soddisfino la durata minima di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE.»

Articolo 5

La direttiva 78/1026/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi :

-la presentazione sotto forma di due punti numerati ;

-il testo del punto 2 ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 4 bis

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio delle attività di veterinario in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e

-sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.»

Articolo 6

La direttiva 80/154/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi :

-la presentazione sotto forma di due trattini ;

-il testo del secondo trattino ;

2)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 5 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio delle attività di ostetrica in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e

-sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività in questione per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli altri Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che risponde alle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, ma che deve essere riconosciuta, a norma dell'articolo 2, solo se è completata dalla pratica professionale di cui all'articolo 4, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca, e

-sono corredati di un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.»

Articolo 7

La direttiva 85/433/CEE è modificata nel modo seguente :

1)all'articolo 4 lettera c) («Germania») sono soppressi :-la presentazione sotto forma di due punti numerati ;

-il testo del punto 2 ;

2)all'articolo 6 :

-il testo attuale diventa il paragrafo 1,

-è aggiunto il paragrafo seguente :

«2. I diplomi, certificati ed altri titoli universitari o equivalenti in farmacia che sono rilasciati dagli Stati membri ai cittadini degli stessi e che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE, ma che non corrispondono alle denominazioni figuranti all'articolo 4 sono assimilati, ai fini dell'applicazione della direttiva, ai diplomi figuranti in detto articolo, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 85/432/CEE previste all'articolo 2 della presente direttiva, e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 4 della presente direttiva.» ;

3)è inserito l'articolo seguente :

«Articolo 6 bis

I diplomi, certificati ed altri titoli universitari o equivalenti in farmacia che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se essi :

-attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,

-danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo che è rilasciato dalle autorità competenti tedesche ed indicato all'articolo 4, lettera c), e

-sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/432/CEE, purché detta attività sia regolamentata in tale Stato membro.»

Articolo 8

L'articolo 6 della direttiva 85/384/CEE è soppresso.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 12, modificata il 28 novembre 1990.

(2)Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

(5)GU n. L 176 del 15. 7. 1977. pag. 1.

(6)GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1.

(7)GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1.

(8)GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.

(9)GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19.

(10)GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 30.

(11)GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 37.

(12)GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 42.

(13)GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.

(14)GU n. L 27 dell'1. 2. 1986, pag. 71.

(15)GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.