31990L0366

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno degli studenti (90/366/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 13/07/1990 pag. 0030 - 0031


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1990

relativa al diritto di soggiorno degli studenti

(90/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta, alle condizioni del trattato, l'eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che gli articoli 128 e 7 del trattato - come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia - vietano qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale nella Comunità;

considerando che il diritto di soggiorno degli studenti si inserisce in un insieme di misure coerenti intese a promuovere la formazione professionale;

considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;

considerando che nell'attuale situazione del diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d'applicazione del trattato, ai sensi dell'articolo 7;

considerando che è necessario che gli Stati membri prendano misure sul piano amministrativo per agevolare il soggiorno senza discriminazioni;

considerando che l'esercizio del diritto di soggiorno può essere reale solo se è accordato anche al coniuge ed ai figli a carico;

considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo a quello già previsto in particolare dalle direttive 68/360/CEE (4) e 64/221/CEE (5);

considerando che la presente direttiva non riguarda gli studenti che hanno il diritto di soggiornare in quanto esercitano o hanno esercitato un'attività economica o che sono familiari di un lavoratore migrante;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente direttiva, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri, per facilitare l'accesso alla formazione professionale, concedono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro nonché al coniuge ed ai figli a carico il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione perseguita.

Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore a un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che soddisfa le condizioni previste all'articolo 1.

2. Gli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.

Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell'insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. In tal caso sono applicabili gli articoli da 2 a 9 della direttiva 64/221/CEE.

Articolo 3

La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Articolo 4

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e presenta questa relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

La Commissione presterà particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero insogere negli Stati membri a motivo dell'applicazione dell'articolo 1; essa sottopporrà, se del caso, al Consiglio proposte intese ad ovviare a siffatte difficoltà.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) GU n. C 191 del 28. 7. 1989, pag. 2 e GU n. C 26 del 3. 2. 1990, pag. 15.

(2) Parere reso il 13 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 25.

(4) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.