31987R3954

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0030


*****

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3954/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive che la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, in conformità del titolo secondo, capo III del trattato;

considerando che in data 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive (4) che fissano la norme fondamentali di sicurezza ed il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 80/836/Euratom del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 84/467/Euratom (6); che l'articolo 45 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti;

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immessi nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali ad un livello significativo da un punto di vista sanitario;

considerando che la Comunità ha adottato misure (7) al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico;

considerando che è necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo ad una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva ai fini della protezione della popolazione;

considerando che la Commissione sarà informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (8) o in applicazione della convenzione sulla rapida notificazione di un incidente nucleare del 26 settembre 1986;

considerando che la Commissione, se lo richiederanno le circostanze, adotterà un regolamento per rendere applicabili livelli massimi ammissibili prestabiliti;

considerando che, sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire i livelli di riferimento derivati che possono servire da base per la fissazione di livelli massimi ammissibili di radioattività da applicarsi immediatamente in caso di incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali;

considerando che tali livelli massimi ammissibili tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici attualmente disponibili a livello internazionale e riflettono al tempo stesso l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali;

considerando tuttavia che, in tali situazioni, è necessario tener conto delle condizioni specifiche e, quindi, stabilire una procedura che consenta il rapido adeguamento di tali livelli prestabiliti ai livelli massimi ammissibili appropriati alle circostanze di un qualsiasi incidente nucleare particolare o di altro evento che comporti una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e dei prodotti per animali;

considerando che l'adozione di un regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili permetterebbe inoltre di mantenere l'unicità del mercato comune e di prevenire le deviazioni di traffico all'interno della Comunità;

considerando che per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili dovrebbero essere istituite procedure per la consultazione del gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato Euratom;

considerando che il rispetto dei livelli massimi consentiti dovrà essere sottoposto ad adeguati controlli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

2. Ai fini del presente regolamento, per « prodotti alimentari » si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione, e per « alimenti per animali » si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema comunitario per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili.

2. Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato e non supera tre mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

1. Previe consultazioni con esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31 del trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento per adattare o confermare le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione di quest'ultimo.

2. Nel presentare la proposta di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile tenendo conto dell'aspetto della protezione della salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

3. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, una decisione sulla proposta di regolamento di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il termine stabilito nell'articolo 2, paragrafo 2.

4. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, i livelli stabiliti nell'allegato I continuano ad applicarsi fino a che il Consiglio prenda una decisione o fino a che la Commissione ritiri la propria proposta poiché non sussitono più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il periodo di validità di qualsiasi regolamento ai sensi dell'articolo 3 è limitato. Detto periodo può essere rivisto su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 3.

Articolo 5

1. Per assicurarsi che i livelli massimi ammissibili stabiliti nell'allegato tengano conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, la Commissione procede, di quando in quando, alla consultazione di esperti, tra cui il gruppo di personalità di cui all'articolo 31.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, i livelli massimi ammissibili di cui all'allegato possono essere rivisti o completati su proposta della Commissione al Consiglio secondo la procedura definita all'articolo 31 del trattato.

Articolo 6

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili, fissati in un regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale della Comunità, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento ed un elenco dei prodotti alimentari secondari con i livelli massimi ad essi applicabili sono adottati in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (1) che si applica per analogia. A tal fine è istituito un comitato ad hoc.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

(1) GU n. C 174 del 2. 7. 1987, pag. 6.

(2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 20.

(4) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

(5) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

(7) Regolamenti (CEE) n. 1707/86 (GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 (GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 (GU n. L 58 del 25. 2. 1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 (vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(8) Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

ALLEGATO

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI PER PRODOTTI ALIMENTARI E GLI ALIMENTI PER ANIMALI

(Bq/kg o Bq/l)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // Alimenti per lattanti (1) // Prodotti lattiero- caseari (2) (3) // Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (4) // Alimenti liquidi (5) // Alimenti per animali (6) // // // // // // // Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 // // 125 // 750 // // // Isotopi dello iodio, in particolare I-131 // // 500 // 2 000 // // // Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 // // 20 // 80 // // // Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (7) // // 1 000 // 1 250 // // // // // // // //

(1) Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari che sono destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tali categorie di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come « alimenti per lattanti ».

(2) Per prodotti lattiero-caseari si intende il latte di cui alle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune e, dal 1o gennaio 1988, alle voci corrispondenti della nomenclatura combinata.

(3) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito per il consumo diretto.

(4) I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli ad essi applicabili verranno stabiliti in conformità dell'articolo 7.

(5) Gli alimenti liquidi sono quelli definiti nei capitoli 20 e 22 della tariffa doganale comune e, dal 1o gennaio 1988, nei capitoli corrispondenti della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri. I valori degli alimenti liquidi devono essere stabiliti.

(6) Valori che devono essere stabiliti.

(7) Il carbonio 14 e il trizio non sono compresi in tale gruppo.