31987R1898

Regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0036 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0218


REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (5), ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da eccedenze strutturali e che occorre pertanto migliorare lo smercio di detti prodotti favorendone il consumo; considerando che è necessario proteggere la composizione naturale del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'interesse dei produttori e dei consumatori della Comunità; considerando che una regolamentazione che assicuri un'etichettatura appropriata ed intesa ad evitare di indurre il consumatore in errore può contribuire alla realizzazione di questo obiettivo; considerando che occorre di conseguenza definire il latte e i prodotti lattiero-caseari e precisare quali siano le denominazioni da riservare loro; considerando che è inoltre importante, a parte il caso dei prodotti la cui natura esatta è conosciuta a motivo del loro uso tradizionale, evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte; considerando che il presente regolamento è inteso, da un lato, a tutelare il consumatore e, dall'altro, a creare condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero-caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della denominazione, dell'etichettatura e della pubblicatà; considerando che i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di prezzo di costo, dovuto al fatto che sono spesso fabbricati in gran parte con materie prime importate a dazio zero, laddove i prodotti lattiero-caseari hanno un prezzo di costo più elevato dettato dalla necessità di salvaguardare il reddito del produttore agricolo; considerando che è necessario che la Commissione segua da vicino l'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti di sostituzione concorrenti e che ne riferisca al Consiglio; considerando che, in attesa della relazione della Commissione, occorre che gli Stati membri che hanno già adottato misure nazionali volte a limitare la fabbricazione e la commercializzazione di tali prodotti nel loro territorio mantengano la loro normativa, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, sino al termine del quinto periodo di dodici mesi dell'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti destinati all'alimentazione umana commercializzati nella Comunità. 2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:a) «commercializzazione», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra forma di immissione in commercio,b)«denominazione», la denominazione utilizzata in tutte le fasi della commercializzazione.

Articolo 2

1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:a) per il latte che è stato sottoposto ad un trattamento che non comporta nessuna modifica della sua composizione o per il latte di cui è stato standardizzato il tenore in grassi conformemente al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2),b)congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte, o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per «prodotti lattiero-caseari» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:- le denominazioni che figurano nell'allegato,-le denominazioni a norma dell'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (4), effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari. 3. La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessuno elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto. 4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari da definire secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 deve essere specificata quando essi non provengono dalla specie bovina.

Articolo 3

1. Le denominazioni di cui all'articolo 2 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al medesimo articolo.Tuttavia, la presente disposizione non si applica alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. 2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli di cui all'articolo 2, non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario, altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva 84/450/CEE (5), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine «latte» o le denominazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 79/112/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° ottobre 1987 l'elenco indicativo dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.Se del caso gli Stati membri completano successivamente tali elenchi. 2. Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/86, la Commissione:a) stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento,b)elabora e, all'occorrenza, completa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, secondo comma sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri,c)completa, all'occorrenza, l'elenco delle denominazioni che figurano in allegato. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1° ottobre e per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1988, una relazione sull'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nel quadro dell'attuazione del presente regolamento affinché essa possa riferirne al Consiglio anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo.

Articolo 5

Sino al termine del quinto periodo di applicazione dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, mantenere le rispettive normative nazionali che limitano la fabbricazione e la commercializzazione nel loro territorio dei prodotti non conformi alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN ALLEGATO Denominazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino - Siero di latte- Crema- Burro- Latticello- Butteroil- Caseine- Grasso del latte anidro (MGLA)- Formaggio- Iogurt- Kefir- Kumis

(1) GU n. C 111 del 26. 4. 1984, pag. 7.

(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 127.

(3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.

(3) GU n. L 33 del 3. 2. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.

(5) GU n. L 250 del 9. 9. 1984, pag. 17.