31987L0344

Direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0077 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0161


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1987

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria

(87/344/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/343/CEE (5), ha eliminato alcune divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali onde facilitare l'accesso a questa attività ed il suo esercizio;

considerando, tuttavia, che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 73/239/CEE precisa che fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giudiziaria, sia tra loro, sia con altri rami;

considerando che la presente direttiva provvede al coordinamento delle disposizioni relative all'assicurazione tutela giudiziaria previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva sopra menzionata;

considerando che, allo scopo di tutelare gli assicurati, occorre evitare il più possibile ogni eventuale conflitto di interessi fra un assicurato coperto per la tutela giudiziaria ed il suo assicuratore in quanto quest'ultimo lo copre per qualunque altro ramo contemplato nell'allegato della direttiva 73/239/CEE o copre un altro assicurato e che, qualora tale conflitto si manifesti, occorre renderne possibile la soluzione;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva, per la sua specifica natura, l'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione;

considerando che occorre anche escludere dal campo di applicazione della presente direttiva l'attività di un assicuratore che presta servizi o si assume l'onere di spese connesse ad un contratto di responsabilità civile, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo interesse a titolo della medesima copertura;

considerando che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva l'attività di tutela giudiziaria prestata dall'assicuratore dell'assistenza quando tale attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello in cui l'assicurato risiede abitualmente e costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenza dal domicilio o dal luogo di residenza permanente;

considerando che il sistema della specializzazione obbligatoria praticato attualmente da un solo Stato membro, la Repubblica federale di Germania, evita la maggior parte di detti conflitti; che non sembra tuttavia necessario, per conseguire tale risultato, estendere questo sistema a tutta la Comunità obbligando le imprese multirami a scindersi;

considerando, infatti, che tale obiettivo può essere conseguito anche assoggettando le imprese, da un lato, all'obbligo di prevedere, per la tutela giudiziaria, un contratto distinto o una parte distinta in una polizza unica e assoggettandole, dall'altro, all'obbligo o di adottare una gestione distinta per il ramo tutela giudiziaria o di affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria a una impresa giuridicamente distinta, oppure di accordare all'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria il diritto di scegliere l'avvocato non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore;

considerando che, qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati è garantito in modo equivalente;

considerando che l'interesse dell'assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest'ultimo deve avere la possibilità di scegliere egli stesso l'avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell'ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi;

considerando che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall'obbligo di accordare all'assicurato questa libertà di scelta dell'avvocato, qualora l'assicurazione tutela giudiziaria sia limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel loro territorio e siano soddisfatte altre condizioni limitative;

considerando che, qualora si presenti un conflitto tra l'assicuratore e l'assicurato, occorre dirimerlo nel modo più equo e più rapido possibile; che è dunque opportuno che le polizze di assicurazione tutela giudiziaria contemplino la possiblità di un ricorso all'arbitrato o a una procedura che presenti garanzie analoghe;

considerando che l'allegato della direttiva 73/239/CEE dispone, al punto C, secondo comma, che i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami; che occorre evitare che un'impresa assicurativa copra la tutela giudiziaria come rischio accessorio di un altro rischio senza aver ottenuto l'autorizzazione per il rischio tutela giudiziaria; considerando tuttavia che occorre accordare agli Stati membri la facoltà di considerare il ramo 17 accessorio del ramo 18 in casi specifici; che occorre pertanto modificare il tal senso il punto C di detto allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria di cui al punto A.17 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, allo scopo di facilitare l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e di evitare il più possibile ogni conflitto di interessi in particolare per il fatto che l'assicuratore copre un altro assicurato o copre l'assicurato tanto per la tutela giudiziaria quanto per un altro ramo di cui al suddetto allegato e, qualora tale conflitto si manifesti, di renderne possibile la soluzione.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica all'assicurazione tutela giudiziaria. Quest'ultima consiste nell'impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

- di ottenere un risarcimento del danno subito dall'assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,

- di difendere o rappresentare l'assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.

2. Tuttavia la presente direttiva non si applica:

- all'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione,

- all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo interesse a titolo della medesima copertura,

- se uno Stato membro lo desidera, all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza qualora tale attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello in cui l'assicurato risiede abitualmente e costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente. In tal caso, il contratto dovrà indicare distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla frase precedente ed è accessoria all'assistenza.

Articolo 3

1. La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le imprese stabilite nel suo territorio adottino, in base all'opzione imposta dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni alternative:

a) l'impresa deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un'attività analoga:

- se l'impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato,

- indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, in un'altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE;

b) l'impresa deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un'impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1. Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che pratica l'assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta impresa che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un'analoga attività nell'altra impresa. Gli Stati membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell'organo di direzione;

c) l'impresa deve prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.

3. Qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente direttiva.

Articolo 4

1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l'assicurato è libero di scegliere;

b) l'assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.

2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (1).

Articolo 5

1. Ogni Stato membro può esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'assicurazione è limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;

b) l'assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire un caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;

c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria né l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilità;

d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.

2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso a un'istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, sia prevista una procedura arbitrale o un'altra procedura che offra garanzie di obiettività comparabili per decidere, in caso di divergenza di opinioni fra l'assicuratore della tutela giudiziaria ed il suo assicurato, l'atteggiamento da adottare per dirimere la controversia.

Il contratto di assicurazione deve menzionare il diritto dell'assicurato di avvalersi di tale procedura.

Articolo 7

Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l'assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l'ufficio di liquidazione sinistri deve informare l'assicurato:

- del diritto di cui all'articolo 4,

- della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri sopprimono ogni disposizione che vieti di cumulare nel loro territorio l'assicurazione tutela giudiziaria con altri rami.

Articolo 9

Nell'allegato della direttiva 73/239/CEE il secondo comma del punto C è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) si può considerare come rischio accessorio del ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al primo comma e il rischio principale riguarda solo l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

L'assicurazione tutela giudiziaria si può considerare del pari come rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma allorché riguarda controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione. »

Articolo 10

Gli Stati membri prendono, prima del 1o gennaio 1990, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure al più tardi il 1o luglio 1990.

Articolo 11

Dopo la notifica (1) della presente direttiva gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. C 198 del 7. 8. 1979, pag. 2.

(2) GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 78.

(3) GU n. C 348 del 31. 12. 1980, pag. 22.

(4) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(5) Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 25 giugno 1987.