31984R0217

Regolamento (CEE) n. 217/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2617/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione della costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 31/01/1984 pag. 0015 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0073


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 217/84 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1984

recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2617/80 che istituisce un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione della costruzione navale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3225/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 , qui di seguito denominato « regolamento del Fondo » , prevede , indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) , dello stesso regolamento , una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati , per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne le conseguenze sul piano regionale ;

considerando che , a norma di detto , il Consiglio ha adottato , il 7 ottobre 1980 , una prima serie di regolamenti che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , in particolare il regolamento ( CEE ) n . 2617/80 che istituisce un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale ( 6 ) , azione qui di seguito denominata « azione specifica » ;

considerando che in applicazione di questo regolamento , e in particolare dell ' articolo 3 , un programma speciale relativo a certe zone del Regno Unito è stato approvato dalla Commissione , che ha nel contempo deciso di assegnare degli stanziamenti a favore di questo programma ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un ' azione comunitaria specifica e che a causa dell ' aggravarsi dei problemi della costruzione navale l ' azione specifica in vigore deve essere estesa a talune zone della Repubblica federale di Germania ed essere completata dall ' introduzione di alcuni provvedimenti di aiuto miranti a rafforzare il tessuto economico di queste zone e quindi a contribuire alla creazione di posti di lavoro alternativi ;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese , qui di seguito denominate « PMI » , può essere accelerato consentendo a tali imprese un migliore adattamento del loro potenziale produttivo , in particolare attraverso aiuti agli investimenti sotto forma di aiuti in conto capitale concessi in base al regime nazionale esistente e che conviene prevedere che questi aiuti possano essere rinforzati con un aiuto supplementare a carico della Comunità durante un periodo transitorio ;

considerando che è opportuno incoraggiare maggiormente l ' animazione economica delle regioni in questione mediante una gestione particolarmente attiva degli aiuti e dei servizi pubblici , in particolare di quelli previsti nel quadro del programma speciale , e che a tal fine è necessario istituite o estendere i servizi di agenti incaricati di informare gli operatori economici esistenti o potenziali delle possibilità di accedere a tali aiuti e servizi e di aiutarli a richiederli ;

considerando che per accelerare l ' attuazione del programma speciale è opportuno modificare le disposizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 2617/80 in materia di impegni di bilancio , di versamento del contributo del Fondo e di concessione di anticipi da parte del Fondo ;

considerando che l ' attuazione dell ' azione specifica cosi estesa e rafforzata richiede pertanto mezzi finanziari supplementari ;

considerando che è necessario che il Regno Unito presenti alla Commissione un programma speciale adattato e che la Repubblica federale di Germania presenti alla Commissione un programma speciale conforme alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2617/80 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2617/80 è modificato conformemente ai seguenti articoli .

Articolo 2

All ' articolo 2 , è aggiunto il seguente comma :

« Essa riguarda altresì la « Arbeitsmarktregion de Luebeck-Ostholstein nella Repubblica federale di Germania . » .

Articolo 3

All ' articolo 3 , paragrafo 1 , i termini « dal Regno Unito » sono sostituiti dai termini « dagli Stati membri interessati . » .

Articolo 4

All ' articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis . L ' elaborazione e l ' esecuzione del programma speciale avvengono in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari , in particolare con il Fondo sociale , la BEI e il Nuovo strumento comunitario . » .

Articolo 5

All ' articolo 3 , è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis :

« 6 bis . In sede di approvazione del programma speciale , la Commissione accerta la concordanza di tale programma con l ' articolo 20 del regolamento del Fondo . » .

Articolo 6

All ' articolo 3 , il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente :

« 8 . Dopo la sua approvazione , il programma speciale è pubblicato , a titolo informativo , dalla Commissione . » .

Articolo 7

All ' articolo 4 , il punto 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione ; creazione o sviluppo di servizi di agenti di animazione economica .

L ' attività di tali società o organismi può comprendere un ' assistenza temporanea alle imprese per l ' attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi .

Gli agenti d ' animazione economica sono incaricati :

- di ricercare , grazie a contatti diretti su scala locale , iniziative economiche mediante azioni d ' informazione sulle possibilità d ' accesso agli aiuti e servizi pubblici offerti , con particolare riguardo a quelli previsti nell ' ambito del programma speciale ,

- di accompagnare la realizzazione di queste iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a far ricorso a tali aiuti e servizi . » .

Articolo 8

All ' articolo 4 sono aggiunti i seguenti punti :

« 7 . Elaborazione di analisi settoriali per fornire alle PMI informazioni sulle possibilità dei mercati nazionali , comunitari ed esterni e loro eventuali effetti sulla produzione e sull ' organizzazione di dette imprese .

8 . Aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l ' adattamento della produzione delle imprese esistenti alle possibilità di mercato , quando le analisi di cui al punto 7 o altri elementi di prove soddisfacenti lo giustifichino . Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese . » .

Articolo 9

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , le lettere c ) e d ) sono sostituite dal testo seguente :

« c ) per le operazioni relative alla consulenza di cui all ' articolo 4 , punto 3 : aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalle società o dagli organismi di consulenza . L ' aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni . Esso copre , il primo anno , il 70 % della spese per l ' intero periodo di tre anni ( aiuto indiretto ) ; lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza ( aiuto diretto ) ;

d ) per le operazioni relative all ' animazione economica d cui all ' articolo 4 , punto 3 : aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento derivanti dall ' attività degli agenti di animazione . L ' aiuto è decrescente ed ha una durata di cinque anni . Esso copre , il primo anno , il 60 % delle spese di funzionamento e non altrepassa il 50 % delle spese totali per animatore per il periodo di cinque anni . Tali attività , che devono essere nuove e riguardare in modo specifico le zone di cui all ' articolo 2 , possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici . » .

Articolo 10

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera g ) , i termini « fino ad un massimo di 50 000 unità di conto europee per studio » sono sostituiti dai termini « fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio . » .

Articolo 11

All ' articolo 5 , paragrafo 1 , sono aggiunti i seguenti commi :

« i ) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all ' articolo 4 , punto 7 : 70 % del loro costo ;

j ) per le operazioni relative agli investimenti di cui all ' articolo 4 , punto 8 ; 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all ' investimento . Questo aiuto può comportare un supplementare un supplemento rispetto all ' aiuto supplementare a carico della Comunità per un periodo di quattro anni può raggiungere il 10 % del costo dell ' investimento . L ' aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitole o di un abbuono di interessi . » .

Articolo 12

All ' articolo 5 , il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Per l ' aiuto di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e j ) , è escluso il cumulo degli aiuti delle azioni sotto quota e fuori quota del Fondo . » .

Articolo 13

All ' articolo 5 , il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono realizzati per quote annue . La prima quota è impegnata sin dall ' approvazione di tale programma da parte della Commissione . L ' impegno di quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma . » .

Articolo 14

All ' articolo 6 , paragrafo 1 , la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente :

« 1 . Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente , secondo le indicazioni di questo Stato membro , agli organismi incaricati della loro attuazione , conformemente alle norme seguenti : » .

Articolo 15

All ' articolo 6 , paragrafo 1 , la lettera c ) è sostituit dal testo seguente :

4 c ) su domanda dello Stato membro , anticipi possono essere concessi per ciascuna quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio .

Fin dall ' inizio della realizzazione delle operazioni , un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua può essere versato dalla Commissione . Quando lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa , un secondo anticipo pari al 25 % potrà essere versato dalla Commissione .

Appena la realizzazione della quota annua successiva è iniziata , possono essere versati anticipi conformemente ai commi precedenti .

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest ' ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse , e su presentazione dell ' ammontare della spesa pubblica effettuata . » .

Articolo 16

All ' articolo 6 , il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . Al termine dell ' esecuzione del programma speciale , la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo ; tale relazione contiene in particolare dati relativi al numero e alla natura dei posti di lavoro creati e conservati . » .

Articolo 17

Al punto 3 , lettera b ) , dell ' allegato sono aggiunti i seguenti commi :

« Descrizioni della natura delle analisi settoriali relative alle strutture di produzione , alle possibilità di mercato e alle azioni da condurre per adattare e sviluppare la produzione e la commercializzazione .

Descrizione delle modalità di aiuti agli investimenti attuati nel quadro del programma .

Descrizione delle azioni previste nel quadro del programma in materia di animazione economica . » .

SEZIONE II

Articolo 18

1 . Il Regno Unito adatta il programma speciale previsto dall ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2617/80 e approvato dalla Commissione , in conformità delle modifiche previste dalla sezione I del presente regolamento .

2 . Il programma speciale così adattato è approvato dalla Commissione in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 6 , del regolamento ( CE ) n . 2617/80 .

3 . Fatto salvo l ' articolo 5 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2617/80 , l ' importo dell ' intervento del Fondo di cui beneficia il programma speciale adattato non può superare quello stabilito dalla Commissione al momento dell ' approvazione di questo programma .

4 . La durata del programma speciale adattato è prolungata fino allo scadere del quinto anno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell ' entrata in vigore del presente regolamento .

5 . Sono ammissibili al contributo del Fondo le spese derivanti dal programma speciale adattato effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 19

La durata del programma speciale che presenterà la Repubblica federale di Germania è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell ' entrata in vigore del presente regolamento .

Possono essere prese in considerazione le spese risultanti da tale programma speciale che sono effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 18 gennaio 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . C 15 del 19 . 1 . 1980 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . C 184 del 10 . 6 . 1983 , pag . 163 .

( 5 ) GU n . C 124 del 9 . 5 . 1983 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 271 del 15 .10 . 1980 , pag . 16 .