31983R3396

Regolamento (CEE) n. 3396/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica la tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 02/12/1983 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 18 pag. 0329
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 18 pag. 0329


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3396/83 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1983

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica la tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, con scambi di lettere in data 4 e 5 febbraio 1981, la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera hanno deciso concessioni commerciali relative ai prodotti agricoli trasformati elencati nella tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo del 22 luglio 1972 concluso tra le stesse parti (1);

considerando che si è quindi rivelato auspicabile adeguare formalmente il testo della tabella suddetta; che conviene pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere steso a tale scopo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica la tabella II allegata al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189, e GU n. L 303 del 28. 10. 1978, pag. 25.