31983L0651

Direttiva 83/651/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1983 che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1983 pag. 0062 - 0062
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0166
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0166


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1983

che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

(83/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 78/1032/CEE (1) ha accordato all'Irlanda, relativamente al valore unitario delle merci importate in franchigia, una deroga alla direttiva 69/169/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE (3);

considerando che il governo irlandese ha chiesto una proroga della suddetta deroga;

considerando che il sistema d'imposizione in vigore in Irlanda non consente ancora la piena applicazione dell'esenzione dalle imposte concessa ai viaggiatori provenienti da altri Stati membri senza incorrere nel rischio di provocare serie conseguenze economiche;

considerando pertanto che l'Irlanda deve essere autorizzata a continuare ad applicare queste disposizioni eccezionali per un periodo di tempo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 78/1032/CEE è sostituito dal testo seguente:

« - fino al 30 giugno 1984, l'Irlanda può escludere dalla franchigia le merci il cui valore unitario supera 77 ECU. ».

Articolo 2

Gli Stati membri diversi dall'Irlanda adottano le disposizioni necessarie per permettere lo sgravio d'imposta conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda le merci importate in Irlanda escluse dalla franchigia.

Articolo 3

L'Irlanda comunica alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

(1) GU n. L 366 del 12. 12. 1978, pag. 28.

(2) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(3) GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35.