83/667/CEE: Decisione della Commissione del 5 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/30.671 - IPTC Belgium) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1983 pag. 0007 - 0010
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell ' articolo 85 del trattato CEE ( Pratica n . IV/30.671 - IPTC Belgium ) ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 83/667/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 , primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare gli articoli 3 e 15 , vista la decisione della Commissione del 20 settembre 1982 di avviare d ' ufficio la procedura , dopo aver dato modo all ' impresa interessata di manifestare il suo punto di vista sugli addebiti su cui essa si basa , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 e a quelle del regolamento n . 99/63/CEE della Commissione , del 25 luglio 1963 , relativo alle audizioni previste dall ' articolo 19 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento n . 17 del Consiglio ( 2 ) , previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti , considerando quanto segue : I . I FATTI ( 1 ) Il 17 dicembre 1981 la Commissione ha adottato la decisione 82/371/CEE ( 3 ) con la quale ha dichiarato che alcune disposizioni della « Convenzione concernente l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per lavabiancheria e lavastoviglie » ( in appresso « la convenzione » ) stipulata il 13 dicembre 1978 , costituivano infrazioni all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , nella misura in cui escludevano , per gli importatori non esclusivi , la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e lavastoviglie , che essi importano in Belgio , a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle riservate ai fabbricanti o importatori esclusivi . ( 2 ) I destinatari della decisione 82/371/CEE sono l ' Association nationale des services d ' eau ( Anseau-Navewa ) , l ' Union des fournisseurs des artisans de l ' alimentation ( Ufaral-Ulevo ) e le imprese partecipanti alla convenzione elencate negli allegati I e II della predetta decisione . Questi due elenchi , che sono stati predisposti sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dalla Communautù de l ' ùlectricitù ( CEG ) , fanno una distinzione fra le imprese che hanno partecipato all ' elaborazione della convenzione ( figuranti nell ' allegato I ) e le imprese che hanno aderito alla convenzione dopo la sua stipulazione ( elencate nell ' allegato II ) . Soltanto alle imprese appartenenti alla prima categoria è stata inflitta un ' ammenda . ( 3 ) Dai documenti relativi alle riunioni preparatorie della convenzione risulta che una ditta nota come Allumalux ha partecipato alle seguenti riunioni dei gruppi « Entretien du linge » e « Lave-vaisselle » : - riunione del 23 ottobre 1978 in cui Allumalux era rappresentato dal sig . Demeestere ; - riunione del 13 dicembre 1978 in cui Allumalux era rappresentato dal sig . Donnay . Il 19 settembre 1978 è stato precisato ai membri dei gruppi « Entretien du linge » e « Lave-vaiselle » che uno degli obiettivi della CEG era di ottenere per i propri membri un trattamento che le favorisse rispetto ai non membri che dovevano far effettuare i controlli individuali delle loro macchine da parte di Anseau , mentre i membri della CEG potevano beneficiare in esclusiva del marchio di conformità o dell ' etichetta di omologazione Navewa-Anseau . Nella riunione del 23 ottobre 1978 , si osservò che la convenzione aveva il merito di costituire un ' arma contro le importazioni parallele . Allumalux figura anche nell ' elenco delle imprese interessate dalla convenzione al 30 novembre 1978 . ( 4 ) Allumalux ha inoltre ricevuto , prima del 13 dicembre 1978 e quindi anteriormente alla stipulazione della convenzione , un esemplare del progetto di convenzione al quale essa poteva apportare le modifiche che le fossero sembrate necessarie . Allumalux non ha mai proposto modifiche . ( 5 ) Negli elenchi successivi alla conclusione della convenzione , che sono stati forniti dalla CEG , figura il nominativo « Bosch ex Allumalux » . La Commissione ha pertanto indirizzato la comunicazione degli addebiti nella procedura n . IV/29.995 alla Robert Bosch N . V . ( bosch ) , chaussùe de Mons , 128-130 , 1070 Bruxelles , e non a Allumalux , dato che Bosch figurava fra le imprese che avevano partecipato all ' elaborazione della convenzione . ( 6 ) Bosch nella sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti non ha contestato di aver partecipato all ' elaborazione della convenzione nù nel corso dell ' audizione , e neppure in alcune altro momento anteriore alla decisione della Commissione . Quest ' ultima ha pertanto ritenuto che Bosch aveva partecipato all ' elaborazione della convenzione e ha inflitto a quest ' impresa un ' ammenda di 76 500 ECU ( 3 146 346 FB ) . ( 7 ) Dopo aver ricevuto la notifica della decisione , Bosch ha sostenuto di essere stata inclusa soltanto per error nell ' elenco delle imprese cui era stata inflitta un ' ammenda . Bosch sarebbe stata infatti costituita il 19 maggio 1980 e avrebbe provveduto alla distribuzione esclusiva dei prodotti del gruppo Bosch in Belgio soltanto a partire dal 1° giugno 1980 . Sino ad allora alla distribuzione di questi prodotti avrebbe provveduto la Società per azioni IPTC Belgium , in qualità di concessionario indipendente . ( 8 ) Dal contratto stipulato il 22 maggio 1980 tra IPTC e Bosch risulta che quest ' ultima ha acquisito soltanto una parte delle attività di IPTC , che ha cessato di distribuire i prodotti del gruppo Bosch a decorrere dal 1° giugno 1980 . A decorrere da questa data IPTC ha cessato la distribuzione delle lavabiancheria e delle lavastoviglie e pertanto di applicare la convenzione . ( 9 ) In risposta ad una domanda di informazioni basata sull ' articolo 11 del regolamento n . 17 , inviata dalla Commissione l ' 8 giugno 1982 a IPTC , questa società ha confermato di aver importato e distribuito i prodotti Bosch in Belgio fino al 31 maggio 1980 e di aver utilizzato in quel periodo la denominazione commerciale « Allumalux » . IPTC ha confermato inoltre di essere membro della CEG , alla quale aveva aderito in qualità di importatore e distributore di apparecchi elettrici , e di aver fatto parte dei gruppi « Lave-vaiselle » e « Entretien du linge » . IPTC ha inoltre precisato di aver ridotto la propria attività alla sola distribuzione di apparecchi per il condizionamento dell ' aria . IPTC ha realizzato il seguente fatturato ( 4 ) : ( in milioni di FB ) * Totale * Comparto elettrodomestici * 1979 * ... * ... * 1980 * ... * ... * 1981 * ... * ... * 1982 * ... * ... * ( 10 ) Il 4 novembre 1982 , la Commissione ha adottato la decisione 82/777/CEE ( 5 ) che modifica la decisione 82/371/CEE classificando Bosch fra le imprese che hanno aderito alla convenzione dopo la sua conclusione e sopprimento l ' ammenda che era stata inflitta a questa società . ( 11 ) Nella comunicazione degli addebiti indirizzata il 24 novembre 1982 a IPTC , la Commissione ha invitato questa società a trasmettere le sue osservazioni sugli addebiti contestati , precisando che in parte questi addebiti erano gli stessi che avevano motivato la decisione 82/371/CEE con la quale aveva dichiarato che alcune disposizioni della convenzione costituivano infrazioni all ' articolo 85 del trattato . II . VALUTAZIONE GIURIDICA A . Applicabilità dell ' articolo 85 ( 12 ) IPTC è un ' impresa ai sensi dell ' articolo 85 del trattato . Essa ha partecipato all ' elaborazione della convenzione e ne ha fatto parte dal 1° gennaio 1979 al 31 maggio 1980 . Questa società faceva parte dei gruppi « Entretien du linge » e « Lave*vaiselle » della CEG , che hanno elaborato la convenzione ; essa è menzionata , sotto la denominazione commerciale Allumalux , fra i partecipanti a due delle riunioni per la messa a punto della convenzione e nell ' elenco dei partecipanti originari alla convenzione . IPTC ha applicato la convenzione acquistando le etichette Navewa-Anseau e apponendole su tutte le macchine da essa vendute . ( 13 ) Alcune disposizioni della convenzione costituivano infrazioni all ' articolo 85 del trattato , per i motivi esposti nella predetta decisione 82/371/CEE ( punti da 37 a 67 ) . IPTC non ha fornito nessun elemento atto a confutare la motivazione . B . Articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 ( 14 ) Da quanto precede risulta che IPTC ha azionato le disposizioni dell ' articolo 85 del trattato a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 maggio 1980 , a causa della sua partecipazione alla preparazione della convenzione Navewa-Anseau e dell ' applicazione da essa fattane in seguito . ( 15 ) È un fatto notorio che le misure adottate dalle imprese per ostacolare le importazioni parallele e istituire barriere artificiali all ' interno della Comunità , pregiudicando in tale modo l ' unità del mercato comune , sono regolarmente perseguite e condannate dagli organi comunitari . Nella fattispecie , le restrizioni alle importazioni parallele , basate su un sistema contrattuale di controllo della conformità a norme tecniche , costituiscono infrazioni gravi all ' articolo 85 del trattato , a causa dell ' obbligatorietà del sistema nei confronti dei terzi . ( 16 ) IPTC ha commesso queste infrazioni intenzionalmente poichù era consapevole dell ' oggetto anticoncorrenziale della convenzione . Infatti i membri dei gruppi « Entretien du linge » e « Lave-vaiselle » della CEG erano stati informati che uno degli obiettivi perseguiti dalla CEG nell ' instaurare il nuovo sistema di omologazione era di ottenere un trattamento di favore per i propri membri e che la convenzione aveva il merito di costituire un ' arma contro le importazioni parallele . ( 17 ) Il fatto che i membri del personale di IPTC che rappresentavano questa società nelle predette riunioni dei gruppi « Entretien di linge » e « lave-vaisselle » non avrebbero avuto il potere di rappresentare validamente la società non può esimere l ' impresa dalla sua responsabilità sotto il profilo del diritto della concorrenza . Infatti il testo del progetto di convenzione è stato inviato a IPTC prima di essere definitivamente adottato per consentire all ' impresa di formulare le eventuali osservazioni al riguardo . IPTC conosceva di conseguenza il testo che prescriveva l ' obbligo di apporre le etichette Navewa-Anseau e aveva avuto la possibilità di proporre modifiche . Peraltr le persone fisiche hanno di fatto impegnato la società che ha effettivamente applicato la convenzione acquistando le etichette e apponendole sulle macchine da essa vendute . ( 18 ) La responsabilità di IPTC deriva sia dalla sua partecipazione all ' elaborazione della convenzione sia dalla sua qualità di membro della CEG , a causa dell ' attivo ruolo da essa svolto nell ' elaborazione e nell ' attuazione della convenzione . ( 19 ) Appare di conseguenza opportuno imporre a IPTC un ' ammenda ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 . Il suo ammontare deve tener conto della durata dell ' infrazione , del contesto particolare nel cui ambito l ' infrazione è stata commessa e dell ' importanza dell ' impresa sul mercato di cui trattasi ; tuttavia , data la riduzione delle attività globali di IPTC ad un livello estremamente basso , deve essere imposta a questa società un ammenda ridotta rispetto a quelle imposte alle altre imprese che hanno partecipato all ' elaborazione della convenzione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Le disposizioni della convenzione concernente l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau , stipulato il 13 dicembre 1978 a Bruxelles , che escludono per gli importatori non esclusivi la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e lavastoviglie che essi importano in Belgio , a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle riservate ai fabbricanti e agli importatori esclusivi , hanno configurato infrazioni all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , nel periodo in cui la società per azioni IPTC Belgium partecipava a tale convenzione . Trattasi in particolare degli articoli 2 , 4.1 , 5 e 6 della convenzione , nonchù dell ' articolo 6 del regolamento ad essa allegato . Articolo 2 1 . Un ammenda di 5 000 ( cinquemila ) ECU , vale a dire 229 502 FB , è inflitta a IPTC Belgium . 2 . L ' ammenda è pagabile presso la Banca Bruxelles-Lambert , agence europùenne , sul conto n . 310.023000-32 della Commissione delle Comunità europee , nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione . Articolo 3 La società per azioni IPTC Belgium , chaussùe de Mons , 128-130 , B-1070 Bruxelles , è destinataria della presente decisione . La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell ' articolo 192 del trattato CEE . Fatto a Bruxelles , il 5 dicembre 1983 . Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . ( 2 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 . ( 3 ) GU n . L 167 del 15 . 6 . 1982 , pag . 39 . ( 4 ) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d ' ora in avanti omesse , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 21 del regolamento n . 17 concernenti i segreti relativi agli affari . ( 5 ) GU n . L 325 del 20 . 11 . 1982 , pag . 20 .