31983D0472

83/472/CEE: Decisione della Commissione del 12 settembre 1983 relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto «strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios» (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 259 del 20/09/1983 pag. 0032 - 0034


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1983

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto « strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios »

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, relativo ad un'azione limitata nel settore delle infrastrutture di trasporto (1),

considerando che il governo greco ha presentato alla Comunità una richiesta di sostegno finanziario volto a contribuire al costo del progetto « strada Evzoni-Volos tratto tra Kleidi e Axios »;

considerando che tutte le condizioni prescritte affinché la Comunità accordi il suo sostegno finanziario sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordato un sostegno finanziario di 2,5 milioni di ECU per il finanziamento dei lavori di realizzazione del progetto « strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios ».

Le caratteristiche dei lavori e le modalità di pagamento figurano in allegato.

Articolo 2

1. Fatti salvi i controlli effettuati dalla Grecia, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 bis del trattato CEE, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), dello stesso trattato, verifiche in loco o indagini relative al progetto finanziato dalla presente decisione sono effettuate dalle autorità competenti della Grecia e dagli agenti della Commissione o da altre persone da essa delegate a tal fine. La Commissione può stabilire termini per l'esecuzione di tali verifiche e ne informa in anticipo la Grecia al fine di ottenere tutta l'assistenza necessaria.

2. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dalla presente decisione hanno lo scopo di accertare:

a) la conformità della prassi amministrativa con le norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con il progetto finanziato dalla presente decisione;

c) le condizioni alle quali le operazioni finanziate del progetto sono realizzate e verificate;

d) la conformità delle realizzazioni con il progetto finanziato dalla presente decisione.

Articolo 3

Qualora le condizioni prescritte per l'elargizione del sostegno finanziario non siano soddisfatte o qualora le verifiche facciano apparire delle irregolarità, i pagamenti previsti possono essere sospesi, ridotti o soppressi, mediante decisione della Commissione notificata al beneficiario. Le somme che fossero state indebitamente versate dovranno essere rimborsate alla Comunità dalla Grecia entro i dodici mesi dalla data di notifica della suddetta decisione.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 10.

ALLEGATO

Condizioni e modalità previste per la concessione alla Grecia di un contributo comunitario per l'attuazione di lavori specifici sulla strada Evzoni-Volos (tratto tra il ponte di Axios e l'intersezione di Kleidi)

1. Localizzazione del progetto

Il progetto considerato nella presente decisione è situato sulla strada principale che collega Evzoni-Salonicco-Volos. Il tratto in questione si trova tra il ponte di Axios e l'intersezione di Kleidi.

2. Descrizione del progetto

Il progetto prevede la costruzione di una seconda carreggiata per la strada esistente a due corsie, a due sensi di circolazione, per una lunghezza complessiva di 11,5 km. I lavori connessi consisteranno nella realizzazione, sul tratto considerato, di una strada avente le caratteristiche di un'autostrada a 2 × 3 corsie.

3. Descrizione tecnica

La larghezza della carreggiata del nuovo tratto sarà di 14 m, con tre corsie di circolazione. Tra la carreggiata esistente e quella nuova sarà mantenuta una striscia mediana della larghezza (minima) di 11 m; tale spazio centrale consentirà di aggiungere in futuro due corsie supplementari, allorché il flusso di traffico lo richiederà. Sono previsti inoltre due grandi ponti, uno sul fiume Axios (780 m) e l'altro sul fiume Loudias (80 m).

4. Calendario del progetto

I lavori dovrebbero iniziare verso la metà del 1983 per concludersi alla fine del 1985.

5. Modalità di pagamento

5.1. La Comunità accetta di contribuire per il 15 % del costo di questo progetto fino ad un massimo di 2,5 milioni di ECU. Il resto sarà finanziato dal bilancio nazionale greco per gli investimenti pubblici (Ministero dei lavori pubblici). Il costo totale del progetto è stimato a 1 400 milioni di dracme (18,006 milioni di ECU a maggio 1983).

Primo pagamento:

Dopo aver preso atto che le autorità greche si sono attenute alla normativa generale imposta dalla Commissione relativamente alle gare di appalto per la conclusione di contratti (vedi punto 5.2), la Commissione autorizza il pagamento di un versamento che non superi il 30 % del contributo totale.

Secondo pagamento:

Previo ricevimento da parte della Commissione di un documento comprovante l'effettuazione dei lavori corrispondenti al 50 % del progetto, come di seguito precisato, la Commissione versa o autorizza il versamento di una somma pari al 45 % dell'importo totale della sovvenzione.

Terzo pagamento:

Contro ricevimento di un documento comprovante che il progetto è stato ultimato, la Commissione versa o autorizza il versamento del saldo dell'importo previsto.

5.2. Prima di effettuare il primo versamento (primo pagamento), la Commissione chiederà al governo greco di applicare le direttive 71/305/CEE e 72/277/CEE specialmente per quanto riguarda l'appropriata pubblicità dei lavori.

5.3. Per autorizzare il secondo pagamento, la Commissione chiede la prova che gli effettivi pagamenti certificati a titolo del progetto sono pari o superiori al cinquanta per cento (50 %) del costo totale di cui al precedente punto 5.1.

6. Registrazione contabile

La Commissione chiede che le competenti autorità greche tengano la contabilità e tutte le altre informazioni richieste a disposizione della Commissione ai fini di un controllo effettivo sulla spesa relativa al progetto. La Commissione si riserva la facoltà di chiedere che vengano fornite prove documentali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché di effettuare ispezioni sul luogo dei lavori stessi. I registri contabili relativi al progetto devono essere conservati per un periodo di almeno otto anni a decorrere dalla data di conclusione dei lavori. 7. Certificazione dei pagamenti e sorveglianza dei lavori

Relativamente a ciascun pagamento, la Commissione chiederà alle competenti autorità

primo:

una dichiarazione relativa ai lavori intrapresi che consenta di verificarne lo stato di avanzamento. Tale dichiarazione deve essere firmata dal funzionario responsabile del progetto nei confronti delle autorità greche,

secondo:

una dichiarazione certificata dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di tutti i pagamenti da essa effettuati ai sensi della presente decisione, la Commissione richiederà il rilascio di una ricevuta conforme.

8. Funzionari responsabili

L'organismo responsabile dell'attuazione della presente decisione in Grecia è il Ministero dei lavori pubblici, Atene.

Per la Commissione, è responsabile il capo della divisione « Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura » della Direzione generale dei trasporti.

9. Pubblicità

Le competenti autorità sono invitate a rendere pubblico il sostegno finanziario della Comunità mediante apposita affissione sul luogo dei lavori.