31982R3303

Regolamento (CEE) n. 3303/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 10/12/1982 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0193


REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/82 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1235/82, per quanto riguarda taluni coefficienti da applicare per prodotti lattiero-caseari incorporati in alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari instaurati dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1235/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3258/82 (4);

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1753/82 (5) la Commissione ha disposto che siano nuovamente applicabili i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda la vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame; che di conseguenza è necessario prevedere un coefficiente per il latte scremato in polvere o per gli alimenti per il bestiame contenenti latte scremato in polvere che sia stato venduto alle condizioni particolari di cui nei due regolamenti menzionati; che tale coefficiente è stato determinato dal regolamento (CEE) n. 1931/82; che nel frattempo il livello del latte scremato in polvere è stato modificato sostanzialmente; che occorre quindi adattare il coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali e per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1235/82 è così modificato:

1. Nella nota 8 della parte 1 il coefficiente di 0,53 che figura alla lettera b) è sostituito dal coefficiente di 0,25.

2. Nella parte 5:

- nella nota 1, secondo comma, il coefficiente di 0,30 è sostituito dal coefficiente di 0,14.

- nella nota 6, quarto comma, il coefficiente di 0,53 è sostituito dal coefficiente di 0,25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 20 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.(2) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.(3) GU n. L 142 del 20. 5. 1982, pag. 1.(4) GU n. L 346 del 6. 12. 1982, pag. 1.(5) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 6.