Regolamento (CEE) n. 3272/82 della Commissione, del 6 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 07/12/1982 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0192
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0151
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3272/82 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2), in particolare l'articolo 7, considerando che, con regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (3), è stato determinato il contenuto della scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole; considerando che i dati raccolti nel quadro della scheda aziendale devono corrispondere alle definizioni esistenti nella regolamentazione comunitaria, in particolare a quelle di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4); considerando che è opportuno evitare modifiche di struttura della scheda aziendale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le definizioni ed istruzioni relative alla scheda aziendale, quali figurano nella rubrica « 6. zona svantaggiata » dell'allegato II, capitolo II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2237/77, sono sostituite dal testo seguente: « 6. Zona svantaggiata Si indica se la maggior parte della superficie agricola dell'azienda è o non è situata in una zona oggetto della direttiva 75/268/CEE del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1). 1 = la maggior parte della superficie agricola dell'azienda non è situata nelle zone considerate; 2 = la maggior parte della superficie agricola dell'azienda è situata nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafi 4 e 5; 3 = la maggior parte della superficie agricola dell'azienda è situata nelle zone di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafo 3; 4 = si indica il codice 4 negli Stati membri dove le zone in questione sono talmente numerose e di piccole dimensioni che l'informazione non ha significato. (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1983/1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. (2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.