31982L0076

Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 15/02/1982 pag. 0021 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0078
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0128


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 1982

che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico

( 82/76/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 e 66 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' evoluzione delle legislazioni degli Stati membri e l ' esperienza acquisita nel corso dell ' applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE ( 4 ) hanno reso necessarie varie modifiche di natura tecnica ;

considerando inoltre che l ' articolo 3 , paragrafo 3 , della direttiva 75/363/CEE stabilisce che al più tardi quattro anni dopo la sua notifica il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a suscistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni deiparagrafi 1 e 2 debbono essere mantenute o modificate ;

considerando che , in applicazione del principio di una formazione a tempo pieno per i medici specialisti , la deroga a favore della formazione a tempo ridotto , pur continuando a sussistere , dovrebbe essere definita e controllata con maggior rigore ;

considerando tuttavia , che è opportuno prolungare il periodo di cui all ' articolo 7 della direttiva 75/363/CEE , per consentire agli Stati membri nei quali esiste una formazione a tempo ridotto dei medici specialisti non conforme agli articoli 2 e 3 di detta direttiva di completare il processo di riforma attuato ai fini della soppressione di tale formazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell ' articolo 3 della direttiva 75/362/CEE , il punto 2 della lettera « g ) nel Lussemburgo » è soppresso e la cifra 1 che precede l ' unico comma che rimane è ugualmente soppressa .

Articolo 2

L ' articolo 5 , paragrafo 3 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue :

a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono così sostituiti :

« - Anaesthesie - Wiederbelebung » con « - Anaesthesiologie » ,

« - Ophtalmologie » con « - Augenheilkunde » ,

« - Otorhinolaryngologie » con « - Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ,

« - Paediatrie » con « - Kinderheilkunde » ;

b ) in tutte le versioni :

1 . nella rubrica « - Anestesia e rianimazione » le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con :

« Germania : Anaesthesiologie » ,

« Belgio : anesthùsiologie / anesthesiologie » ;

2 . nella rubrica « - ostetricia e ginecologia » , le sottorubriche relative al Belgio e alla Francia sono sostituite con :

« Belgio : gynùcologie - obstùtrique / gynecologie - verloskunde » ,

« Francia : gynùcologie - obstùtrique » ;

3 . nella rubrica « - otorinolaringoiatria » , le sottorubriche relative alla Germania ed al Belgio sono sostituite con :

« Germania : Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ,

« Belgio : oto - rhino - laryngologie / otorhinolaryngologie » ;

4 . nella rubrica « - pediatria » , la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :

« Belgio : pùdiatrie / kindergeneeskunde » .

Articolo 3

L ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue :

a ) nella versione tedesca , i titoli delle seguenti rubriche sono così sostituiti :

1 . « Mikrobiologie - Bakteriologie » con « Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » ;

2 . « Pathologische Anatomie » con « Pathologie » ;

3 . « Paediatrische Chirurgie » con « Kinderchirurgie » ;

4 . « Neuro - Psychiatrie » con « Nervenheilkunde ( Neurologie und Psychiatrie ) » ;

5 . « Kinderpsychiatrie » con « Kinder - und Jugendpsychiatrie » ;

b ) nella versione olandese , nella rubrica « zenuw - en zielsziekten » la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :

« Belgio : neuropsychiatriey / neuropsychiatrie » ;

c ) in tutte le versioni :

1 . nella rubrica « - microbiologia - batteriologia » ;

- è aggiunta la sottorubrica :

« Germania : Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » ,

- la sottorubrica relativa ai Paesi Bassi è sostituita con :

« Paesi Bassi : medische microbiologie » ;

2 . nella rubrica « - anatomia patologica » la sottorubrica relativa alla Germania è sostituita con :

« Germania : Phatalogie » ;

3 . nella rubrica « - biochimica » la sottorubrica relativa al Lussemburgo è sostituita con :

« Lussemburgo : chimie biologique » ;

4 . nella rubrica « - chirurgia pediatrica » la sottorubrica relativa al Lussemburgo è sostituita con :

« Lussemburgo : chirurgie pùdiatrique » ;

5 . nella rubrica « - fisioterapia » ;

- la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :

« Belgio : mùdecine physique / fysische geneeskunde » ,

- è inserita la sottorubrica :

« Lussemburgo : rùùducation et rùadaptation fonctionnelles » ;

6 . nella rubrica « - neurologia » è aggiunta la sottorubrica :

« Grecia : (...) » ;

7 . nella rubrica « - psichiatria » è aggiunta la sottorubrica :

« Grecia : (...) » ;

8 . nella rubrica « - neuropsichiatria » la sottorubrica relativa alla Germania è sostituita con :

« Germania : Nervenheilkunde ( Neurologie una Psychiatrie ) » ;

9 . nella rubrica « - radio diagnostica » ;

- la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :

« Belgio : radiodiagnostic / roentgendiagnose » ,

- sono inserite le seguenti sottorubriche :

« Grecia : (...) »

« Lussemburgo : radiodiagnostic » ;

10 . nella rubrica « - radioterapia »

- la sottorubrica relativa al Belgio è sostituita con :

« Belgio : radio - et radiumthùrapie / radio - en radiumtherapie » ,

- ed è inserita la sottorubrica :

« Lussemburgo : radiothùrapie » ;

11 . nella rubrica « - psichiatria infantile » sono , rispettivamente , inserite e aggiunte le sottorubriche :

« Lussemburgo : psychiatrie infantile » ,

« Regno Unito : child and adolescent psychiatry » .

Articolo 4

Il testo dell ' articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva 75/362/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici , avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell ' interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull ' accesso all ' attività in questione , può informarne lo Stato membro d ' origine o di provenienza .

Lo Stato membro d ' origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti . Le autorità di tale Stato decidono esse stesse della natura e dell ' ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati .

Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse » .

Articolo 5

Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Qualora lo Stato membro ospitante venga a conoscenza di fatti gravi e specifici , avvenuti fuori del suo territorio anteriormente allo stabilimento dell ' interessato in detto Stato e che potrebbero avere in esso conseguenze sull ' esercizio dell ' attività in questione , può informarne lo Stato membro d ' origine o di provenienza .

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti . Le autorità di questo Stato decidono esse stesse della natura e dell ' ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni che esse hanno trasmesso in virtù del paragrafo 1 » .

Articolo 6

Nella direttiva 75/362/CEE è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 15 bis

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l ' accesso a una delle attività di cui all ' articolo 1 o per il loro esercizio e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri , lo Stato membro ospitante vigila affinchù possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente » .

Articolo 7

Nell ' articolo 16 , paragrafo 1 , della direttiva 75/362/CEE dopo il secondo comma è inserito il comma seguente :

« A tale scopo ed a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2 , gli Stati membri possono prevedere , al fine di consentire l ' applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio , un ' iscrizione temporanea d ' ufficio o un ' adesione pro forma ad un ' associazione o ad un organismo professionale oppure un ' iscrizione ad un registro , a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi » .

Articolo 8

L ' articolo 19 della direttiva 75/362/CEE è soppresso .

Articolo 9

Nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 75/363/CEE :

1 . il testo della lettera c ) è sostituito dal testo seguente :

« c ) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti , conformemente al punto 1 dell ' allegato » ;

2 . la versione tedesca della lettera d ) è sostituita dal testo seguente :

« d ) Sie muss in einem Universitaetszentrum , einer Universitaetsklinik oder gegebenenfalls in einer hierzu von den zustaendigen Behoerden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der aerztlichen Versorgung erfolgen » .

Articolo 10

Il testo dell ' articolo 3 della direttiva 75/363/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

1 . Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno , enunciato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere conformemente al paragrafo 3 , gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto , alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti , quando , per casi singoli giustificati , non sia realizzabile una formazione a tempo pieno .

2 . La formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell ' allegato ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno . Tale livello non deve essere compromesso nù dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto nù dall ' esercizio a titolo privato di un ' attività professionale rimunerata .

La durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto .

3 . Al più tardi il 25 gennaio 1989 , il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate » .

Articolo 11

Nella versione tedesca della direttiva 75/363/CEE :

a ) i seguenti termini sono sostituiti nell ' articolo 4 :

« - Krankheiten der Atemwege » con « - Lungen - und Bronchialheilkunde » ,

« - Anaesthesie - Wiederbelebung » con « - Anaestesiologie » ,

« - Hals - , Nasen - , Ohrenheilkunde » con « - Hals - Nasen - Ohrenheilkunde » ;

b ) i seguenti termini sono sostituiti nell ' articolo 5 :

« - Neuropsychiatrie » con « - Nervenheilkunde ( Neurologie und Psychiatrie ) » ,

« - Paediatrische Chirurgie » con « - Kinderchirurgie » ,

« - Gastro - Enterologie » con « - Gastroenterologie » ,

« - Kinderpsychiatrie » con « Kinder - und Jugendpsychiatrie » ,

« - Mikrobiologie - Bakteriologie » con « - Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie » ,

« - Pathologische Anatomie » con « - Pathologie » ,

« - Dermato - Venerologie » con « - Dermatologie und Venerelogie » .

Articolo 12

Il testo dell ' articolo 7 della direttiva 75/363/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7

In via transitoria e in deroga dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e dell ' articolo 3 , gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative prevedevano , al momento della notifica delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE , una formazione specializzata a tempo ridotto , possono continuare ad applicare tali disposizioni ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983 .

Ciascuno Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai beneficiari della deroga di cui al primo comma che il loro diplomi , certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono dedicati effettivamente e lecitamente , a titolo di medici specialisti , all ' attività in questione durante almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell ' attestato » .

Articolo 13

L ' allegato seguente è aggiunto alla direttiva 75/363/CEE :

« ALLEGATO

Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti

1 . Formazione a tempo pieno dei medici specialisti

Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti .

Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione , comprese le guardie , in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l ' intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell ' anno , secondo le modalità fissate dalle autorità competenti . Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione .

La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare , missioni scientifiche , gravidanza , malattia . La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni .

2 . Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti

Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno , dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomen alla metà di quella prevista al punto 1 , secondo comma .

La autorità competenti vigilano affinchù la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno .

Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata » .

Articolo 14

Le formazioni a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del 1° gennaio 1983 , in applicazione dell' articolo 3 della direttiva 75/363/CEE , possono essere completate conformemente a tale articolo .

Articolo 15

Gli Stati membri che , prima della notifica della presente direttiva , abbiano abrogato le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative concernenti il rilascio di diplomi , certificati e altri titoli di neuropsichiatria o radiologia e che , prima di detta notifica , abbiano adottato misure relative ai diritti acquisiti a favore dei propri cittadini , riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle medesime misure , purchù i loro diplomi , certificati e altri titoli di neuropsichiatria o radiologia soddisfino alle condizioni previste a questo proposito , sia dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 75/362/CEE , sia dagli articoli 2 , 3 e 5 della direttiva 75/363/CEE .

Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 26 gennaio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . TINDEMANS

( 1 ) GU n . C 121 del 23 . 5 . 1981 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 260 del 12 . 10 . 1981 , pag . 99 .

( 3 ) GU n . C 230 del 10 . 9 . 1981 , pag . 12 .

( 4 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 1 e 14 .