82/923/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0040 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0222
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0222
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0234
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1982 relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (82/923/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE; considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, il Guatemala ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità; considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha accertato che il caso di questi stabilimenti deve esser riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria; considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle; considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Guatemala. 2. Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare fino al 31 luglio 1983 l'importazione di carni fresche in provenienza da stabilimenti che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità guatemalteche alla data del 1o febbraio 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1o agosto 1983. La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti. Articolo 2 La presente decisione è applicabile dal 1o gennaio 1983. Articolo 3 La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1o maggio 1983. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.