31982D0531

82/531/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979, nonché del protocollo ad esso allegato

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 09/08/1982 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0235


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

relativa alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che modifica l ' accordo sulla pesca al largo della costa senegalese , firmato il 15 giugno 1979 , nonchù del protocollo ad esso allegato

( 82/531/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che la Comunità e il Senegal hanno negoziato in conformità dell ' articolo 17 , secondo comma , dell ' accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese ( 2 ) , per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire negli allegati o nel protocollo di cui all ' articolo 9 ;

considerando che , in seguito a questi negoziati , sono stati firmati il 21 gennaio 1982 un accordo che modifica l ' accordo di pesca summenzionato , nonchù un protocollo ;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare l ' accordo ;

considerando che la conclusione dell ' accordo rende superflua la decisione 81/1055/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1981 , in merito alla conclusione dell ' accordo in forma di scambio di lettere relativo all ' applicazione provvisoria dell ' accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea che modifica l ' accordo sulla pesca al largo della costa senegalese , nonchù del protocollo che l ' accompagna ( 3 ) ,

DECIDE :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che modifica l ' accordo sulla pesca al largo della costa senegalese , firmato il 15 giugno 1979 , nonchù il protocollo ad esso allegato .

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all ' articolo 2 dell ' accordo ( 4 ) .

Articolo 3

La decisione 81/1055/CEE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dell ' accordo .

Fatto a Bruxelles , addì 19 luglio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . WESTH

( 1 ) GU n . C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag . 188 .

( 2 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag . 17 .

( 3 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag . 64 .

( 4 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

ACCORDO

tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal che modifica l ' accordo sulla pesca al largo della costa senegalese , firmato il 15 giugno 1979

Articolo 1

L ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese è modificato come segue .

I . Il pargrafo 4 dell ' articolo 4 è soppresso .

II . All ' articolo 5 , il paragrafo 2 , secondo comma , viene redatto come segue :

« Questi importi nonchù le modalità di pagamento sono riportati all ' allegato I , lettera A » .

Il terzo comma del suddetto paragrafo è soppresso .

III . I paragrafi 1 , 2 e 3 dell ' allegato I A vengono redatti come segue :

« A . Formalità per la richiesta ed il rilascio di licenze

Le procedure applicabili alle richieste ed al rilascio dell licenze che permettono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nelle acque senegalesi sono le seguenti :

1.1 . Le competenti autorità della Comunità debbono presentare alle autorità competenti senegalesi ( SEPM ) ( 1 ) una richiesta per ciascuna nave che desideri pescare a norma dell ' accordo .

1.2 . Dùtta domanda sarà presentata sui formulari forniti a tal fine dal governo del Senegal ed il cui modello è unito al presente allegato .

1.3 . I servizi tecnici del segretariato di Stato alla pesca marittima informano la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar della creazione della bolleta che permetta all ' armatore di pagare il canone .

A pagamento effettuato , la licenza viene firmata e trasmessa alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Dakar .

Trascore due settimane dalla consegna della bolletta senza che il pagamento del canone sia stato effettuato , la Comunità può introdurre nuove richieste di licenze per il tonnellagio considerato .

1.4 . Le licenze sono valide a decorrere dalla data del rilascio sino al 31 dicembre dell ' anno durante il quale sono rilasciate .

1.5 . Tuttavia , nei limiti definiti dal protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria , i pescherecci non tenuti a sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal possono ottenere licenze speciali con validità non superiore a quattro mesi .

1.6 . I canoni sono stabiliti conformemente alla tabella seguente :

a ) pescherecci che sbarcano la totalità delle loro catture :

8 500 franchi CFA per tsl e per anno per battelli adibiti alla pesca di gamberetti ,

7 500 franchi CFA per tsl e per anno per gli altri pescherecci ;

b ) pescherecci che non sbarcano la totalità delle loro catture e che pescano tutto l ' anno :

17 000 franchi CFA per tsl e per anno per battelli adibiti alla pesca di gamberetti ,

15 000 franchi CFA per tsl e per anno per gli altri pescherecci ;

c ) pescherecci congelatori che non sbarcano la totalità delle loro catture e pescano per un periodo di 4 mesi tra il 1° aprile e il 30 settembre :

10 500 franchi CFA per tsl ;

d ) tonniere che sbarcano la totalità delle loro catture :

2 franchi CFA per kg di pesce pescato ;

e ) tonniere che non sbarcano la totalità delle loro catture :

6 franchi CFA per kg di pesce pescato .

2 . Il canone è fissato per un anno indipendentemente dalla durata della validità delle licenze , ad eccezione dei seguenti casi :

a ) licenze speciali di cui al paragrafo 1.5 ;

b ) licenze rilasciate in conformità del paragrafo 3 ;

c ) casi di cui all ' articolo 4 , paragrafo 6 , dell ' accordo .

3 . Per le licenze rilasciate all ' inizio del periodo di validità del protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria , nonchù per le licenze valide sino alla data della scadenza del periodo di validità di detto protocollo , i canoni sono fissati in proporzione alla durata di validità delle licenze » .

IV . L ' allegato I D viene formulato come segue :

« D . Borse di formazione e programma scientifico

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca maritima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione . A tal fine , la Comunità faciliterà l ' accoglienza dei cittadini senegalesi negli istituti dei suoi Stati membri e metterà a loro disposizione 10 borse di studio e di formazione di una durata di 5 anni nelle diverse discipline scientifiche , tecniche ed economiche nel settore della pesca » .

V . L ' allegato I viene completato dal punto seguente :

« F . Imbarco di osservatori

1 . Durante le operazioni di pesca nelle acque senegalesi , i pescherecci congelatori battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ricevono gli osservatori designati dal Senegal . Il capitano facilita il compito dell ' osservatore che beneficia degli stessi riguardi degli ufficiali della nave considerata .

2 . Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione delle Comunità europee i nomi degli osservatori designati .

3 . Una nave non è tenuta ad avere a bordo più di un osservatore alla volta .

4 . L ' armatore sostiene le spese relative all ' alloggio ed al manteimento dell ' osservatore . I suoi pasti saranno serviti nel quadrato degli ufficiali ; sarà alloggiato nei locali predisposti per gli ufficiali o , in caso d ' impossibilità , in un locale abitabile separato da quello degli uomini dell ' equipaggio .

5 . L ' armatore rimborsa al governo senegalese un importo forfettario globale , comprensivo di tutte le spese , di 8 000 franchi CFA per ogni giornata che l ' osservatore trascorre a bordo della nave » .

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l ' espletamento delle procedure necessarie a tal fine .

( 1 ) Secretariat d ' État à la pêche maritime ( Segretariato di Stato alla pesca maritima ) .

PROTOCOLLO

che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria di cui all ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo compreso dal 16 novembre 1981 al 15 novembre 1983

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO ,

visto l ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese , firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall ' accordo firmato il 21 gennaio 1982 ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

I limiti di cui all ' articolo 4 del suddetto accordo sono stabiliti come segue :

1 . Tonniere cui è fatto obbligo di sbacare la totalità delle loro catture nel Senegal : * 3 000 tsl *

2 . Pescherecci cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle loro catture nel Senegal : * 2 150 tsl *

3 . Tonniere esenti dall ' obbligo di sbacare la totalità delle loro catture nel Senegal : * 23 300 tsl *

4 . Pescherecci esenti dall ' obbligo di sbacare la totalità delle loro catture nel Senegal : * a ) per tutto l ' anno : * 5 000 tsl * b ) per un periodo di quattro mesi tra il 1° aprile e il 30 settembre : * 9 000 tsl oltre al tonnellaggio di cui alla lettera a ) .

Articolo 2

1 . La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 9 dell ' accordo è fissata a due miliardi e cinquecento milioni di franchi CFA ed è versata in due quote annue .

2 . I fondi di compensazione saranno versati secondo le modalità di cui ai seguenti articoli :

- per 1/3 in un conto aperto a nome del segretariato di Stato alla pesca maritima ,

- per 2/3 sul conto del tesoriere generale del Senegal .

Articolo 3

La mancata esecuzione da parte della Comunità economica europea dei versamenti stabiliti nel presente protocollo comporta la sospensione dell ' accordo di pesca .

Articolo 4

La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico senegalese sino a concorrenza di 100 milioni di franchi CFA . Detta somma verrà messa a disposizione del Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye ( CRODT ) , dipendente dall ' Istituto senegalese di ricerca agricola ( ISRA ) .

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine .