82/304/CECA: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1982, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1981 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 18/05/1982 pag. 0016 - 0017
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1982 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1981 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (82/304/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), sentito il Consiglio, I considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1981 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti: 1.2 // // (in milioni di DM) // - nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti // 687,0 // - incentivi allo sviluppo e all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione) nell'industria del carbon fossile // 74,0 // - i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo // 220,0 // - aiuti per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine // 129,0 considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno; considerando che l'aituo agli investimenti per un importo di 687 000 000 di DM, che contiene un aiuto speciale a favore di Eschweiler Bergwerksverein dell'importo di 115 000 000 di DM, è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerati e centrali di miniere; che l'aiuto raggiunge una percentuale che supera il 50 % di tutti quanti gli investimenti; considerando che, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1981, diminuito del 9 % rispetto al 1980, merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione nei bacini tedeschi; che l'aiuto è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione; considerando che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione, a notificare alla Commissione, almeno una volta all'anno per i singoli progetti di cui è stata decisa l'esecuzione, gli obiettivi prefissi, gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti; considerando che l'aiuto all'innovazione (74 000 000 di DM) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli, la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera; considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della decisione; considerando che l'aiuto (220 000 000 di DM) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività; considerando inoltre che le imprese, per le necessarie assunzioni, la formazione, l'adattamento e la stabilità del personale, si accollano un onere largamente superiore all'importo dell'aiuto per il premio di minatore; considerando che finalità ed entità del premio di minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 8 della decisione; considerando che l'aiuto per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine (129 000 000 di DM) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine; che, a tal uopo, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke; che l'aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte; considerando che finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 10 della decisione; II considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, è necessario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1981; considerando che, su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi previsti è dell'ordine di 1 162 300 000 ECU vale a dire 12,42 ECU/t; che la produzione corrente tedesca (per tonnellata) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga; considerando che, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue: - grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate per il 1981 difficoltà di approvvigionamento; - le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1981 rispetto all'anno precedente; - nel 1981 non si sono avute operazioni di allineamento di prezzi; - i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si sono rivelati nel 1981 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone; - nel 1981 l'estrazione è stata razionalizzata grazie ad elevati investimenti; considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1981 a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili, con il buon funzionamento del mercato comune; considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA; III considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione; che essa dev'essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l'anno civile 1981 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile: 1. concessione di un aiuto all'investimento sino a concorrenza di 687 000 000 di DM a favore delle imprese nell'industria carboniera per stimolare gli investimenti; 2. incentivi allo sviluppo e all'innovazione a concorrenza di 74 000 000 di DM; 3. concessione di un premio di minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 220 000 000 di DM complessivamente; 4. un aiuto di 129 000 000 di DM per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine. Articolo 2 Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro e comunque non oltre il 30 giugno 1982, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 63 dell' 11. 3. 1976, pag. 1.