82/4/CEE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1981, concernente un aiuto che il governo belga intende accordare a favore di investimenti di una società chimica di Anversa per la produzione di polietere- poliolo (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/1982 pag. 0013 - 0015
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1981 concernente un aiuto che il governo belga intende accordare a favore di investimenti di una società chimica di Anversa per la produzione di polietere-poliolo (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (82/4/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma. dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, ai sensi del citato articolo 93, I considerando che la legge belga 17 luglio 1959 e il relativo decreto reale d'applicazione 17 agosto 1959 (1) hanno istituito aiuti generali all'economia belga, consistenti in particolare in abbuoni del tasso d'interesse sui prestiti contratti per effettuare gli investimenti, in garanzie statali, a copertura dei prestiti bancari, a tasso di interesse agevolato, contratti dalle imprese, e nell'esenzione quinquennale dall'imposta fondiaria; considerando che, dopo aver esaminato la legge belga secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che, poiché in tale legge non erano fissati obiettivi industriali o regionali e gli aiuti potevano essere erogati per investimenti da effettuarsi da qualsiasi impresa in qualsivoglia regione o industria, le misure previse costituivano un regime generale di aiuti, che come tale non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c); che, mancando di tale specificazione la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza, né quindi di accertarne la compatibilità con il mercato comune; considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, è politica consolidata della Commissione accettarli purché ricorra una delle due condizioni, cioè, che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi individuali di applicazione; considerando che, nella decisione 75/397/CEE (2) la Commissione chiedeva al governo del Regno del Belgio di comunicarle, preventivamente ed in tempo utile, i più importanti casi individuali di applicazione della legge 17 luglio 1959, che istituisce misure destinate a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie, in modo da poter decidere sulla compatibilità di tali misure con il mercato comune; II considerando che con telescritto del 18 gennaio 1979, il governo belga ha informato la Commissione della propria intenzione di applicare gli aiuti previsti dalla suddetta legge a favore degli investimenti di un'impresa chimica di Anversa; considerando che l'aiuto prospettato dal governo belga è destinato a facilitare la realizzazione di un investimento per l'installazione di una capacità di produzione di 50 000 t i polietere-poliolo; che l'investimento previsto creerebbe 45 nuovi posti di lavoro; considerando che l'impresa beneficiaria occupa 3 000 persone e che nel 1977 ha realizzato un fatturato di 21 miliardi di FB, di cui 78 % sotto forma di esportazioni verso gli altri Stati membri; che una parte sostanziale della nuova capacità di produzione è destinata ad essere esportata verso gli altri Stati membri; considerando che l'aiuto assumerebbe la forma di un abbuono d'interesse del 3 % per 5 anni su un credito corrispondente ai due terzi dell'investimento (519 milioni di FB); che questo aiuto, secondo le autorità belghe, equivale ad una sovvenzione pari all'8 % dell'investimeno; III considerando che il governo belga ritiene che nella fattispecie si tratta di uno sviluppo normale dell'insediamento dell'impresa beneficiaria ad Anversa e che a suo parere l'aiuto è destinato essenzialmente a compensare determinati costi più elevati in Belgio rispetto al paese dell'insediamento principale del gruppo interessato; considerando inoltre che tale governo ritiene che l'alterazione dei cambi che può risultare dall'esistenza della nuova capacità produttiva è attenuata dal fatto che, in gran parte, si tratta di trasferimenti all'interno del gruppo; IV considerando che nel quadro delle consultazioni degli interessati il governo di uno degli Stati membri ha rilevato che l'aiuto previsto dal governo belga non potrebbe giustificarsi sulla base di motivi inerenti al mercato del polietere-poliolo; che il governo di un altro Stato membro, pur non opponendosi nella fattispecie all'aiuto prospettato, sostiene la posizione di massima della Commissione nei confronti di questo tipo di aiuti; V considerando che, di conseguenza, l'aiuto progettato dal governo belga è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e minaccia di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci; considerando inoltre che il fatto che una misura nazionale possa, quanto meno in linea di massima, compensare talune disparità fra i costi delle imprese di uno Stato membro rispetto ad un altro non toglie ad essa il suo carattere di aiuto, e che la Corte di giustizia si è pronunciata con particolare chiarezza in tal senso nelle sentenze del 10 dicembre 1969 (1) e del 2 luglio 1974 (2), nelle quali i governi francese ed italiano, per giustificare determinati aiuti, avevano invocato disparità tra Stati membri, il primo già allora, per quanto riguarda i tassi d'interesse, ed il secondo, in ordine al livello di determinati costi salariali; considerando che la summenzionata disposizione del trattato prevede che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, specificano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario; che queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti; che, in particolare, tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere, di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe; considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsione della concorrenza fra gli Stati membri, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri; considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accertare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistende nel fatto che la concessione dell'aiuto è necessaria per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento sovvenzionato fosse realizzato senza modifiche, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell'impresa di cui trattasi; considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto; considerando che il governo belga non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi possiede i requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando inoltre che, sebbene il Belgio abbia attualmente un tasso di disoccupazione così alto che la Commissione ha concesso una deroga a favore di un programma di aiuti all'occupazione per il motivo che l'economia belga soffre di serie perturbazioni, ciò non significa che qualsisasi alro aiuto di qualsivoglia natura proposto dal governo belga possa automaticamente beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, perché ciascun aiuto notificato deve essere considerato nei suoi aspetti peculiari e particolari, alla luce dei criteri specifici stabiliti; considerando che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che la zona di Anversa gode tuttora di una situazione socio-economica migliore di quella di altre regioni del Belgio; che nei limiti in cui esiste anche ad Anversa il problema generale della disoccupazione, apposite misure in merito sono già previste nel regime generale sull'incremento dell'occupazione e pertanto non sussiste alcun motivo per concedere un'ulteriore deroga per l'aiuto in oggetto, sostenendo che esso promuoverà o faciliterà lo sviluppo della zona suddetta, il che non sostituisce inoltre l'obiettivo specifico del presente aiuto; considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), e che l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di comune interesse europeo o destinato a porre rimedio ad un grave turbamento nell'economia di uno Stato membro, ossia un progetto per cui sarebbe giustificata una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1; considerando infine che per quanto riguarda la deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », dall'esame della situazione del mercato del polietere-poliolo, è emerso che le forze del mercato dovrebbero bastare da sole, senza interventi pubblici, ad assicurare un normale sviluppo di tale attività; che, inoltre, la maggior parte della produzione di polietere-poliolo sarà esportata verso altri Stati membri e che la concessione dell'aiuto rischia di incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune; considerando infatti che si tratta nella fattispecie di un settore in cui le capacità di produzione sono utilizzate in misura normale e che qualsisasi aiuto inteso a creare nuove capacità può essere fonte di problemi per le capacità esistenti e ridurre la redditività delle imprese operanti in questo settore, in particolare negli altri Stati membri; considerando che d'altra parte per le imprese beneficiarie si tratta di un normale ampliamento dell'insediamento di Anversa, nel quadro della strategia globale del gruppo di cui l'impresa fa parte; considerando che, tenuto conto di quanto precede, il progetto di aiuto del governo belga non presenta i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Belgio non può dare esecuzione al suo progetto, comunicato alla Commissione con telescritto del 18 gennaio 1979, di concedere il beneficio degli aiuti previsti dalla legge del 17 luglio 1959 « per favorire l'espansione economica e la realizzazione di nuove attività » a favore di determinati investimenti di un'impresa chimica situata ad Anversa. Articolo 2 Il Regno del Belgio informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adotta per conformarvisi. Articolo 3 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1981. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) Moniteur belge del 29 agosto 1959. (2) GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13. (1) Causa 6 e 11/69 - Raccolta della giurisprudenza della Corte, vol. 1969, pag. 523. (2) Causa 173/73 - Raccolta della giurisprudenza della Corte, vol. 1974 pag. 709.