31977L0091

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0044


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CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

intesa a coordinare , per renderle equivalenti , le garanzie che sono richieste , negli Stati membri , alle società di cui all ' articolo 58 , secondo comma , del trattato , per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni , nonchù la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

( 77/91/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la prosecuzione del coordinamento previsto dall ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento , iniziatosi con la direttiva 68/151/CEE ( 3 ) , riveste particolare importanza segnatamente per le società per azioni in quanto l ' attività di queste società è predominante nell ' economia degli Stati membri e supera spesso i confini nazionali ;

considerando che per assicurare l ' equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonchù la salvaguardia , l ' aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni ;

considerando che nel territorio della Comunità lo statuto o l ' atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di tale società , in particolare l ' esatto ammontare del suo capitale ;

considerando che devono essere adottate norme comunitarie per salvaguardare il capitale , che costituisce una garanzia per i creditori , vietando in particolare indebite distribuzioni di utili agli azionisti e limitando la possibilità di una società di acquistare azioni proprie ;

considerando che in conformità degli obiettivi di cui all ' articolo 54 , paragrafo 3 , lettera g ) , è necessario che , in materia di aumento e di riduzione del capitale , gli Stati membri , nelle loro legislazioni tutelino l ' osservanza ed armonizzino l ' applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società :

- per l ' Italia :

la società per azioni ;

La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui sopra deve comportare un ' indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione .

2 . Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società di investimento a capitale variabile ed alle cooperative , costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1 . Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà , esse impongono a queste società di far comparire rispettivamente i termini « società di investimento a capitale variabile » o « cooperativa » su tutti i documenti di cui all ' articolo 4 della direttiva 68/151/CEE .

Per « società d ' investimento a capitale variabile » , ai sensi della presente direttiva , s ' intendono esclusivamente le società :

- il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi , in valori immobiliari diversi o in altri valori , all ' unico scopo di ripartire i rischi d ' investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi ,

- che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni ,

- il cui statuto prevede che , entro i limiti di un capital minimo e di un capitale massimo , esse possano in qualsiasi momento emettere azioni , riscattarle o rivenderle .

Articolo 2

Lo statuto o l ' atto costitutivo della società devono contenere almeno le seguenti indicazioni :

a ) il tipo e la denominazione della società ;

b ) l ' oggetto sociale ;

c ) - quando la società non ha un capitale autorizzato , l ' importo del capitale sottoscritto ;

- quando la società ha un capitale autorizzato , il suo importo e l ' importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell ' ottenimento dell ' atto autorizzante l ' inizio delle attività , nonchù in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato , fatto salvo l ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera e ) , della direttiva 68/151/CEE ;

d ) quando non siano disciplinate dalla legge , le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi , dell ' amministrazione , della direzione , della vigilanza o del controllo della società nonchù le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi ;

e ) la durata della società , se quest ' ultima non è costituita a tempo indeterminato .

Articolo 3

Lo statuto o l ' atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità all ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE , deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a ) la sede sociale ;

b ) il valore nominale delle azioni sottoscritte e , almeno annualmente , il numero di tali azioni ;

c ) il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale , quando la legislazione nazionale ne autorizzi l ' emissione ;

d ) eventualmente le condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni ;

e ) le indicazioni di cui alle lettere b ) , c ) e d ) per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria ;

f ) la forma delle azioni , cioè se nominative o al portatore , allorchù la legislazione nazionale preveda tali due forme , nonchù tutte le disposizioni relative alla loro conversione , salvo che quest ' ultima sia disciplinata dalla legge ;

g ) l ' importo del capitale sottoscritto versato nel momento della costituzione della società o nel momento dell ' ottenimento dell ' atto autorizzante l ' inizio dell ' attività ;

h ) il valore nominale delle azioni o , in mancanza di un valore nominale , il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti , nonchù l ' oggetto di tale conferimento ed il nome della persona che effettua il conferimento ;

i ) le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l ' atto costitutivo ovvero , quando la costituzione della società non è simultanea , le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo ;

j ) l ' importo totale , almeno approssimativo , di tutte le spese , che , in occasione della costituzione della società e , se del caso , prima che la società ottenga l ' atto autorizzante l ' inizio alla propria attività , incombono alla società stessa o sono poste a suo carico ;

k ) qualsiasi utile particolare attribuito in occasione della costituzione della società o , sino a che quest ' ultima non abbia ottenuto l ' atto autorizzante a dare inizio alla propria attività , a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette ad ottenere il suddetto atto autorizzante .

Articolo 4

1 . La legislazione di uno Stato membro , qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l ' atto autorizzante , deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detto atto autorizzante è assentito o negato .

2 . Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l ' atto autorizzante l ' inizio delle attività sia assentito .

Articolo 5

1 . In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci , l ' appartenenza delle azioni ad una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società .

2 . Se nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro preveda che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società , l ' autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest ' ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione .

3 . Con la pronuncia di scioglimento la società deve essere liquidata .

Articolo 6

1 . Per la costituzione della società o per il conseguimento dell ' atto autorizzante l ' inizio della propria attività , le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato ad un importo inferiore a 25 000 unità di conto europee .

L ' unità di conto europea è quella definita nella decisione n . 3289/75/CECA della Commissione ( 4 ) . Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell ' adozione della presente direttiva .

2 . Se il controvalore in moneta nazionale dell ' unità di conto europea è modificato in modo che l ' importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di 22 500 unità di conto europee per un periodo di un anno , la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo . Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l ' adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l ' entrata in vigore di tale adeguamento .

3 . Il Consiglio su proposta della Commissione procede ogni cinque anni all ' esame e , se del caso , alla revisione degli importi del presente articolo , espressi in unità di conto europee , tenendo conto , da un lato , dell ' evoluzione economica e monetaria nella Comunità , e , dall ' altro , delle tendenze che intendono riservare la scelta dei tipi di società di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 alle grandi e medie imprese .

Articolo 7

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell ' attivo suscettibili di valutazione economica . Tale elementi dell ' attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi .

Articolo 8

1 . Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o , in mancanza di questo , al valore contabile .

2 . Tuttavia gli Stati membri possono permettere che le persone che , professionalmente , collocano azioni , corrispondano un importo inferiore all ' importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione .

Articolo 9

1 . Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l ' atto autorizzante l ' inizio della propria attività , in misura non inferiore a 25 % del valore nominale o , in mancanza di un valore nominale , del valore contabile .

2 . Tuttavia , le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l ' atto autorizzante l ' inizio della propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l ' atto autorizzante .

Articolo 10

1 . I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta , prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l ' atto autorizzante l ' inizio della propria attività , da uno o più esperti indipendenti dalla stessa , designati o autorizzati da un ' autorità amministrativa o giudiziaria . Tali esperti possono , secondo la legislazione di ogni Stato membro , essere persone fisiche o persone giuridiche o società .

2 . La relazione degli esperti deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti , nonchù i criteri di valutazione adottati , ed indicare se i valori risultanti dall ' applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero ed al valore nominale o , in mancanza di un valore nomina , al valore contabile ed eventualmente , al premio d ' emissione delle azioni da emettere come corrispettivo .

3 . La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

4 . Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando il 90 % del valore nominale o , in mancanza di questo , del valore contabile , di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni :

a ) per quanto riguarda la società beneficiaria di tali conferimenti , le persone o società indicate all ' articolo 3 , lettera i ) hanno rinunciato alla redazione della relazione di esperti ;

b ) tale rinuncia ha formato oggetto di una pubblicità , conformemente al paragrafo 3 ;

c ) le società che effettuano tali conferimenti dispongono di riserve di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione ed il cui importo è almeno pari al valore nominale o , in mancanza , al valore contabile delle azioni emesse come corrispettivo dei conferimenti non in contanti ;

d ) le società che effettuano tali conferimenti si impegnano a garantire , a concorrenza dell ' importo indicato alla lettera c ) , i debiti della società beneficiaria insorti nel lasso di tempo compreso tra l ' emissione delle azioni come corrispettivo dei conferimenti non in contanti e un anno dopo la pubblicazione dei conti annuali di tale società relativi all ' esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti . Durante questo periodo è vietato qualunque trasferimento delle azioni ;

e ) la garanzia di cui alla lettera d ) ha formato oggetto di una pubblicità , conformemente al paragrafo 3 ;

f ) le società che effettuano tali conferimenti incorporano un importo , pari a quello indicato nella lettera c ) , in una riserva che potrà essere distribuita soltanto alla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei conti annuali della società beneficiaria relativi all ' esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti o successivamente , se del caso , dal momento in cui tutti i reclami concernenti la garanzia di cui alla lettera d ) , e inoltrati in tale periodo , saranno stati risolti .

Articolo 11

1 . L ' acquisizione da parte della società di elementi dell ' attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all ' articolo 3 , lettera i ) per un controvalore di almeno 1/10 del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall ' articolo 10 , nonchù all ' approvazione dell ' assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilità dalla legislazione nazionale , non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha attenuto l ' atto autorizzante l ' inizio della propria attività .

Gli Stati membri possono anche prevedere l ' applicazione di queste disposizioni quando l ' elemento dell ' attivo appartiene a un azionista o a un ' altra persona .

2 . Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell ' ambito dell ' amministrazione ordinaria della società nù alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di una autorità amministrativa o giudiziaria , nù alle acquisizioni in borsa .

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni sulla riduzione del capitale sottoscritto , gli azionisti non possono essere esonerati dall ' obbligo del conferimento .

Articolo 13

Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 2 a 12 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni .

Articolo 14

Gli articoli da 2 a 13 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell ' atto costitutivo .

Articolo 15

1 . a ) Ad eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto , nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se , alla data di chiusura dell ' ultimo esercizio , l ' attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare , in seguito a tale distribuzione , inferiore all ' importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto non permettono di distribuire .

b ) L ' importo del capitale sottoscritto indicato alla lettera a ) è diminuito dell ' importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società , quando quest ' ultimo non è contabilizzato all ' attivo del bilancio .

c ) L ' importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l ' importo del risultato dell ' ultimo esercizio chiuso , aumentato degli utili esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto .

d ) il termine « distribuzione » quale figura alle lettere a ) e c ) comprende in particolare il versamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni .

2 . Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi , lo sottopone almeno alle seguenti condizioni :

a ) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti ;

b ) l ' importo da distribuire non può superare l ' importo dei risultati realizzati dalla fine dell ' ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali , aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario .

3 . I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve .

4 . La legislazione di uno Stato membro può prevedere delle deroghe al paragrafo 1 , lettera a ) nel caso di una società di investimento a capitale fisso .

Per « società di investimento a capitale fisso » ai sensi del presente paragrafo si intendono esclusivamente le società :

- il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all ' unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi e

- che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni .

Qualora le legislazioni degli Stati membri sia valgono di questa facoltà , esse :

a ) impongono a queste società di far comparire i termini « società di investimento » su tutti i documenti indicati all ' articolo 4 della direttiva 68/151/CEE ;

b ) non autorizzano una società di questo tipo il cui attivo sia inferiore all ' importo specificato nel paragrafo 1 , lettera a ) a procedere ad una distribuzione agli azionisti se , alla data di chiusura dell ' ultimo esercizio , il totale dell ' attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare , in seguito a tale distribuzione , inferiore a una volta e mezza l ' importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali ;

c ) impongono ad ogni società di questo tipo che proceda ad una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all ' importo specificato nel paragrafo 1 , lettera a ) di precisarlo in una nota nei propri conti annuali .

Articolo 16

Ogni distribuzione fatta in contrasto con l ' articolo 15 deve essere restituita dagli azionisti che l ' hanno ricevuta , se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell ' irregolarità delle distribuzioni fatte a loro favore o non potevano ignorarla , tenuto conto delle circostanze .

Articolo 17

1 . In caso di perdita grave del capitale sottoscritto , l ' assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri , per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti .

2 . La legislazione di uno Stato membro non può fissare a più di metà del capitale sottoscritto l ' importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1 .

Articolo 18

1 . La società non può sottoscrivere azioni proprie .

2 . È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio , ma per conto della società , azioni di quest ' ultima .

3 . Le persone o società di cui all ' articolo 3 , lettera i ) o , in caso di aumento del capitale sottoscritto , i membri dell ' organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo .

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che ogni interessato potrà liberarsi da tale obbligo dimostrando che non gli si può imputare personalmente alcuna colpa .

Articolo 19

1 . Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie , o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio ma per conto di tale società , essa sottopone tale acquisizione almeno alle condizioni seguenti :

a ) l ' autorizzazione di acquisizione è accordata dall ' assemblea che ne fissa le modalità , in particolare il numero massimo di azioni da acquisire , la durata per cui è accordata l ' autorizzazione e che non può superare i 18 mesi ed in caso di acquisizione a titolo oneroso il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo . I membri dell ' organo d amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che , al momento di ogni acquisizione autorizzata , siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b ) , c ) e d ) ;

b ) il valore nominale o , in mancanza di valore nominale , il valore contabile delle azioni acquisite , ivi comprese le azioni in precedenza acquisite dalla società e detenute nel suo portafoglio , nonchù le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società , non può superare il 10 % del capitale sottoscritto ;

c ) le acquisizioni non possono avere l ' effetto che l ' attivo netto scenda al di sotto dell ' importo di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , lettera a ) ;

d ) l ' operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate .

2 . La legislazione di uno Stato membro può derogare al paragrafo 1 , lettera a ) , prima frase , quando le acquisizioni di azioni proprie sono necessarie per evitare alla società un danno grave e imminente . In tal caso , l ' assemblea immediatamente successiva deve essere informata dall ' organo di amministrazione o di direzione dei motivi e dello scopo delle acquisizioni effettuate , del numero e del valore nominale o , in mancanza di valore nominale , del valore contabile delle azioni acquisite , della frazione del capitale sottoscritto che esse rappresentano nonchù del corrispettivo di tali azioni .

3 . Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 , lettera a ) , prima frase , alle azioni acquisite dalla società stessa ovvero da una persona che agisce a nome proprio , ma per conto di tale società , allo scopo di essere distribuite al suo personale o al personale di una società collegata a quest ' ultima . La distribuzione di queste azion deve essere effettuata entro dodici mesi a decorrere dall ' acquisizione di tali azioni .

Articolo 20

1 . Gli Stati membri possono non applicare l ' articolo 19 :

a ) alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all 'articolo 39 ;

b ) alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio ;

c ) alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d ' acquisto ;

d ) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti , in particolare in caso di fusione , di cambiamento dell ' oggetto o del tipo della società , di trasferimento della sede sociale all ' estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni ;

e ) alle azioni acquisite da un azionista a causa dell ' omessa liberazione delle stesse ;

f ) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate ;

g ) alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d ' una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni ;

h ) alle azioni interamente liberate emesse da una società d ' investimento a capitale fisso ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 4 , secondo comma ed acquisite da questa o da una società ad essa collegata , su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti . L ' articolo 15 , paragrafo 4 , terzo comma , lettera a ) è applicabile . Tali acquisizioni non possono avere l ' effetto che l ' attivo netto scenda al di sotto dell ' importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire .

2 . Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1 , lettere da b ) a g ) devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione , salvo che il valore nominale o , in mancanza di questo , il valore contabile delle azioni acquisite , comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome , ma per conto della società , non superi il 10 % del capitale sottoscritto .

3 . In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2 , le azioni devono essere annullate . La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento ad una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente . Tale riduzione deve essere obbligatoria qualora l ' acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l ' attivo netto diventi inferiore all ' importo di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , lettera a ) .

Articolo 21

Le azioni acquisite in violazione degli articoli 19 e 20 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione . Se esse non sono state trasferite entro tale termine , si applica l ' articolo 20 , paragrafo 3 .

Articolo 22

1 . Qualora la legislazione di uno Stato emmbro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio , ma per conto di tale società , essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni , almeno alle condizioni seguenti :

a ) fra i diritti di cui sono fornite le azioni , è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie ;

b ) se tali azioni sono contabilizzate nell ' attivo del bilancio , una riserva indisponibile dello stesso importo iscritta al passivo .

2 . Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio , ma per conto di tale società , essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno :

a ) i motivi delle acquisizioni fatte durante l ' esercizio ;

b ) il numero e il valore nominale o , in mancanza di valore nominale , il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l ' esercizio , nonchù la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni ;

c ) in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso il corrispettivo delle azioni ;

d ) il numero e il valore nominale o , in mancanza di valore nominale , il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio , nonchù la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni .

Articolo 23

1 . Una società non può anticipare fondi , nù accordare prestiti , nù fornire garanzie per l ' acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo .

2 . Il paragrafo 1 non si applica agli atti negoziali effettuati nell ' ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari , nù alle operazioni effettuate per l ' acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest ' ultima . Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l ' effetto che l ' attivo netto della società scenda al di sotto dell ' importo di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , lettera a ) .

3 . Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni effettuate per l ' acquisizione di azioni di cui all ' articolo 20 , paragrafo 1 , lettera h ) .

Articolo 24

1 . L ' accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni , direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società , è equiparata alle acquisizioni di cui all ' articolo 19 , all ' articolo 20 , paragrafo 1 ed agli articoli 22 e 23 .

2 . Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari .

Articolo 25

1 . Gli aumenti di capitale sono decisi dall ' assemblea . Tale decisione nonchù attuazione dell ' aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità effettuat secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

2 . Tuttavia , lo statuto , l ' atto costitutivo o l ' assemblea la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità del paragrafo 1 , possono autorizzare l ' aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che essi stabiliscono rispettando l ' importo massimo eventualmente previsto dalla legge . Nei limiti dell ' importo stabilito , l ' organo della società a tal uopo autorizzato decide , se del caso , di aumentare il capitale sottoscritto . I poteri di quest ' ultimo non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall ' assemblea per un periodo che , ogni volta , non può superare i cinque anni .

3 . Se esistono più categorie di azioni , la decisione dell ' assemblea concernente l ' aumento di capitale di cui al paragrafo 1 o l ' autorizzazione di aumentare il capitale di cui al paragrafo 2 è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall ' operazione .

4 . Il presente articolo si applica all ' emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o fornite di un diritto di sottoscrizione di azioni , ma non alla conversione dei titoli nù all ' esercizio del diritto di sottoscrizione .

Articolo 26

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o , in mancanza di valore nominale , del loro valore contabile . Se è previsto un premio di emissione , il relativo importo deve essere versato integralmente .

Articolo 27

1 . Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto .

2 . I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta , prima dell ' attuazione dell ' aumento del capitale sottoscritto , da uno o più esperti indipendenti dalla società , designati o autorizzati da un ' autorità amministrativa o giudiziaria . Tali esperti possono , secondo la legislazione di ogni Stato membro , essere persone fisiche o persone giuridiche o società .

L ' articolo 10 , paragrafi 2 e 3 è applicabile .

3 . Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 se l ' aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione o un ' offerta pubblica di acquisto o di scambio e per retribuire gli azionisti di una società assorbita o gli azionisti di una società oggetto dell ' offerta pubblica di acquisto o di scambio .

4 . Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società , purchù tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla redazione della relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 10 , paragrafo 4 , lettere da b ) a f ) .

Articolo 28

Se l ' aumento di capitale non è integralmente sottoscritto , il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità .

Articolo 29

1 . Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro , le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni .

2 . Gli Stati membri possono :

a ) non applicare il paragrafo 1 alle azioni fornite di un diritto limitato di partecipazione alle distribuzioni ai sensi dell ' articolo 15 e/o alla suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione , oppure ,

b ) permettere che quando il capitale sottoscritto di una società avente più categorie di azioni , per cui il diritto di voto o il diritto di partecipazione alla distribuzione ai sensi dell ' articolo 15 o di suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione sono diversi , viene aumentato mediante l ' emissione di nuove azioni in una sola di tali categoria , gli azionisti delle altre categorie esercitino il diritto di opzione solo dopo che gli azionisti della categoria in cui le azioni sono emesse abbiano esercitato lo stesso diritto .

3 . L ' offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato in conformità della direttiva 68/151/CEE . La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative . In questo caso tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto . Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell ' offerta o dall ' invio delle lettere agli azionisti .

4 . Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall ' atto costitutivo . L ' esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall ' assemblea . L ' organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto . L ' assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell ' articolo 40 . La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

5 . La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto , l ' atto costitutivo o l ' assemblea che delibera secondo le regole in materia di numero legale , di maggioranza e di pubblicità indicate al paragrafo 4 possono dare il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all ' organo della società che può decidere l ' aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato . Questo potere non può avere una durata superiore a quella dei poteri previsti all ' articolo 25 , paragrafo 2 .

6 . I paragrafi da 1 a 5 si applicano all ' emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione di azioni , ma non alla conversione di tali titoli nù all ' esercizio del diritto di sottoscrizione .

7 . Non vi è esclusione del diritto d ' opzione ai sensi dei paragrafi 4 e 5 quando , secondo la decisione sull ' aumento del capitale sottoscritto , le azioni sono emesse a banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti della società in conformità dei paragrafi 1 e 3 .

Articolo 30

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto , eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria , deve almeno essere subordinata ad una decisione dell ' assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza fissate all ' articolo 40 fatti salvi gli articoli 36 e 37 . Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

Nella convocazione dell ' assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione .

Articolo 31

Se esistono più categorie di azioni , la decisione dell ' assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall ' operazione .

Articolo 32

1 . In caso di riduzione del capitale sottoscritto , almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione . Le legislazioni degli Stati membri fissano le modalità per l ' esercizio di tale diritto . Esse possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se queste ultime non sono necessarie , tenendo conto del patrimonio della società .

2 . Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finchù i creditori non siano stati soddisfatti o finchù un ' autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda .

3 . Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall ' obbligo dei versamenti ancora dovuti .

Articolo 33

1 . Gli Stati membri possono non applicare l ' articolo 32 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva , purchù , a seguito di tale operazione , l ' importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto . Questa riserva , tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto , non può essere distribuita agli azionisti ; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione .

2 . Nei casi di cui al paragrafo 1 le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall ' obbligo dei versamenti ancora dovuti .

Articolo 34

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilità in conformità dell ' articolo 6 . Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscano anche che la decisione di procedere ad una riduzione ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest ' ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto .

Articolo 35

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l ' ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti :

a ) se lo statuto o l ' atto costitutivo prevede l ' ammortamento , esso è deciso dall ' assemblea , che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza . Qualora lo statuto o l ' atto costitutivo non preveda l ' ammortamento , esso è deciso dall ' assemblea , che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all ' articolo 40 . La decisione forma l ' oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE ;

b ) l ' ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell ' articolo 15 , paragrafo 1 ;

c ) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti ad essi spettanti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate .

Articolo 36

1 . Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni , essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti :

a ) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l ' atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni oggetto del ritiro ;

b ) se il ritiro forzato è soltanto autorizzato dallo statuto o l ' atto costitutivo , esso è deciso dall ' assemblea a meno che gli azionisti in questione l ' abbiano approvato all ' unanimità ;

c ) l ' organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l ' atto costitutivo ;

d ) si applica l ' articolo 32 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell ' articolo 15 , paragrafo 1 ; in tali casi un importo pari al valore nominale o , in mancanza di valore nominale , al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva . Questa riserva , tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto , non può essere distribuita agli azionisti ; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione ;

e ) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

2 . L ' articolo 30 , paragrafo 1 , e gli articoli 31 , 33 e 40 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1 .

Articolo 37

1 . In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d ' azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima , il ritiro deve essere sempre deciso dall ' assemblea .

2 . L ' articolo 32 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 ; in tali casi , un importo pari al valore nominale o , in mancanza di valore nominale , al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva . Questa riserva , tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto , non può essere distribuita agli azionisti ; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione .

3 . Gli articoli 31 , 33 e 40 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1 .

Articolo 38

Nei casi di cui all ' articolo 35 , all ' articolo 36 , paragrafo 1 , lettera b ) e all ' articolo 37 , paragrafo 1 , quando esistono più categorie di azioni , la decisione dell ' assemblea sull ' ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata , almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall ' operazione .

Articolo 39

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili , essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti :

a ) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l ' atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili ;

b ) queste azioni devono essere interamente liberate ;

c ) le condizioni e le modalità del riscatto sono fissate dallo statuto o dall ' atto costitutivo ;

d ) il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell ' articolo 15 , paragrafo 1 o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto ;

e ) un importo pari al valore nominale o , in mancanza di valore nominale , al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti , tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto ; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve ;

f ) la lettera e ) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto ;

g ) quando , in seguito al riscatto , è previsto il versamento di un premio agli azionisti , tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , o da una riserva diversa da quella di cui al punto e ) che non può essere distribuita agli azionisti , tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto ; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve , per coprire le spese di cui all ' articolo 3 , lettera j ) o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare ;

h ) il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro , in conformità dell ' articolo 3 della direttiva 68/151/CEE .

Articolo 40

1 . Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all ' articolo 29 , paragrafi 4 e 5 ed agli articoli 30 , 31 , 35 e 38 devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato .

2 . Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto .

Articolo 41

1 . Gli Stati membri possono derogare all ' articolo 9 , paragrafo 1 , all ' articolo 19 , paragrafo 1 , lettera a ) , prima frase , e lettera b ) , nonchù agli articoli 25 , 26 e 29 , se tali deroghe sono necessarie all ' adozione o all ' applicazione delle disposizioni tendenti a favorire la partecipazione dei lavoratori o di altre categorie di persone stabilite dalla legislazione nazionale al capitale delle imprese .

2 . Gli Stati membri possono non applicare l ' articolo 19 , paragrafo 1 , lettera a ) , prima frase , nonchù gli articoli 30 , 31 , 36 , 37 , 38 e 39 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale ed azioni di lavoro , queste ultime in favore della collettività delle personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto .

Articolo 42

Per l ' applicazione della presente direttiva le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche .

Articolo 43

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva , nel termine di due anni dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri possono non applicare l ' articolo 3 , lettere g ) , i ) , j ) e k ) alle società già costituite alla data dell ' entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 .

Essi possono prevedere che le altre disposizioni della presente direttiva si applichino a tali società soltanto diciotto mesi dopo tale data .

Tuttavia questo termine può essere di tre anni per quanto riguarda gli articoli 6 e 9 , e , di cinque anni per quanto riguarda le « unregistered companies » nel Regno Unito e in Irlanda .

3 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva .

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 11 . 1971 , pag . 18 .

( 2 ) GU n . C 88 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 65 del 14 . 3 . 1968 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 327 del 19 . 12 . 1975 , pag . 4 .