Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole alcolometriche
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0149 - 0152
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ( 76/766/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in più Stati membri esistono legislazioni che definiscono il titolo alcolometrico di una miscela idroalcolica ; che dette legislazione differiscono da uno Stato membro all ' altro e creano quindi ostacoli alle transazioni commerciali ; che , pertanto , si impone sul piano comunitario un ' armonizzazione del settore in questione che sfoci in una definizione comune ; considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 , in materia di politica industriale ( 3 ) , il Consiglio ha invitato la Commissione a trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ; considerando che l ' arminizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il etodo di determinazione del titolo alcolometrico , partendo dal risultato delle misure effettuate , è parimenti indispensabile per completare quella riguardante gli alcolometri e densimetri e densimetri per alcolometri e densimetri per alcole , al fine di eliminare ambiguità e rischio di contestazione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La pr esente direttiva stabilisce la maniera di esprimere titolo alcolmetrico , volumico o massico , definito nell ' allegato , e di dare una formula che permetta di elaborare le tavole che serviranno a calcolare tale titolo in funzione delle misure effettuate . Articolo 2 A decorrere dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri non possono contestare i titoli alcolometrici determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata in allegato e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni CEE , oppure con strumenti che forniscano un grado di precisione almeno equivalente , per motivi inerenti all ' uso di tali tavole o di tali strumenti . Articolo 3 I simboli per esprimere i titoli alcolometrici di cui all ' articolo 2 e definiti in allegato devono essere i seguenti : « % vol » per il titolo alcolometrico volumico ; « % mas » per il titolo alcolometrico massico . Articolo 4 Dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri vietano l ' uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva . Articolo 5 1 . Gli Stati membri adottano e pubblicato nel termine di 24 mesi dalla notifica della presenta direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi . 2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 6 gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 . ( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 . ( 3 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 . ALLEGATO TITOLO ALCOLOMETRICO 1 . DEFINIZIONE Il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nella miscela alla temperatura di 20° C e il volume totale delle miscela alla stessa temperatura . Il titolo alcolometrico massico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra la massa di alcole contenuta nella miscela e la massa totale della miscela stessa . 2 . ESPRESSIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI I titolo alcolometrici vengono espressi in parti di alcole per cento parti di miscela . I loro simboli sono : « % vol » per il titolo alcolometrico volumico ; « % mas » per il titolo alcolometrico massico . 3 . DETERMINAZIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI Le operazioni da effettuare per ottenere i titoli alcolometrici mediante gli strumenti previsti nella direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia alcolometri e densimetri per alcole ( 1 ) sono le seguenti : - lettura dell ' alcolometro o del densimetro , alla temperatura della miscela , - misura della temperatura della miscela . I risultati sono ottenuti secondo le tavole alcolometriche internazionali . 4 . FORMULA CHE PERMETTE DI CALCOLARE LE TAVOLE ALCOLOMETRICHE INTERNAZIONALI VALIDE PER LE MISCELE DI ETANOLO E D ' ACQUA La massa volumica « * » , espressa in chilogrammi per metro cubo ( kg/m3 ) , di una miscela di etanolo e di acqua alla temperatura t , espressa in gradi Celsius , è data dalla formula seguente in funzione : - del titolo massico p espresso con un numero decimale ( 2 ) , - della temperatura t espressa in gradi Celsius ( EIPT 68 ) , - dei coefficienti numerici indicati in appresso . La formula è valida per le temperature comprese tra - 20° C e + 40° C . vedi G.U . n = 5 m1 = 11 m2 = 10 m3 = 9 m4 = 4 m5 = 2 ( 1 ) Vedi pag . 143 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) Esempio : per un titolo massico del 12 % : p = 0,12 . COEFFICIENTI NUMERICI DELLA FORMULA Ak k * kg/m3 * 1 * 9,982 012 300 . 102 * 2 * -1,929 769 495 . 102 * 3 * 3,891 238 958 . 102 * 4 * -1,668 103 923 . 103 * 5 * 1,352 215 441 . 104 * 6 * -8,829 278 388 . 104 * 7 * 3,062 874 042 . 105 * 8 * -6,138 381 234 . 105 * 9 * 7,470 172 998 . 105 * 10 * -5,478 461 354 . 105 * 11 * 2,234 460 334 . 105 * 12 * -3,903 285 426 . 104 * Bk -2,061 851 3 . 10-1 kg/(m3 . °C ) -5,268 254 2 . 10-3 kg/(m3 . °C2 ) 3,613 001 3 . 10-5 kg/(m3 . °C3 ) -3,895 770 2 . 10-7 kg/(m3 . °C4 ) 7,169 354 0 . 10-9 kg/(m3 . °C5 ) -9,973 923 1 . 10-11 kg/(m3 . °C6 ) C1,k kg/(m3 . °C ) 1 * 1,693 443 461 530 087 . 10-1 * 2 * -1,046 914 743 455 169 . 101 * 3 * 7,196 353 469 546 523 . 101 * 4 * -7,047 478 054 272 792 . 102 * 5 * 3,924 090 430 035 045 . 103 * 6 * -1,210 164 659 068 747 . 104 * 7 * 2,248 646 550 400 788 . 104 * 8 * -2,605 562 982 188 164 . 104 * 9 * 1,852 373 922 069 467 . 104 * 10 * -7,420 201 433 430 137 . 103 * 11 * 1,285 617 841 998 974 . 103 * C2,k kg /( m3 . °C2 ) -1,193 013 005 057 010 . 10-2 2,517 399 633 803 461 . 10-1 -2,170 575 700 536 993 1,353 034 988 843 029 . 101 -5,029 988 758 547 014 . 101 1 096 355 666 577 570 . 102 -1,422 753 946 421 155 . 102 1,080 435 942 856 230 . 102 -4,414 153 236 817 392 . 101 7,442 971 530 188 783 C3,k k * kg /( m3 . °C3 ) 1 * -6,802 995 733 503 803 . 10-4 * 2 * 1,876 837 790 289 664 . 10-2 * 3 * -2,002 561 813 734 156 . 10-1 * 4 * 1,022 992 966 719 220 * 5 * -2,895 696 483 903 638 * 6 * 4,810 060 584 300 675 * 7 * -4,672 147 440 794 683 * 8 * 2,458 043 105 903 461 * 9 * -5,411 227 621 436 812 . 10-1 * C4,k kg /( m3 . °C4 ) 4,075 376 675 622 027 . 10-6 -8,763 058 573 471 110 . 10-6 6,515 031 360 099 368 . 10-6 -1,515 784 836 987 210 . 10-6 C5,k kg /( m3 . °C5 ) -2,788 074 354 782 409 . 10-8 1,345 612 883 493 354 . 10-8