Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0014 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico ( 75/363/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 , l ' articolo 57 e gli articoli 66 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico , come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ; considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all ' interno della Comunità , è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista ; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l ' accesso alla formazione specializzata , la sua durata minima , il modo e il luogo in cui quest ' ultima deve essere effettuata , nonchù il controllo di cui deve formare oggetto ; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonchù quelle comuni a due o più Stati membri ; considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ; considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità , appare necessario estendere al medico salariato l ' applicazione della presente direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Gli Stati membri subordinano l ' accesso alle attività di medico e l ' esercizio di dette attività al possesso di un diploma , certificato o altro titolo di medico , di cui all ' articolo 3 della direttiva 75/362/CEE , comprovante che l ' interessato ha acquisto nel corso dell ' intero ciclo di formazione : a ) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l ' arte medica , nonchù una buona comprensione dei metodi scientifici , compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all ' analisi dei dati ; b ) adeguate conoscenze dellà struttura , delle funzioni e del comportamento degli esseri umani , in buona salute e malati , nonchù dei rapporti tra l ' ambiente fisico e sociale dell ' uomo ed il suo stato di salute ; c ) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici , atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche , dei tre aspetti della medicina : prevenzione , diagnosi e terapia , nonchù della riproduzione umana ; d ) un ' adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale . 2 . L ' intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di dei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un ' università o sotto il controllo di un ' università . 3 . L ' ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che , per gli studi in questione , dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro . 4 . Per gli interessati che abbiano iniziato gli studi anteriormente al 1° gennaio 1972 , il ciclo di formazione di cui al paragrafo 2 può comportare una formazione pratica di livello universitario , della durata di sei mesi , impartita a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti . 5 . La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità , da parte degli Stati membri , di consentire , sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni , l ' accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi , certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro . Articolo 2 1 . Gli Stati membri vigilano affinchù la formazione che permette il conseguimento di un diploma , certificato o altro titolo di medico specialista , risponda almeno alle seguenti condizioni : a ) essa presuppone il compimento di sei anni studi svolti con successo nell ' ambito del ciclo di formazione di cui all ' articolo 1 ; b ) essa comprende un insegnamento teorico e pratico ; c ) essa si svolge a tempo pieno , sotto controllo delle autorità o degli enti competenti ; d ) essa si compie in un centro universitario , in un centro ospedaliero e universitario o , eventualmente , in un istituti di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti ; e ) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione , all ' attività alle responsabilità dei servizi di cui trattasi . 2 . Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma , certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi , certificati o altri titoli di medico di cui all ' articolo 1 . 3 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto dall ' articolo 7 , le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi , certificati o altri titoli di cui al paragrafo 1 . Articolo 3 1 . Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3 , gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti , quando , per giustificati motivi , non sia realizzabile una formazione a tempo pieno . 2 . La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1 . Il livello della formazione non deve essere compromesso nù per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto , nù dall ' esercizio di un ' attività professionale lucrativa svolta a titolo privato . 3 . Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi , specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate . Articolo 4 Gli Stati membri vigilano affinchù le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate , non siano inferiori alle seguenti : 1° gruppo : * * - chirurgia generale * 5 anni * - neurochirurgia * * - medicina interna * * - urologia * * - ortopedia * * 2° gruppo : * * - ginecologia-ostetricia * 4 anni * - pediatria * * - tisiologia e malattie dell ' apparato respiratorio * * 3° gruppo : * * - anestesia e rianimazione * 3 anni * - oftalmologia * * - otorinolaringoiatria * * Articolo 5 Gli Stati membri che hanno disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative nella materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate non siano inferiori alle seguenti : 1° gruppo : * * - chirurgia plastica * 5 anni * - chirurgia toracica * * - cardio-angio/chirurgia * * - neuropsichiatria * * - chirurgia pediatrica * * - chirurgia dell ' apparato digerente , della nutrizione e del ricambio * * 2° gruppo : * * - cardiologia * 4 anni * - malattie dell ' apparato digerente , della nutrizione e del ricambio * * - neurologia * * - reumatologia * * - psichiatria * * - biologia clinica * * - radiologia * * - radiodiagnostica * * - radioterapia * * - medecina tropicale * * - farmacologia * * - psichiatria infantile * * - microbiologia-batteriologia * * - anatomia patologiva * * - « occupational medicine » * * - chimica biologica * * - immunologia * * - dermatologia * * - venerologia * * - geriatria e gerontologia * * - nefrologia * * - malattie infettive * * - « community medicine » * * - ematologia biologica * * 3° gruppo : * * - ematologia generale * 3 anni * - endocrinologia * * - fisioterapia * * - odontostomatologia * * - dermatologia e venerologia * * - allergologia * * Articolo 6 La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 1 ) , esercitano o eserciteranno in qualità di salariati , una delle attività di cui all ' articolo 1 della direttiva 75/362/CEE . Articolo 7 A titolo transitorio e in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e all ' articolo 3 , gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva , possono mantenere l ' applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa . Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 . Articolo 8 A titolo transitorio e in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 2 : a ) per quanto riguarda il Lussemburgo e limitatamente ai diplomi lussemburghesi considerati dalla legge del 1939 relativa al riconoscimento dei titoli accademici ed universitari , il conferimento del diploma di medico specialista è subordinato unicamente al possesso della laurea di dottore in medicina , chirurgia e ostetricia rilasciata dalla commissione esaminatrice di Stato lussemburghese ; b ) per quanto riguarda la Danimarca e limitatamente ai diplomi legali di dottore in medicina rilasciati dalla facoltà di medicina di un ' università danese , conformemente al decreto del ministro dell ' interno del 14 maggio 1970 , il conferimento del certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista è subordinato unicamente al possesso di detti diplomi . I diplomi di cui alle lettere a ) e b ) possono essere rilasciati ai candidati la cui formazione abbia avuto inizio entro il termine fissato all ' articolo 9 , paragrafo 1 . Articolo 9 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 10 Qualora nell ' applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica , istituito con la decisione 73/365/CEE ( 2 ) . Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate . Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 19 . ( 2 ) GU n . C 36 del 28 . 3 . 1970 , pag . 19 . ( 3 ) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 . ( 5 ) Vedasi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale .