31975L0363

Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0014 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico

( 75/363/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 , l ' articolo 57 e gli articoli 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico , come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;

considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all ' interno della Comunità , è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista ; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l ' accesso alla formazione specializzata , la sua durata minima , il modo e il luogo in cui quest ' ultima deve essere effettuata , nonchù il controllo di cui deve formare oggetto ; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonchù quelle comuni a due o più Stati membri ;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità , appare necessario estendere al medico salariato l ' applicazione della presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri subordinano l ' accesso alle attività di medico e l ' esercizio di dette attività al possesso di un diploma , certificato o altro titolo di medico , di cui all ' articolo 3 della direttiva 75/362/CEE , comprovante che l ' interessato ha acquisto nel corso dell ' intero ciclo di formazione :

a ) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l ' arte medica , nonchù una buona comprensione dei metodi scientifici , compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all ' analisi dei dati ;

b ) adeguate conoscenze dellà struttura , delle funzioni e del comportamento degli esseri umani , in buona salute e malati , nonchù dei rapporti tra l ' ambiente fisico e sociale dell ' uomo ed il suo stato di salute ;

c ) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici , atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche , dei tre aspetti della medicina : prevenzione , diagnosi e terapia , nonchù della riproduzione umana ;

d ) un ' adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale .

2 . L ' intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di dei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un ' università o sotto il controllo di un ' università .

3 . L ' ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che , per gli studi in questione , dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro .

4 . Per gli interessati che abbiano iniziato gli studi anteriormente al 1° gennaio 1972 , il ciclo di formazione di cui al paragrafo 2 può comportare una formazione pratica di livello universitario , della durata di sei mesi , impartita a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti .

5 . La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità , da parte degli Stati membri , di consentire , sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni , l ' accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi , certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri vigilano affinchù la formazione che permette il conseguimento di un diploma , certificato o altro titolo di medico specialista , risponda almeno alle seguenti condizioni :

a ) essa presuppone il compimento di sei anni studi svolti con successo nell ' ambito del ciclo di formazione di cui all ' articolo 1 ;

b ) essa comprende un insegnamento teorico e pratico ;

c ) essa si svolge a tempo pieno , sotto controllo delle autorità o degli enti competenti ;

d ) essa si compie in un centro universitario , in un centro ospedaliero e universitario o , eventualmente , in un istituti di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti ;

e ) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione , all ' attività alle responsabilità dei servizi di cui trattasi .

2 . Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma , certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi , certificati o altri titoli di medico di cui all ' articolo 1 .

3 . Gli Stati membri designano , entro il termine previsto dall ' articolo 7 , le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi , certificati o altri titoli di cui al paragrafo 1 .

Articolo 3

1 . Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3 , gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti , quando , per giustificati motivi , non sia realizzabile una formazione a tempo pieno .

2 . La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1 . Il livello della formazione non deve essere compromesso nù per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto , nù dall ' esercizio di un ' attività professionale lucrativa svolta a titolo privato .

3 . Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva , il Consiglio , sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione , tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi , specializzazione per specializzazione , decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate .

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinchù le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate , non siano inferiori alle seguenti :

1° gruppo : * *

- chirurgia generale * 5 anni *

- neurochirurgia * *

- medicina interna * *

- urologia * *

- ortopedia * *

2° gruppo : * *

- ginecologia-ostetricia * 4 anni *

- pediatria * *

- tisiologia e malattie dell ' apparato respiratorio * *

3° gruppo : * *

- anestesia e rianimazione * 3 anni *

- oftalmologia * *

- otorinolaringoiatria * *

Articolo 5

Gli Stati membri che hanno disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative nella materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate non siano inferiori alle seguenti :

1° gruppo : * *

- chirurgia plastica * 5 anni *

- chirurgia toracica * *

- cardio-angio/chirurgia * *

- neuropsichiatria * *

- chirurgia pediatrica * *

- chirurgia dell ' apparato digerente , della nutrizione e del ricambio * *

2° gruppo : * *

- cardiologia * 4 anni *

- malattie dell ' apparato digerente , della nutrizione e del ricambio * *

- neurologia * *

- reumatologia * *

- psichiatria * *

- biologia clinica * *

- radiologia * *

- radiodiagnostica * *

- radioterapia * *

- medecina tropicale * *

- farmacologia * *

- psichiatria infantile * *

- microbiologia-batteriologia * *

- anatomia patologiva * *

- « occupational medicine » * *

- chimica biologica * *

- immunologia * *

- dermatologia * *

- venerologia * *

- geriatria e gerontologia * *

- nefrologia * *

- malattie infettive * *

- « community medicine » * *

- ematologia biologica * *

3° gruppo : * *

- ematologia generale * 3 anni *

- endocrinologia * *

- fisioterapia * *

- odontostomatologia * *

- dermatologia e venerologia * *

- allergologia * *

Articolo 6

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 1 ) , esercitano o eserciteranno in qualità di salariati , una delle attività di cui all ' articolo 1 della direttiva 75/362/CEE .

Articolo 7

A titolo transitorio e in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , e all ' articolo 3 , gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva , possono mantenere l ' applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa . Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 .

Articolo 8

A titolo transitorio e in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 2 :

a ) per quanto riguarda il Lussemburgo e limitatamente ai diplomi lussemburghesi considerati dalla legge del 1939 relativa al riconoscimento dei titoli accademici ed universitari , il conferimento del diploma di medico specialista è subordinato unicamente al possesso della laurea di dottore in medicina , chirurgia e ostetricia rilasciata dalla commissione esaminatrice di Stato lussemburghese ;

b ) per quanto riguarda la Danimarca e limitatamente ai diplomi legali di dottore in medicina rilasciati dalla facoltà di medicina di un ' università danese , conformemente al decreto del ministro dell ' interno del 14 maggio 1970 , il conferimento del certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista è subordinato unicamente al possesso di detti diplomi .

I diplomi di cui alle lettere a ) e b ) possono essere rilasciati ai candidati la cui formazione abbia avuto inizio entro il termine fissato all ' articolo 9 , paragrafo 1 .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 10

Qualora nell ' applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica , istituito con la decisione 73/365/CEE ( 2 ) .

Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 101 del 4 . 8 . 1970 , pag . 19 .

( 2 ) GU n . C 36 del 28 . 3 . 1970 , pag . 19 .

( 3 ) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

( 5 ) Vedasi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale .