67/741/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 28 novembre 1967, relativa all'utilizzazione, per taluni trasporti di merci, delle autorizzazioni conformi ai moduli previsti dalla direttiva del Consiglio del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. 296 del 06/12/1967 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0102
RACCOMANDAZIONI E PARERI RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1967 relativa all'utilizzazione, per taluni trasporti di merci, delle autorizzazioni conformi ai moduli previsti dalla direttiva del Consiglio del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (67/741/CEE) In virtú delle disposizioni previste dalla direttiva del Consiglio (65/269/CEE) del 13 maggio 1965 (1), a decorrere dal 1° gennaio 1966 le autorizzazioni rilasciate per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri devono essere conformi, secondo i casi, ai moduli delle autorizzazioni (a viaggio o a tempo) riportati nell'allegato a tale direttiva, della quale essi costituiscono parte integrante. Inoltre, i trasporti nell'allegato II della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (2), non devono essere più soggetti a un regime di contingentamento, ma possono tuttavia restare assoggettati all'autorizzazione, purché non ne risulti alcuna restrizione quantitativa. Tenuto conto dell'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione congiunta delle due direttive, appare opportuno semplificare le formalità amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per tali trasporti e unire a tali autorizzazioni un elenco dei trasporti contemplati dall'allegato II della direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962. Per tali motivi, e in virtù dell'articolo 155 del Trattato, la Commissione raccomanda agli Stati membri, salvo le disposizioni nazionali più favorevoli: - di rilasciare le autorizzazioni a tempo e a viaggio, concesso per consentire l'esecuzione dei trasporti elencati nell'allegato II della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, in modo tale che siano valide per effettuare tali trasporti fra lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione e gli altri cinque Stati membri, nonché per il transito sul territorio di questi Stati; -di apporre, alla voce «eventuali limitazioni» figurante su tali autorizzazioni, la dicitura «valida unicamente per i trasporti elencati nell'allegato»; - di unire a tali autorizzazioni di trasporto un allegato in cui siano elencati, nelle quattro lingue della Comunità, i trasporti elencati nell'allegato II della direttiva del 23 luglio 1962. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1967. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1) GU n. 58 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65. (2) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.