31967H0080

67/80/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 1967, rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato, al Regno dei Paesi Bassi, concernente le importazioni di macchine per cucire ad uso domestico in provenienza dalla Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. 016 del 27/01/1967 pag. 0242 - 0243


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1967 rivolta ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato, al Regno dei Paesi Bassi, concernente le importazioni di macchine per cucire ad uso domestico in provenienza dalla Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/80/CEE)

Il 9 luglio 1965 la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, in forza all'articolo 115, paragrafo 1, del Trattato, di essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le macchine per cucire ad uso domestico di cui alla voce n. 84.41 ex A della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare cinese ed immesse in libera pratica nei Paesi Bassi.

Tale richiesta trova il proprio fondamento nell'esistenza di progetti di importazioni tramite i Paesi Bassi ed è motivata dal fatto che le autorità tedesche non accordano autorizzazioni all'importazione dalla Cina di tali prodotti.

La Commissione, tenuto conto sia delle disparità esistenti nelle politiche commerciali applicate nei confronti del paese d'origine dei prodotti in questione, sia delle domande depositate presso le competenti autorità tedesche, ha adottato il 10 agosto 1965 una decisione provvisoria con la quale si autorizza la Repubblica di Germania, a titolo di misura conservativa di salvaguardia, a soprassedere al rilascio delle licenze d'importazione (1).

Successivamente, la Commissione ha riesaminato tale richiesta sulla base delle informazioni complementari fornite dagli Stati membri interessati, giungendo alla conclusione che nella fattispecie risultavano soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 115, in quanto i rischi di deviazioni possono in futuro aggravarsi in conseguenza del regime d'importazione applicato dai Paesi Bassi, nonché dei prezzi particolarmente bassi cui i suddetti prodotti vengono forniti. Prima d'adottare una decisione definitiva essa ritiene necessario ricercare i metodi con i quali i Paesi Bassi apportano la necessaria cooperazione.

Nel caso di specie, tale cooperazione dovrebbe attuarsi senza difficoltà di sorta e non comportare attuarsi senza difficoltà di sorta e non comportare incidenze negative sulle importazioni destinate al mercato olandese. In effetti, le importazioni sinora effettuate dai Paesi Bassi sono di modesta entità (25.000 dollari nel 1964 e 7.500 dollari nel 1965). Esse concernono non già macchine per cucire complete, ma teste di macchine per cucire che vengono incorporate nelle macchine montate nei Paesi Bassi.

Sebbene il fabbisogno specifico del mercato olandese sembri assai esiguo, è nondimeno vero che il regime d'importazione applicato dai Paesi Bassi (sistema «licenze accordate automaticamente»), si risolve altresì nel rilascio, senza limiti quantitativi, dei titoli d'importazione di prodotti suscettibili di essere riesportati negli altri Stati membri e in particolare nella Repubblica federale di Germania. Tuttavia, tale regime consente alle autorità olandesi di esercitare un rigoroso controllo sulle importazioni mediante la procedura delle licenze preventive. Inoltre, per quanto attiene al regime d'importazione applicabile alle macchine per cucire, i Paesi Bassi non hanno alcun obbligo contrattuale nei confronti del paese terzo d'origine.

I Paesi Bassi dovrebbero pertanto essere in grado d'assicurare un controllo più rigoroso delle loro importazioni e di limitare queste ultime al fabbisogno necessario al mercato nazionale. Tali misure consentirebbero di eliminare o di limitare sensibilmente le deviazioni di traffico verso gli altri Stati membri e conseguentemente di evitare che questi ultimi applichino misure di protezione che rappresentano un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Per tali motivi, ed in virtú degli articoli 115, paragrafo 1, e 155 del Trattato, la Commissione raccomanda al governo dei Paesi Bassi di limitare al fabbisogno del mercato olandese il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchine per cucire di cui alla voce n. 84.41 A della tariffa doganale comune, originarie e in provenienza della Repubblica popolare cinese e destinate ad essere immesse in libera pratica nei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 147 del 25. 8. 1965, pag. 2473/65.