31967D0010

Decisione n. 10/67, del 7 giugno 1967, che autorizza una tariffa interna speciale per i trasporti di combustibili solidi a destinazione di taluni dipartimenti situati nella zona atlantica a sud della Loira

Gazzetta ufficiale n. 116 del 17/06/1967 pag. 2245 - 2246
edizione speciale inglese: serie II tomo VIII pag. 0027
edizione speciale danese: serie II tomo VIII pag. 0027


Decisione n. 10-67

del 7 giugno 1967

che autorizza una tariffa interna speciale per i trasporti di combustibili solidi a destinazione di taluni dipartimenti situati nella zona atlantica a sud della Loira

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli da 2 a 5 e 70 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Vista la lettera del 21 marzo 1967 con la quale il governo francese sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Alta Autorità una tariffa interna speciale da inserire, al capitolo 11, paragrafo I, nella tariffa n. 7 della Société nationale des chemins de fer français (SNCF) per i trasporti di carbon fossile spediti dalle miniere di carbone dei bacini dell'Aquitania, dell'Alvernia, delle Cevenne e dello Hérault o dalle fabbriche di agglomerati situate nei dipartimenti Basses-Pyrénées, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Loire-Atlantique e Vendée a destinazione dei dipartimenti Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et Vienne,

Considerato che:

- il governo francese adduce l'interesse del vettore a sostegno dell'applicazione di tale misura; esso fa valere in particolare che l'interesse della SNCF in quanto vettore consiste nell'evitare la perdita di una gran parte dei combustibili solidi in provenienza dalle miniere del Centre-Midi, i quali verrebbero sostituiti da carboni convogliati per vie di trasporto diverse o da altre fonti energetiche che non richiedono il trasporto per ferrovia (prodotti petroliferi, gas di Lacq); a tale effetto si impone una misura adeguata nei confronti di questo traffico di combustibili;

- la prospettata tariffa interna speciale è stata pubblicata nel Journal Officiel de la République française, per ultimo il 18 aprile 1967;

- rispetto alla tariffa normalmente applicabile, la riduzione tariffaria prevista varia dal 13 al 22 %;

- per quanto riguarda l'interesse del vettore, esiste per la SNCF il rischio di assistere ad una notevole riduzione, se non addirittura alla perdita, di un traffico annuo di parecchie centinaia di migliaia di tonnellate; infatti gli utenti dei precitati dipartimenti situati nella zona atlantica a sud della Loira hanno la possibilità di modificare le proprie fonti di approvvigionamento e di rifornirsi di combustibili convogliati mediante altre vie di trasporto;

- trattasi di un traffico che permarrà rimuneratore per il vettore per effetto del suo volume, delle sue caratteristiche tecniche e del livello tariffario previsto;

- ciò premesso, può ammettersi l'interesse della SNCF all'applicazione della tariffa speciale in oggetto;

- l'articolo 70, 4o comma, del Trattato, prevede non soltanto le tariffe speciali adottate nell'interesse delle imprese produttrici di carbone o di acciaio, ma tutte le tariffe speciali che — indipendentemente dalle ragioni che ne determinano l'applicazione — risultano vantaggiose per una o più imprese; il benestare dell'Alta Autorità s'impone, sempreché le tariffe speciali siano conformi ai principi del Trattato; tale conformità è da considerarsi acquisita ogniqualvolta la misura o la tariffa speciale sia giustificata dalle condizioni specifiche del mercato dei trasporti; per contro, l'interesse del vettore ad applicare una tariffa interna speciale in vista del mantenimento di un determinato traffico cessa di esser preso in considerazione qualora ciò sia richiesto dal buon funzionamento del mercato comune quale risulta dalle disposizioni del Trattato;

- nelle attuali condizioni non può essere contestata la possibilità, per gli utenti dei dipartimenti precitati situati nella zona atlantica a sud della Loira, di approvvigionarsi di combustibili convogliati per altre vie e a condizioni altrettanto vantaggiose; di conseguenza, la posizione concorrenziale di questi utenti nel mercato comune non sarà modificata dall'applicazione della tariffa speciale;

- indipendentemente dall'interesse costituito per il vettore dalla misura prospettata, l'applicazione di quest'ultima tornerà altresí a vantaggio dei produttori di carbone o di agglomerati del Centre-Midi;

- tenuto conto delle attuali condizioni di concorrenza per i produttori di carbone della Comunità in generale e per quelli del Centre-Midi in particolare, nonchè della necessità di tutelare la continuità dell'impiego, una tariffa interna speciale, la cui applicazione comporti un vantaggio per un produttore di carbone, può essere considerata conforme ai principi del Trattato qualora non falsi le condizioni di concorrenza fra produttori di carbone nel mercato comune;

- l'applicazione della tariffa speciale non è suscettibile di falsare effettivamente le condizioni di concorrenza fra produttori della Comunità, per quanto riguarda le consegne a destinazione dei dipartimenti precitati situati nella zona atlantica a sud della Loira;

- ciò premesso, la tariffa speciale non è contraria ai principi del Trattato;

- l'Alta Autorità può valutare la tariffa speciale soltanto in base all'attuale situazione; essa deve perciò riservarsi fin d'ora la possibilità di rivedere la propria decisione qualora quest'ultima non sia più giustificata,

DECIDE:

Articolo 1

La tariffa interna speciale da inserire al capitolo 11, paragrafo I, della tariffa n. 7 della Société nationale des chemins de fer français e relativa al trasporto di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile in partenza da una miniera di carbone dei bacini dell'Aquitania, dell'Alvernia, delle Cevenne o dello Hérault, o da una fabbrica di agglomerati situata nei dipartimenti Basses-Pyrénées, Charente-Maritime, Alvernia, Cévennes e Hérault a destinazione dei dipartimenti Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Landes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée e Vienne, situati nella zona atlantica a sud della Loira, è autorizzata.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà modificata o revocata qualora non sussistano più gli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione.

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore alla data della sua notifica al governo della Repubblica francese.

Essa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 7 giugno 1967.

Per l'Alta Autorità

Il Vicepresidente

A. Coppé

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