31966L0683

Direttiva 66/683/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativa alla soppressione di qualsiasi disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato, devono essere ammessi in libera circolazione, disparità derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che vietano l'utilizzazione di tali prodotti importati e impongono l'utilizzazione di prodotti nazionali, ovvero subordinando la concessione di un'agevolazione a tale utilizzazione

Gazzetta ufficiale n. 220 del 30/11/1966 pag. 3748 - 3750


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1966 relativa alla soppressione di qualsiasi disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato, devono esser ammessi in libera circolazione, disparità derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che vietano l'utilizzazione di tali prodotti importati o impongono l'utilizzazione di prodotti nazionali ovvero subordinano la concessione di un'agevolazione a tale utilizzazione

(66/683/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 33, paragrafo 7,

Viste le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, esistenti negli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del Trattato, le quali sanciscono che i prodotti utilizzati da soli od insieme ad altri, devono essere di origine nazionale ovvero non essere importati,

Viste le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, esistenti negli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del Trattato, le quali subordinano la concessione di un'agevolazione all'utilizzazione parziale o totale di un prodotto di origine nazionale,

Considerando che siffatte disposizioni, riservando sbocchi ai prodotti nazionali, ostacolano le importazioni che potrebbero avere luogo ove tali disposizioni non esistessero e, pertanto, hanno un effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione;

Considerando che l'articolo 33, paragrafo 7, non è applicabile agli aiuti di cui all'articolo 92;

Considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del tipo citato si prestano male ad un graduale adeguamento inteso ad eliminare tutte le disparità di trattamento esistenti tra prodotti nazionali e prodotti da ammettere in libera circolazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato;

Considerando che una notevole parte del periodo transitorio è già trascorsa e le produzioni nazionali protette da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del tipo suddetto hanno frutto di tempo sufficiente per prepararsi all'eliminazione di qualsiasi disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti da ammettere in libera circolazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato;

Considerando che l'evoluzione congiunturale ha consentito l'abolizione della protezione tariffaria e contingentaria fra gli Stati membri prima del termine fissato dal Trattato e che, in particolare, il sistema del contingentamento è soppresso per la maggior parte dei prodotti in tutti gli Stati membri; che, d'altra parte, sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti agricoli contemplati dai regolamenti relativi all'instaurazione di organizzazioni comuni di mercato;

Considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del tipo citato, in quanto rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato ovvero formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato agricolo, sfuggono all'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 7;

Considerando che taluni prodotti dei settori dello zucchero e dei grassi non rientrano, in tutti gli Stati membri, nell'ambito di un'organizzazione nazionale di mercato; che l'applicazione della presente direttiva a tali prodotti, prima dei regolamenti del Consiglio che instaureranno un'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti in questione, potrebbe far sorgere difficoltà in taluni Stati membri; che è pertanto opportuno differire, per i prodotti in questione, la soppressione di tutte le disparità di trattamento, fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri, per quanto concerne le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del tipo citato, fino al momento in cui verranno attuati i regolamenti suddetti;

Considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta per l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, accompagnandola con proposte concernenti la riorganizzazione dei monopoli e la soppressione delle discriminazioni nel settore del tabacco; che è pertanto opportuno differire l'eliminazione di ogni disparità di trattamento fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri, per quanto concerne le disposizioni del tipo citato contenute nella legge tedesca sul tabacco (Tabaksteuergesetz) del 6 maggio 1953, modificata il 17 gennaio 1963;

Considerando che la Commissione è stata invitata a presentare prima del 14 marzo 1967 una proposta riguardante l'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per i vini di consumo corrente, organizzazione che dovrebbe portare alla libera circolazione dei prodotti in questione entro e non oltre il 31 ottobre 1969; che, in concomitanza con tale organizzazione di mercato, si dovrà attuare l'armonizzazione delle legislazioni che disciplinano tale settore; che è pertanto opportuno differire l'eliminazione di ogni disparità di trattamento, fra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri Stati membri, per quanto concerne le disposizioni del tipo precitato contenute nella legge tedesca sul vino del 25 luglio 1930, modificata con legge 4 giugno 1957;

Considerando che è opportuno escludere dalla sfera d'applicazione della presente direttiva le regolamentazioni che subordinano alla trasformazione di prodotti di un'origine determinata l'uso di denominazioni e di marchi che indicano l'origine e presuppongono, per loro natura, una determinata origine dei prodotti trasformati;

Considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del tipo citato, riguardanti i contratti dello Stato, degli enti locali e delle altre persone giuridiche di diritto pubblico, saranno regolati da apposita direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, esistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato, le quali:

a) vietano l'utilizzazione totale o parziale di un prodotto importato;

b) impongono l'utilizzazione totale o parziale di un prodotto nazionale;

c) subordinano la concessione di un'agevolazione, diversa da un aiuto nel senso dell'articolo 92 del Trattato, all'utilizzazione totale o parziale di un prodotto nazionale.

Per «utilizzazione», nel senso del presente articolo, si intende l'uso, il consumo e l'impiego nei processi di trasformazione o d'incorporazione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano entro e non oltre il 1° febbraio 1967 i provvedimenti necessari per eliminare, nelle disposizioni indicate all'articolo precedente, ogni disparità di trattamento fra prodotti nazionali e prodotti da ammettere in libera circolazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato.

Articolo 3

La presente direttiva non è applicabile alle disposizioni che

a) dipendono dall'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato;

b) formano parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato agricolo;

c) riguardano i prodotti indicati nell'allegato alla presente direttiva;

d) dipendono dalla legge della Repubblica federale di Germania, 6 maggio 1953, modificata il 17 gennaio 1963, relativa all'imposta sui tabacchi (Tabaksteuergesetz);

e) dipendono dal paragrafo 2, capoverso 2, e dal paragrafo 14, capoverso 3, della legge sul vino della Repubblica federale di Germania, 25 luglio 1930, modificata con legge 4 giugno 1957.

Articolo 4

La presente direttiva non è applicabile

a) alle regolamentazioni riguardanti le denominazioni ed i marchi d'origine;

b) alle disposizioni riguardanti i contratti dello Stato, degli enti locali e delle altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

di cui all'articolo 3, c)

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