31966H0022

66/22/Euratom: Seconda raccomandazione della Commissione agli Stati membri in merito all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960

Gazzetta ufficiale n. 136 del 25/07/1966 pag. 2553 - 2554
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0105


SECONDA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE agli Stati membri in merito all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960

(66/22/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, in particolare l'articolo 124 in collegamento con gli articoli 1, 2, lettera g) e 98,

Considerando che, allo scopo di assicurare una protezione efficace ed uniforme ad eventuali vittime, di eliminare sul mercato nucleare le distorsioni della concorrenza dovute alle differenze degli oneri assicurativi, di agevolare il traffico interstatale di materie nucleari all'interno della Comunità Europea e di ridurre i costi assicurativi, la rapida ascesa dell'economia nucleare nel mercato comune richiede una regolamentazione della responsabilità civile e della sua copertura finanziaria contro i danni, la quale sia adeguata alle particolarità del rischio nucleare e sia, per quanto possibile, armonizzata;

Considerando che, in data 28 ottobre 1965, ha rivolto agli Stati membri una prima raccomandazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 196 del 18 novembre 1965, pagg. 2995-2996/65, in merito all'armonizzazione delle disposizioni di attuazione della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e della Convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963.

RACCOMANDA:

I. Di fissare in modo uniforme, nelle norme di attuazione della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, i seguenti punti:

1. Le Parti Contraenti introdurrano nella propria legislazione una disposizione in base all'articolo 7, lettera c) della Convenzione di Parigi, secondo la quale l'eccezione di cui all'articolo 3 a) (ii) (2) non verrà applicata (inclusione del mezzo di trasporto nella responsabilità prevista dalla Convenzione di Parigi);

2. La natura, la forma e la misura delle indennità saranno fissate in base alle norme di diritto civile di ciascuno Stato membro che regolano il risarcimento dei danni. La legislazione non introdurrà limitazioni della responsabilità diversa da quella contenuta nell'articolo 7 della Convenzione di Parigi. In particolare, in caso di danni corporali, l'ammontare massimo della responsabilità non sarà limitato ad un importo massimo per ogni persona danneggiata.

II. La presente raccomandazione è rivolta a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

P. CHATENET