31965L0469

Direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965, che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. 178 del 26/10/1965 pag. 2793 - 2796
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0081
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0074
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0081
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0082
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0032


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1965

che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

( 65/469/CEE )

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 ,

Vista la proposta della Commissione ,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1) ,

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,

Considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (3) deve essere integrata e modificata ;

Considerando in particolare che gli studi intrapresi per consentire una valutazione esatta dei coloranti , di cui all'Allegato II della direttiva del 23 ottobre 1962 , non possono essere ultimati entro il termine di tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva , previsto all'articolo 2 , e che occorre prorogare il suddetto termine fino al 31 dicembre 1966 ;

Considerando che l'applicazione dei criteri generali di purezza fissati nell'Allegato III , Sezione A , paragrafo 1 , comma a ) della direttiva del 23 ottobre 1962 incontra , per quanto riguarda il contenuto in piombo , gravi difficoltà in aleuni Stati membri ; che occorre quindi consentire agli Stati membri di autorizzare l'impiego nei prodotti alimentari delle sostanze coloranti , che non rispondono a tali criteri , sino al 31 dicembre 1966 ;

Considerando che la definizione del caramello , prevista all'Allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962 , avrebbe come risultato di escludere l'impiego di alcune varietà di tale prodotto per la colorazione dei prodotti alimentari ; che la suddetta esclusione è ingiustificata , in quanto tali prodotti non costituiscono um pericolo per la salute umana , qualora la loro composizione risponda ad alcuni requisiti specifici di purezza ;

Considerando che alcuni prodotti , parimenti esenti da pericoli per la salute umana e di uso corrente , sono stati omessi dall'elenco dei carotinoidi e delle xantofille , nonchè da quello dei prodotti autorizzati al fine di diluire o sciogliere le sostanze coloranti ;

Considerando infine che l'orceina , definita nell'Allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962 , non è una materia colorante di uso corrente ; che , viceversa , l'orceina sulfonata viene frequentemente impiegata in alcuni Stati membri per la colorazione di prodotti alimentari ; che è opportuno consentire ai suddetti Stati membri di mantenere temporaneamente in vigore la loro regolamentazione relativa a quest'ultimo prodotto , in conformità delle disposizioni previste per i prodotti elencati all'articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . L'articolo 2 della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 , in appresso denominata « direttiva » , è così modificato :

« Articolo 2

1 . Fino al 31 dicembre 1966 gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle regolamentazioni nazionali per quanto si riferisce alle sostanze coloranti di cui all'Allegato II .

2 . Prima della data di cui al paragrafo 1 , il Consiglio , conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato , può deliberare su una proposta di direttiva per l'autorizzazione dell'uso di tali sostanze coloranti . La autorizzazione può essere concessa soltanto se le ricerche scientifiche hanno dimostrato che tali sostanze sono innoene alla salute e se la loro utilizzazione è necessaria dal punto di vista economico . Le disposizioni dell'articolo 12 si applicano qualora il Consiglio non si sia pronunciato prima della data di cui al paragrafo 1 . » .

2 . L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 6 della direttiva è integrato dai prodotti seguenti :

« Acido citrico

Acido tartarico

Acido lattico

Gelatina

Pectine

Alginato d'ammonio , di sodio o di potassio

Esteri dell'acido 1-ascorbico con gli acidi grassi non ramificati di C14 , C16 e C18 ( autorizzati esclusivamente per le sostanze coloranti di cui all'Allegato I , numeri E 160 e E 161 ) . »

3 . Il testo dell'articolo 8 della direttiva diventa articolo 8 paragrafo 1 . Tale articolo è integrato dal paragrafo 2 seguente :

« 2 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono autorizzare l'impiego nei prodotti alimentari - al piú tardi fino al 31 dicembre 1966 - di sostanze coloranti di cui all'Allegato I , non rispondenti ai requisiti generali di purezza stabiliti nell'Allegato III , sezione A , paragrafo 1 , lettera a ) per quanto riguarda il contenuto in piombo . »

4 . L'articolo 12 , paragrafo 2 della direttiva è cosí modificato :

« 2 . In caso di applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 2 ultima frase , la data di cuí al paragrafo 1 del suddetto articolo si sostituisce a quella della notifica di cui al paragrafo precedente . »

Articolo 2

L'Allegato I della direttiva e cosí modificato :

E 141

Nella colonna « C.I. » viene inserito il numero « 75810 »

E 150

Il testo della colonna « Denominazione chimica o descrizione » è cosí modificato :

« Prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento del saccarosio o di altri zuccheri alimentari o

prodotti amorfi di colore bruno , solubili nell'acqua , ottenuti mediante azione controllata del calore sugli zuccheri alimentari , in presenza di uno o piú composti chimici compresi tra i seguenti :

« - acidi aceito , citrico , fosforico , solforico e solforoso , nonchè anidride solforosa ,

- idrossidi d'ammonio , di sodio e di potassio , nonchè gas ammoniacale ,

- carbonati , fosfati , solfati e solfiti d'ammonio , sodio e potassio . »

E 160

Alla lettera a )

- nella colonna « Schultz » viene inserito il numero « 1403 » ,

- nella colonna « C.I. » vengono inseriti i numeri « ( 1249a ) » e « 75130 » ,

- nella colonna « D.F.G. » viene inserito il numero « 108 » ,

- nella colonna « Denominazione chimica o descrizione » , leggasi : « Prodotti con prevalenza di forme trans » .

Alla lettera b )

- nella colonna « Schultz » viene inserito il numero « 1387 » ,

- nella colonna « C.I. » vengono inseriti i numeri « ( 1241 ) » e « 75120 » ,

- nella colonna « D.F.G. » viene inserito il numero « 109 » .

Alla lettera d )

- nella colonna « C.I. » viene inserito il numero « 75125 » ,

- nella colonna « Denominazione chimica o descrizione » , leggasi : « Prodotti con prevalenza di forme trans » .

Dopo la lettera d ) , vengono aggiunte le seguenti lettere :

Denominazione usuale * Schultz * C.I. * D.F.G. * Denominazione chimica o descrizione *

e ) Beta-apo-8' carotenale ( C 30 ) * - * - * - * Prodotti con prevalenza di forme trans *

f ) Estere etilico dell'acido beta-apo-8' carotenico ( C 30 ) * - * - * - * Prodotti con prevalenza di forme trans *

E 161

Nella colonna « Denominazione chimica e descrizione » , leggasi : « Le xantofille sono dei derivati chetonici e/o idrosillici dei caroteni » .

Alla lettera d ) , nella colonna « C.I. » viene inserito il numero « 75135 » .

Dopo la lettera f ) , viene aggiunto : « g ) Cantaxantina » .

E 163

Nella colonna « Denominazione chimica o descrizione » , l'ultimo capoverso è cosí modificato :

« Gli antociani possono essere estratti solo dagli ortofrutticoli commestibili come fragole , more , ciliegie , prugne , lamponi , more selvatiche , ribes neri , cavoli rossi , cipolle rosse , mortelle rosse , mirtilli , melanzane , uva e sambuco . »

E 172

Nella colonna « Schultz » vengono eliminati i numeri « 1276 » e « 1311 » .

Articolo 3

Alle sostanze coloranti elencate nell'Allegato II , sezione I , della direttiva , viene aggiunta la seguente sostanza colorante :

Denominazione usuale * Schultz * C.I. * D.F.G. * Denominazione chimica o descrizione *

Orceina solfonata * - * 1.758 * - * Sale di calcio dell'acido orcinosolfonico *

Articolo 4

All'Allegato III della direttiva vengono apportate le modifiche seguenti :

- il primo capoverso della sezione A è sostituito dal seguente capoverso :

« Salvo deroga prevista nei criteri specifici della sezione B qui appresso , le sostanze coloranti riportate nell'Allegato I devono rispondere ai requisti di purezza seguenti : »

- dopo il n. E 141 viene aggiunto il testo seguente :

« E 150 - Caramello

Azoto ammoniacale : Non più dello 0,5 % determinato secondo il metodo Tillmans-Mildner (4)

Anidride solforosa : Non più dello 0,1 % determinato secondo il metodo Monier-Williams E.W. (5)

pH : Pari o superiore a 1,8

Fosfati : Non più dello 0,5 % , espresso in P2O5 . »

- sotto il n. E 181 , sostituire alle parole « calcolati sulla base di » le parole « espressi in » .

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le propre legislazioni in conformità delle disposizioni precedenti , in modo che le nuove disposizioni siano applicate al più tardi il 31 dicembre 1966 alle sostanze coloranti ed ai prodotti alimentari posti in commercio .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addí 25 ottobre 1965 .

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

(1) GU n. 117 del 6 . 11 . 1964 , pag. 2819/64 .

(2) GU n. 63 del 18 . 4 . 1965 , pag. 965/65 .

(3) GU n. 115 dell'11 . 11 . 1962 , pag. 2645/62 .

(4) Beythien - Diemair , Laboratoriumsbuch , settima edizione , pag. 151 .

(5) " Determination of sulphurdioxide in foods " , Dept. Public Health & Med. Subjects No 48 , Ministry of Health , London 1927 .