64/599/CEE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 1964, relativa ad una domanda d'attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00071 - DECA) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. 173 del 31/10/1964 pag. 2761 - 2762
LA COMMISSIONE INTESE E POSIZIONI DOMINANTI (Articoli 85-90 del Trattato che istituisce la C.E.E.) DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1964 relativa ad una domanda d'attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00071) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (64/599/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 85, Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), ed in particolare l'articolo 2, Vista la domanda d'attestazione negativa presentata dal gruppo «Dutch Engineers and Contractors Association» (DECA), Zeist, Paesi Bassi, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, ed avente come scopo l'accertamento da parte della Commissione di non esservi motivo d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, nei riguardi del regolamento interno che il suddetto gruppo ha approvato nella riunione del 2 maggio 1962 e modificato in quella del 15 marzo 1963, Sentito il Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, I Considerando che fanno parte del gruppo le seguenti società: 1. N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, Amsterdam 2. van Hattum en Blankevoort N.V., Beverwijk 3. Hollandsche Beton Maatschappij N.V., 's-Gravenhage 4. De verenigde Bedrijven Bredero N.V., Utrecht che agiscono anche in nome delle loro imprese collegate, alcune delle quali hanno la loro sede nella Repubblica federale di Germania, in Belgio ed in Italia; Considerando che il regolamento interno del gruppo contiene essenzialmente le seguenti disposizioni: Il gruppo ha lo scopo di facilitare ai suoi aderenti la stipulazione, fuori d'Europa, di contratti d'appalto di lavori pubblici e privati (compresi i lavori di subappalto), nel senso piú largo del termine, in materia d'edilizia civile e d'edilizia idraulica. I lavori concernenti soltanto il dragaggio o la colmatura e quelli in cui l'edilizia civile non interviene che per il dragaggio o la colmatura non rientrano nelle attività del gruppo. Le disposizioni del regolamento interno non s'applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare. Un ufficio centrale è stato costituito all'interno del gruppo. Gli aderenti che vengono a conoscenza della possibilità di ottenere contratti d'appalto che rientrano tra quelli previsti dal regolamento - il valore di questi appalti deve essere superiore a 1.000.000 di fiorini - devono informarne immediatamento l'ufficio centrale. Quest'ultimo ne rende edotti tutti gli altri aderenti che abbiano del pari informato l'ufficio centrale di tale possibilità, affinché essi possano collaborare, se lo desiderano, per lo studio dei dati dell'appalto in causa e per la preparazione di un'eventuale offerta. Gli aderenti che hanno l'intenzione di presentare offerta per un appalto il cui valore superi i 2.000.000 di fiorini devono dichiararlo all'ufficio centrale. Questa dichiarazione mira ad ottenere la convocazione d'una riunione degli aderenti che hanno fatto la suddetta dichiarazione, oppure, eventualmente, d'una riunione di tutti gli aderenti (1) GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. al gruppo. Nel corso di tale riunione gli aderenti hanno la possibilità di decidere quale impresa presenterà l'offerta ed eseguirà i lavori, nonché il modo in cui questi saranno ripartiti ; un «pool» viene allora costituito ; sono autorizzati a presentare offerta soltanto gli aderenti che hanno fatto una dichiarazione e che partecipano a un «pool». Il regolamento interno del gruppo contiene, inoltre, alcune disposizioni relative all'arbitrato in caso di controversia. II. Considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nel caso che la Commissione accerti che essa non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato nei riguardi del regolamento interno del gruppo DECA; Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato statuisce che sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; Considerando che il regolamento interno del gruppo DECA ha per oggetto l'organizzazione di lavori d'appalto pubblici e privati, eseguiti fuori d'Europa e dei dipartimenti francesi d'oltremare, ai quali sono pure applicabili, ai termini dell'articolo 227 del Trattato, le regole di concorrenza ; che il gruppo disciplina dunque la collaborazione degli aderenti unicamente fuori dei territori in cui si applicano le regole di concorrenza del Trattato della C.E.E. ; che il fatto che fanno parte del gruppo anche parecchie imprese collegate, con sede in altri Stati membri, non modifica affatto tale considerazione, dato che la loro attività nel quadro del regolamento si limita esclusivamente a rapporti commerciali con paesi terzi ; che, pertanto, l'oggetto del regolamento interno del gruppo non è d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; Considerando che le disposizioni del regolamento interno non comportano di per sé effetti sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che, inoltre, la Commissione, per quanto riguarda la presente fattispecie, non è attualmente a conoscenza che la collaborazione di dette società in questa forma provochi effetti del genere all'interno del mercato comune; Considerando che non vi è stata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito all'avvenuta pubblicazione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 44 del 13 marzo 1964; Considerando che, in queste condizioni, gli elementi di cui la Commissione ha conoscenza non permettono di ritenere attualmente che il regolamento interno abbia per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato ; che una delle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato non è dunque soddisfatta ; che l'attestazione negativa può pertanto essere rilasciata, HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E., nei riguardi del regolamento interno che il gruppo DECA ha approvato nella riunione del 2 maggio 1962 e modificato in quella del 15 marzo 1963. Articolo 2 La presente decisione è diretta alla «Dutch Engineers and Contractors Association» (DECA), Zeist, Paesi Bassi. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN