31964D0350

64/350/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare di talune disposizioni del trattato concernenti il diritto di stabilimento ed i pagamenti

Gazzetta ufficiale n. 093 del 11/06/1964 pag. 1484 - 1484
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0135
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0144
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0042


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare di talune disposizioni del Trattato concernenti il diritto di stabilimento ed i pagamenti (64/350/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 227, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, secondo comma, spetta al Consiglio definire le condizioni d'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato che non sono elencate nel primo comma, del paragrafo 2 di detto articolo, e particolarmente di quelle degli articoli da 52 a 58 e 106 del Trattato,

Considerando che le condizioni dell'economia di tali dipartimenti e le esigenze del loro sviluppo economico e sociale rendono in essi opportuna l'applicazione degli articoli da 52 a 58 e di talune disposizioni dell'articolo 106 del Trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli da 52 a 58 del Trattato sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare alle condizioni previste dalla presente decisione.

All'atto dell'adozione delle direttive di applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, il Consiglio potrà eccezionalmente adottare, nella misura necessaria direttive particolari per lo stabilimento delle persone e delle società nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

Senza pregiudizio per l'esecuzione delle misure prese in applicazione delle disposizioni del Trattato e della Convenzione di applicazione del 25 marzo 1957, nonché delle misure da prendere in applicazione del precedente articolo 1, il diritto di stabilimento nei dipartimenti francesi d'oltremare è progressivamente esteso alle società ed ai cittadini degli Stati membri diversi dalla Francia, di modo che ogni discriminazione sparisca al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, le direttive necessarie per l'attuazione di questa progressiva estensione.

Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono fruire, in un dipartimento francese d'oltremare, per un'attività determinata, delle disposizioni del comma primo soltanto nella misura in cui lo Stato di cui sono cittadini conceda, per la stessa attività, vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società francesi.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 106 del Trattato, sempreché non siano contemplate nella decisione del Consiglio dell'11 maggio 1960 relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti dei capitali, sono applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 4

La presente decisione sarà applicata dagli Stati membri alla stessa data di applicazione della decisione dei Consigli relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea.

La data sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT