31964D0344

64/344/CEE: Decisione della Commissione del 1º giugno 1964 relativa ad una domanda di attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-12868) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. 092 del 10/06/1964 pag. 1426 - 1427


INTESE E POSIZIONI DOMINANTI (Articoli 85-90 del Trattato che istituisce la C.E.E.) DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1º giugno 1964 relativa ad una domanda di attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-12868) (Il testo francese è il solo facente fede) (64/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), ed in particolare l'articolo 2,

Vista la domanda di attestazione negativa presentata dalla società anonima secondo il diritto belga Anciens Etablissements Mertens et Straet, Bruxelles, Belgio, ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ed avente come scopo l'accertamento, da parte della Commissione, di non esservi motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, nei riguardi del contratto stipulato il 1º ottobre 1953 (modificato il 25 gennaio 1963) tra la parte richiedente et la società Bendix International Division of the Bendix Corporation, New-York, U.S.A.,

Sentito, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti,

I

Considerando che il contratto contiene essenzialmente le seguenti disposizioni:

Bendix International Division of the Bendix Corporation («Bendix») concede la distribuzione dei freni, servo freni ed accessori, che essa pone in vendita, alla società Anciens Etablissements Mertens e Straet («Mertens et Straet»).

Le parti non hanno stabilito una zona di vendita. Bendix si riserva il diritto di nominare altri distributori nel paese in cui trovasi la sede sociale di Mertens et Straet e di vendere direttamente a certe categorie di compratori i prodotti oggetto del contratto. Il contratto non vieta a Bendix di vendere anche a compratori non facenti parte di queste categorie.

La società Mertens et Straet distribuisce in qualità di commerciante in proprio i prodotti che le sono forniti da Bendix. Essa deve fare tutto ciò che è necessario o utile per incrementare e tutelare il buon nome di Bendix ed il favore del pubblico nei suoi riguardi. In particolare, essa deve impiegare tutti i mezzi ragionevolmente possibili per prestare ai compratori ed agli utilizzatori dei prodotti un servizio soddisfacente e deve mantenere una riserva di prodotti sufficiente per fronteggiare le richieste.

Il contratto non vieta alla società Mertens et Straet di vendere i prodotti delle imprese concorrenti di Bendix. D'altra parte, il contratto permette alla società distributrice di determinare liberamente i prezzi e le condizioni di vendita.

II

Considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nel caso che la Commissione accerti che essa non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato nei riguardi del contratto stipulato fra Bendix e Mertens et Straet;

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato statuisce che sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune; (1) GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

Considerando che il solo fatto che l'impresa concedente sia situata al di fuori del Mercato comune non impedisce l'applicazione dell'articolo 85 del Trattato, in quanto l'accordo ha effetti all'interno del Mercato comune;

Considerando che l'accordo ha per oggetto la concessione, da parte di Bendix a Mertens et Straet, della distribuzione dei prodotti oggetto del contratto;

Considerando che questa concessione di ditribuzione presenta, nei riguardi dell'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, le caratteristiche seguenti: - Bendix non si è impegnata a limitare a Mertens et Straet la fornitura dei prodotti oggetto del contratto per una zona determinata ; il contratto nella sua versione attuale non stabilisce nemmeno una zona di vendita;

- sia Bendix che i terzi possono offrire a qualsiasi compratore nel paese in cui Mertens et Straet ha sede, i prodotti oggetto del contratto ; Bendix si è anzi esplicitamente riservato tale diritto per una categoria di compratori;

- d'altra parte, Mertens et Straet non è tenuta a limitare le sue attività ad una zona determinata e non le è vietato di acquistare o di vendere prodotti concorrenti di quelli oggetto del contratto;

Considerando dunque che trattasi di un accordo di concessione non esclusiva e non mirante ad assicurare una protezione territoriale;

Considerando che l'accordo non contiene clausole restrittive di altra natura ; che, in particolare, si permette a Mertens et Straet di determinare liberamente i prezzi e le condizioni di vendita e che non le sono imposti obblighi restrittivi della concorrenza in materia di utilizzazione di know-how o di proprietà industriale;

Considerando, perciò che le disposizioni dell'accordo per il quale si richiede l'attestazione negativa non hanno chiaramente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

Considerando che la Commissione non è a conoscenza di elementi facenti concludere che l'accordo ha per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

Considerando che non vi è stata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito alla pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 marzo 1964, ai termini dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17;

Considerando che, in queste condizioni, gli elementi di cui la Commissione ha conoscenza non permettono di ritenere attualmente che il contratto in causa abbia per scopo o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ; che una delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato non è dunque soddisfatta ; che quindi l'attestazione negativa sollecitata può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E., nei riguardi dell'accordo concluso, il 1º ottobre 1953, modificato il 25 gennaio 1963, fra la società Mertens et Straet e la Bendix International Division of the Bendix Corporation.

Articolo 2

La presente decisione è diretta alla società Mertens et Straet di Bruxelles.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN