63/46/Euratom, 63/491/CEE: Decisione del 10 luglio 1963 relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni
Gazzetta ufficiale n. 130 del 24/08/1963 pag. 2303 - 2304
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0050
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 0000
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale in lingua ceca capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua estone capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua lituana capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua lettone capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua maltese capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua polacca capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua slovena capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
Decisione del 10 luglio 1963 relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni (63/46/Euratom) (63/491/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti, Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] ed in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti, DECIDONO: Articolo 1 Il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari e dal titolo II, capitolo 6, sezioni B e C del regime applicabile agli altri agenti è assicurato dalle istituzioni designate più avanti: 1. per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Economica Europa: la Commissione della Comunità Economica Europea; 2. per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica: la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica; 3. per i funzionari ed agenti temporanei dell'Alta Autorità: l'Alta Autorità (fondo pensioni); 4. per i funzionari delle istituzioni o degli organi comuni che beneficiano delle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio: l'Alta Autorità (fondo pensioni); 5. per gli altri funzionari e per gli agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni: la Commissione della Comunità Economica Europea. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1962. Addì 10 luglio 1963. Per la Commissione dei Presidenti Il Presidente A. M. Donner Per i Consigli Il Presidente J. M. A. H. Luns [1] Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62. --------------------------------------------------