31963D0491

63/46/Euratom, 63/491/CEE: Decisione del 10 luglio 1963 relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni

Gazzetta ufficiale n. 130 del 24/08/1963 pag. 2303 - 2304
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0050
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 0000
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale in lingua ceca capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua estone capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15
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edizione speciale in lingua slovena capitolo 01 tomo 01 pag. 14 - 15


Decisione

del 10 luglio 1963

relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni

(63/46/Euratom)

(63/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] ed in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

DECIDONO:

Articolo 1

Il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari e dal titolo II, capitolo 6, sezioni B e C del regime applicabile agli altri agenti è assicurato dalle istituzioni designate più avanti:

1. per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Economica Europa:

la Commissione della Comunità Economica Europea;

2. per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica:

la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

3. per i funzionari ed agenti temporanei dell'Alta Autorità:

l'Alta Autorità (fondo pensioni);

4. per i funzionari delle istituzioni o degli organi comuni che beneficiano delle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

l'Alta Autorità (fondo pensioni);

5. per gli altri funzionari e per gli agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni:

la Commissione della Comunità Economica Europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1962.

Addì 10 luglio 1963.

Per la Commissione dei Presidenti

Il Presidente

A. M. Donner

Per i Consigli

Il Presidente

J. M. A. H. Luns

[1] Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.

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