31960D0511

CEEA Commissione: Decisione che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dell'Agenzia in data 5 maggio 1960

Gazzetta ufficiale n. 032 del 11/05/1960 pag. 0776 - 0776
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0043
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0045
edizione speciale in lingua ceca capitolo 12 tomo 01 pag. 18 - 18
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Decisione

che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare gli articoli 52, 53, 60 e 222;

considerando che spetta alla Commissione fissare la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato;

considerando che l'entrata in vigore delle modalità di procedura stabilite dall'Agenzia, in esecuzione dell'articolo 60, comma 6 del Trattato, richiede necessariamente delle disposizioni transitorie atte a facilitarne la progressiva applicazione;

DECIDE:

Articolo 1

Viene fissata al 1o giugno 1960 la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato.

Articolo 2

Viene approvato il regolamento che fissa le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960.

Articolo 3

Il regolamento di cui all'articolo 2 entrerà in vigore il 1o giugno 1960 per tutte quelle disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali.

Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli articoli 5 e 6 del predetto regolamento verrà differita di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento quale è fissata al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

I contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze rimarranno soggetti, durante tale periodo, all'approvazione preventiva della Commissione.

Nel corso di tale periodo di sei mesi, verrà condotta e portata a termine l'indagine di mercato secondo le norme fissate agli articoli da 1 a 4 del regolamento.

Articolo 5

La presente decisione si applica all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, come pure a tutti gli utilizzatori e produttori di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960

Per la Commissione

E. M. J. A. Sassen

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