21979A1101(01)

Accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GATT) - Protocollo dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1980 pag. 0127 - 0128
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1980 pag. 0127 - 0128
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0129
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 19 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 12 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0163


PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO

Le parti dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in appresso denominato «l'accordo»),

visti i negoziati commerciali multilaterali e il desiderio espresso dal comitato dei negoziati commerciali, nel corso della riunione dell'11 e 12 aprile 1979, di giungere ad un testo unico dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio,

riconoscendo che possono presentarsi problemi particolari ai paesi in via di sviluppo nell'applicazione dell'accordo,

considerando che le disposizioni dell'articolo 27 dell'accordo relative agli emendamenti non sono ancora entrate in vigore,

con il presente atto: I 1. hanno convenuto la soppressione della disposizione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) iv) dell'accordo;

2. riconoscono che il termine di cinque anni previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per taluni di detti paesi. In tale caso un paese in via di sviluppo parte dell'accordo potrà, prima della fine del periodo citato all'articolo 21, paragrafo 1, richiederne la proroga con l'intesa che le parti dell'accordo esamineranno con comprensione tale richiesta allorché il paese in questione può motivarla debitamente;

3. riconoscono che i paesi in via di sviluppo i quali determinano abitualmente il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero domandare di emettere una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo clausole e condizioni accettate dalle parti;

4. riconoscono che i paesi in via di sviluppo, i quali considerano che l'inversione dell'ordine di applicazione, prevista dall'articolo 4 dell'accordo, se l'importatore ne fa richiesta, rischierebbe di creare ad essi difficoltà reali, potrebbero domandare di emettere una riserva all'articolo 4 nei termini seguenti:

«Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'accordo in materia si applicherà soltanto quando le autorità doganali accedono alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6».

Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 dell'accordo;

5. riconoscono che i paesi in via di sviluppo potrebbero domandare di emettere una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo nei termini seguenti:

«Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo sarà applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformità alle disposizioni della nota corrispondente».

Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva, le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 di detto accordo;

6. riconoscono che alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso la preoccupazione che l'attuazione dell'articolo 1 dell'accordo ponga problemi nella sua applicazione alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Le parti dell'accordo hanno convenuto che se problemi di tale natura si presentano nella pratica ai paesi in via di sviluppo che applicano l'accordo, la questione verrà esaminata su richiesta di detti paesi, allo scopo di trovare soluzioni adeguate;

7. hanno convenuto che l'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicità o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentato ad esse ai fini della determinazione del valore in dogana. Le parti hanno inoltre convenuto che per questo motivo l'articolo ammette che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. Esse riconoscono che le parti dell'accordo, con riserva delle loro leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in dette indagini;

8. hanno convenuto che il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore.

II 1. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni del presente protocollo saranno considerate parte integrante dell'accordo.

2. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. Esso è aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei firmatari dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e degli altri governi che accettano o accedono all'accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

Fatto a Ginevra, addi 1º novembre 1979, in un unico esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede.