21978A0517(01)

Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1978 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0112
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 9 pag. 0197
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 8 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0005


ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Lettera n. 1

Bruxelles,......

Signor Ambasciatore,

nel quadro del regime provvisorio stabilito dal protocollo n. 1 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per alcuni prodotti del capitolo 48, riportati nell'allegato A del protocollo n. 1.

La Svizzera ha chiesto che gli attuali contingenti vengano sostituiti con un contingente unico.

Dalle discussioni tecniche, le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno concluso che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffario unico, che amalgamerebbe i livelli dei contingenti delle nove voci attuali.

La norma sulla facoltà d'incremento annuo del 5 % rimane applicabile per il contingente unico.

La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva facoltà d'aprire nei confronti della Svizzera nel 1974 per alcuni prodotti del capitolo 48, indicati nella colonna «Regno Unito» dell'allegato A di detto protocollo n. 1, debbano essere sostituiti da un contingente unico. Ne consegue che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha facoltà d'aprire per il 1978 è di 2834 tonnellate.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n.2

Bruxelles,......

Signor......,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Nel quadro del regime provvisorio stabilito dal protocollo n. 1 dell'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, il Regno Unito è autorizzato ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio nullo per alcuni prodotti del capitolo 48, riportati nell'allegato A del protocollo n. 1.

La Svizzera ha chiesto che gli attuali contingenti vengano sostituiti con un contingente unico.

Dalle discussioni tecniche, le autorità del Regno Unito e quelle della Svizzera hanno concluso che le esportazioni svizzere dei prodotti del capitolo 48 potevano essere coperte da un contingente tariffario unico, che amalgamerebbe i livelli dei contingenti delle nove voci attuali.

La norma sulla facoltà d'incremento annuo del 5 % rimane applicabile per il contingente unico.

La Comunità ritiene pertanto che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, i nove contingenti iniziali a dazio nullo che il Regno Unito aveva facoltà d'aprire nei confronti della Svizzera nel 1974 per alcuni prodotti del capitolo 48, indicati nella colonna «Regno Unito» dell'allegato A di detto protocollo n. 1, debbano essere sostituiti da un contingente unico. Ne consegue che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo n. 1, il contingente che il Regno Unito ha facoltà d'aprire per il 1978 è di 2834 tonnellate.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera».

Mi pregio di confermarle l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, signor..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del governo

della Confederazione svizzera