21978A0502(01)

Accordo tra la Comunità economica europea (CEE) ed il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Stati membri di detta Comunità (Stati membri), da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Associazione), dell'altra

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 20/02/1979 pag. 0014 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0043
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 13 pag. 0192


ACCORDO tra la Comunità economica europea (CEE) ed il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Stati membri di detta Comunità (Stati membri), da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Associazione), dall'altra

CONSIDERANDO CHE: a) la CEE ha deciso di contribuire al programma di azione speciale deciso in occasione della conferenza sulla cooperazione economica internazionale, al fine di aiutare i diversi paesi a basso reddito con problemi generali di trasferimento di risorse che ostacolano il loro sviluppo a soddisfare le loro esigenze immediate;

b) al fine di porre in atto la decisione sopra menzionata la CEE ha chiesto all'Associazione di gestire per essa un conto speciale (conto d'azione speciale) per un importo complessivo pari a 385 milioni di dollari, da mantenere separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione e da utilizzare per la concessione di crediti (crediti d'azione speciale) che verranno ad aggiungersi, per quanto riguarda sia i prestiti a titolo di programmi sia i prestiti a titolo di progetti, all'importo del programma elaborato dall'Associazione per il perodo di impegno del conto d'azione speciale, per ciascun paese che soddisfa ai requisiti necessari per fruire di tali crediti, tale contributo deve farsi comunque in base a quanto qui di seguito esposto;

c) la CEE e gli Stati membri si propongono, e l'Associazione farà tutto il possibile per realizzare tale proposito, che l'intero importo dei contributi che saranno versati dagli Stati membri sia impegnato entro sei mesi dalla data in cui l'accordo ha efficacia e sia utilizzato per la concessione di crediti possibilmente entro due anni da tale data;

d) la CEE e l'Associazione si sono consultate in merito al modo in cui si preconizza di mettere in opera e gestire il presente accordo ed in merito all'impegno dei fondi, per assicurare, nel contesto di tale accordo, un'ampia ed equilibrata ripartizione geografica. A tal fine l'Associazione ha trasmesso alla CEE una tabella che indica il modo secondo cui essa propone di applicare i criteri definiti dal presente accordo,

LE PARTI CONTRAENTI SONO CONVENUTE DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I Apertura e gestione del conto d'azione speciale

Articolo 1

È aperto dall'Associazione un conto speciale, detto «conto d'azione speciale», costituito dai fondi che saranno versati dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni del presente accordo, al conto d'azione speciale, è gestito e utilizzato dall'Associazione in veste di amministratore (laddove l'Associazione agisce a tale titolo è denominata in appresso «amministratore») unicamente ai fini e in conformità delle disposizioni del presente accordo. Il conto d'azione speciale è mantenuto separato e distinto da tutti gli altri conti e averi dell'Associazione.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro contribuisce al conto d'azione speciale per un importo espresso nella sua moneta nazionale equivalente, alla data della firma dell'accordo, all'importo in dollari USA indicato accanto al suo nome: >PIC FILE= "T0019542">

Articolo 3

I contributi sono versati secondo le seguenti modalità: a) Il versamento è effettuato in contanti o sotto forma di titoli non fruttiferi dello Stato membro pagabili a vista nella sua moneta nazionale e all'ordine dell'Associazione in quanto amministratore del conto d'azione speciale, e depositato presso il depositario dell'Associazione nel paese interessato.

b) Il versamento è effettuato in due rate: i) la prima, per un importo pari ad almeno il 45 % di ciascun contributo, è versata entro trenta giorni dalla data in cui il presente accordo ha efficacia od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'amministratore;

ii) la seconda, per il saldo del contributo, è versata il 1º gennaio 1979 od ogni altra eventuale data convenuta tra la CEE e l'amministratore, tenuto conto del tempo necessario per l'approvazione dei bilanci annuali da parte del Parlamento.

c) Ciascuno Stato membro che lo desideri può effettuare i versamenti più rapidamente.

Articolo 4

L'amministratore effettua i prelievi sugli importi in contanti o sotto forma di titoli approssimativamente su base proporzionale, conformemente alle consuete procedure dell'Associazione, per far fronte alle erogazioni di crediti d'azione speciale e mantenere un ragionevole saldo di tesoreria nel conto d'azione speciale.

TITOLO II Utilizzazione del conto d'azione speciale

Articolo 1

Tutti gli importi accreditati sul conto d'azione speciale, in conformità delle condizioni stabilite dalla CEE, sono utilizzati dall'amministratore esclusivamente al fine di concedere crediti d'azione speciale ai paesi membri dell'Associazione a basso reddito e con bisogni immediati, scelti in particolare fra quelli meno sviluppati (1) ed i più gravemente colpiti (1) tra i paesi in sviluppo, le cui prospettive di sviluppo sono state seriamente ridotte da fattori esterni, che sono confrontati a problemi generali di trasferimento di risorse e che possono pertanto trovarsi di fronte a difficoltà di servizio del debito pubblico. Nel concedere tali crediti l'amministratore deve, conformemente alle condizioni stabilite dalle CEE, tener conto dei criteri seguenti: i) la povertà relativa del paese in sviluppo interessato e il suo potenziale di crescita a lunga scadenza;

ii) l'ampiezza della dipendenza del paese interessato dall'aiuto pubblico allo sviluppo per quanto attiene alle sue principali fonti esterne di capitali;

iii) l'ampiezza del contributo dei fattori economici internazionali ai problemi economici presenti e prevedibili del paese;

iv) l'evoluzione nel passato e le prospettive per quanto riguarda i proventi delle esportazioni del paese interessato;

v) la capacità del paese di garantire le importazioni indispensabili per il processo di sviluppo;

vi) la composizione e la tendenza degli obblighi del paese a titolo di servizio dei debiti e la sua capacità di contrarre ulteriori prestiti a condizioni che non siano di favore;

vii) la misura in cui i problemi dei paesi interessati possono essere risolti mediante i contributi provenienti da altre fonti.

Articolo 2

Ciascun credito d'azione speciale è concesso per il finanziamento di un programma o di un progetto di sviluppo (compresi i progetti settoriali) chiaramente riconoscibile e rapidamente pagabile il quale, sia che rientri sia che non rientri nel programma di prestiti dell'Associazione, verrà valutato, approvato e gestito in conformità delle procedure e della prassi applicabili ai crediti allo sviluppo prelevati dalle normali risorse dell'Associazione, tenendo conto dell'obiettivo di complementarietà menzionato nella lettera b) del preambolo del presente accordo. I fondi versati nel conto d'azione speciale non devono essere usati in sostituzione delle risorse normali della banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (la banca) o dell'Associazione impegnate in base ad un prestito o credito per un programma o progetto che, alla data in cui ha efficacia il presente accordo, sarà stato approvato dai direttori esecutivi della banca o dell'Associazione.

Articolo 3

Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun credito d'azione speciale sono gli stessi di quelli applicabili generalmente ai crediti allo sviluppo concessi dall'Associazione, e cioè verrà restituito entro 50 anni con una dilazione di dieci anni. Sui crediti d'azione speciale non maturano interessi.

Articolo 4

I crediti d'azione speciale sono espressi in una o più monete degli Stati membri e sono restituiti in quelle monete.

Articolo 5

In conformità delle procedure consuete dell'Associazione, l'amministratore è autorizzato ad esigere da ciascun beneficiario di un credito d'azione speciale che quest'ultimo paghi periodicamente (1) Come questi termini sono talvolta definiti dalle o conformemente alle risoluzioni dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. all'Associazione una tassa di servizio pari a tre quarti dell'uno per cento (3/4 dell'1 %) annuo, pagabile in qualsiasi moneta ammessa dall'Associazione, e calcolata sulla parte del capitale del credito incassata e non rimborsata per compensarla dei servizi resi ai sensi del presente accordo. Gli importi pagati per questa tassa sono pagati direttamente all'Associazione e le competono.

Articolo 6

Per ciascun credito d'azione speciale è concluso un singolo accordo di credito fra il paese beneficiario e l'amministratore, e in tale accordo è indicata in special modo l'origine dei fondi.

Articolo 7

Le somme di ciascun credito d'azione speciale possono essere utilizzate per spese nella moneta del paese beneficiario o per beni prodotti o per servizi resi (i) in uno Stato membro o (ii) in un paese in sviluppo membro dell'Associazione che possa beneficiare di un credito d'azione speciale, secondo quanto verrà stabilito dall'amministratore al momento dell'approvazione del credito.

Articolo 8

Il rimborso del capitale dei crediti d'azione speciale è pagabile al conto d'azione speciale e, non appena possibile, l'amministratore riconsegna alla Stato membro interessato l'importo restituito in tal modo, nella moneta di questo Stato membro. L'Associazione non è responsabile di eventuali ammanchi per quanto attiene alla restituzione dei crediti d'azione speciale.

TITOLO III Relazioni, consultazioni

Articolo 1

L'amministratore, finché non saranno stati impegnati tutti i crediti d'azione speciale, informa la CEE in merito ai progetti e programmi in corso d'elaborazione che devono essere sottoposti alla valutazione dei direttori esecutivi e a quelli che questi ultimi hanno già approvato. Durante il periodo dell'erogazione di crediti d'azione speciale, l'amministratore informa trimestralmente la CEE circa la situazione dei crediti d'azione speciale e le erogazioni relative. L'amministratore provvede, con la massima sollecitudine, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Associazione, a fornire alla CEE un resoconto particolareggiato del conto d'azione speciale, unitamente ad un parere sul resoconto da parte dei revisori contabili esterni che agiscono per conto dell'Associazione. Una volta erogati totalmente i crediti d'azione speciale, l'amministratore provvede a fornire alla CEE non appena possibile una relazione particolareggiata in merito ai progetti e programmi finanziati dal conto d'azione speciale.

Articolo 2

L'amministratore redige e tiene a giorno registrazioni e scritture contabili necessarie per individuare i contributi versati al conto d'azione speciale, gli impegni il cui finanziamento grava sul detto conto e le entrate e le uscite di fondi relative allo stesso, nonché le restituzioni agli Stati membri.

Articolo 3

La CEE e l'amministratore operano in stretta collaborazione per attuare le finalità del presente accordo. A tale scopo, l'amministratore e la CEE (tramite la Commissione delle Comunità europee) si scambiano di tanto in tanto, fino alla completa erogazione del conto d'azione speciale, pareri riguardanti la situazione e le condizioni del conto d'azioni speciale, lo stato di avanzamento dei programmi o progetti finanziati mediante i crediti d'azione speciale, nonché ogni altra materia pertinente al presente accordo.

TITOLO IV Fine dell'accordo, distribuzione

Articolo 1

Se il presente accordo non ha efficacia entro il 31 dicembre 1978, o entro una data successiva eventualmente concordata fra la CEE e l'Associazione, esso e tutti gli obblighi connessi dei suoi contraenti prendono fine con effetto immediato.

Articolo 2

Quando la totalità del capitale di tutti i crediti di azione speciali incassati dai beneficiari ai sensi del presente accordo sarà restituita e riversata agli Stati membri ai sensi del titolo II, articolo 8, del presente accordo, quest'ultimo e tutti i relativi obblighi dei contraenti prenderanno immediata fine.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 1

Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro e dalla CEE conformemente ai rispettivi requisiti procedurali.

Articolo 2

Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento di tali procedure. Il segretariato generale inoltra all'Associazione tali notifiche, unitamente alla notifica che il presente accordo è stato debitamente approvato dalla CEE.

Articolo 3

Il presente accordo ha efficacia ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione di tali notifiche da parte dell'Associazione.

Articolo 4

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede.

Udfærdiget i Bruxelles, den anden maj nitten hundrede og otteoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Mai neunzehnhundertachtundsiebzig.

Done at Brussels on the second day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-eight.

Fait à Bruxelles, le deux mai mil neuf cent soixante-dix-huit.

Fatto a Bruxelles, addì due maggio millenovecentosettantotto.

Gedaan te Brussel, de tweede mei negentienhonderd achtenzeventig.

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For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0019545">