21976A0624(01)

Protocollo addizionale all'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 18/11/1977 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 27 pag. 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0167
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0167


PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI

GLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI,

qui di seguito denominato «accordo»,

conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, ai termini del quale le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di esonerare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizione dalle altre Parti;

considerando che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità economica europea, l'impegno di accordare tale esenzione è di competenza della citata Comunità, che dispone al riguardo dei poteri necessari in virtù del trattato che l'ha istituita;

considerando quindi che, per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, è necessario che la Comunità economica europea possa essere Parte contraente dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità economica europea può diventare Parte contraente dell'accordo mediante firma dello stesso.

Articolo 2

Il presente protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell'accordo, che possono diventare Parti del protocollo addizionale seguendo la procedura di cui all'articolo 7 dell'accordo.

Articolo 3

Nessuno Stato può diventare Parte contraente dell'accordo senza diventare, nello stesso tempo, Parte contraente del presente protocollo addizionale, che fa parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo.

Articolo 5

Il segretario generale del Consiglio di Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed alla Comunità economica europea: a) ogni firma del presente protocollo addizionale;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'accettazione;

c) la data d'entrata in vigore del presente protocollo addizionale.