21970A1205(01)

Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta - Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni della delegazione maltese

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 14/03/1971 pag. 0002 - 0073
edizione speciale danese: serie II tomo I(1b) pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 2 pag. 0063


Accordo

che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta

SOMMARIO

ACCORDO Allegato I: Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo

Elenco A relativo ai prodotti soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune ed esclusi dal regime previsto all'articolo 1

Elenco B relativo all'articolo 1

Allegato II: Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo

Elenco A relativo all'articolo 3, paragrafo 1

Elenco B relativo all'articolo 3, paragrafo 2

Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Elenco A: elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Elenco B: elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto

Elenco C: elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo

Certificato A.M. 1

Formulario A.M. 2

ATTO FINALE

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento maltese

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'Accordo

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I

Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 3 dell'allegato II

Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 6 dell'allegato II

--------------------------------------------------

ACCORDO

che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e

IL GOVERNO DI MALTA, dall'altra,

determinati a consolidare e ad estendere le relazioni economiche e commerciali esistenti fra la Comunità economica europea e Malta,

consapevoli dell'importanza di uno sviluppo armonioso del commercio fra le parti contraenti,

considerando che, nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, il presente Accordo si pone come obiettivo la graduale soppressione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità economica europea e Malta, e che contempla, a diciotto mesi dalla scadenza della prima tappa, la possibilità di iniziare i negoziati al fine di determinare le condizioni nelle quali sarebbe realizzabile l'istituzione di una unione doganale fra la Comunità e Malta,

hanno deciso di concludere un Accordo che crei un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, ai sensi dell'articolo 238 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S.E. Sigismund von Braun,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S.E. Franco Maria Malfatti,

Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DI MALTA:

S.E. Giorgio Borg Olivier, Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Il presente Accordo istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

1. L'Accordo mira ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale degli scambi fra la Comunità economica europea e Malta e a contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

2. L'Accordo prevede due tappe successive, di cui la prima ha una durata di cinque anni e la seconda — in linea di massima — di cinque anni.

3. Nel corso dei diciotto mesi precedenti la scadenza della prima tappa, si prevedono negoziati intesi a definire il contenuto della seconda tappa, che comporterà il proseguimento della soppressione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità economica europea e Malta e l'adozione da parte di Malta della tariffa doganale comune.

4. La prima tappa è disciplinata dalle disposizioni che seguono.

TITOLO I

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 3

1. I prodotti originari di Malta beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni contenute nell'allegato I.

2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, all'importazione a Malta, delle disposizioni contenute nell'allegato II.

3. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo.

Esse si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione delle finalità dell'Accordo.

Articolo 4

È vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna, che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

Articolo 5

Il regime degli scambi che Malta applica ai prodotti originari della Comunità o a destinazione della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società.

Il regime degli scambi che la Comunità applica ai prodotti originari di Malta o a destinazione di Malta non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra i cittadini o le società maltesi.

Articolo 6

Qualora siano riscossi dazi all'esportazione sui prodotti di una parte contraente destinati all'altra parte contraente, tali dazi non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

Articolo 7

Le disposizioni contenute nel Protocollo definiscono le norme sull'origine applicabili ai prodotti contemplati dall'Accordo.

Articolo 8

1. Qualora una delle parti contraenti costati pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può, previa consultazione in seno al Consiglio di associazione, ricorrere a misure di difesa contro tali pratiche, conformemente alle disposizioni dell'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

In caso di urgenza, tale parte contraente può, dopo averne informato il Consiglio di associazione, adottare le misure provvisorie previste da detto Accordo. Consultazioni al riguardo devono aver luogo al più tardi due settimane dopo l'applicazione di tali misure.

2. Qualora siano applicate misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti s'impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

3. Le pratiche di dumping, i premi e le sovvenzioni costatati e le misure adottate nei loro confronti danno luogo, su richiesta di una parte contraente, a consultazioni ogni tre mesi in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 9

I pagamenti relativi agli scambi di merci nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro in cui risiede il creditore o a Malta non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché gli scambi rientrino nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo.

Articolo 10

1. Qualora in un settore dell'attività economica di Malta si verifichino perturbamenti seri o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria esterna, o qualora sorgano difficoltà che si traducono nell'alterazione della situazione economica di una regione maltese, Malta può adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di associazione.

2. Qualora in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri si verifichino perturbamenti seri, tali da compromettere la loro stabilità finanziaria esterna, o qualora sorgano difficoltà che si traducono nell'alterazione della situazione economica di una regione della Comunità, la Comunità può adottare le necessarie misure di salvaguardia o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare tali misure.

Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di associazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, devono essere scelte con priorità le misure che rechino il minimo perturbamento nel funzionamento del regime definito dall'Accordo. Tali misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Consultazioni possono aver luogo in seno al Consiglio di associazione sulle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Le disposizioni dell'Accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata agli scambi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12

1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti al presente titolo.

2. Le parti contraenti s'informano reciprocamente e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di associazione, ai fini della corretta applicazione dell'Accordo.

3. Il Consiglio di associazione stabilisce, mediante decisione, il proprio regolamento interno.

Articolo 13

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo di Malta.

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di associazione si pronuncia di comune accordo.

Articolo 14

1. La presidenza del Consiglio di associazione è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalità che saranno previste nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta la necessità lo esiga, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno previste nel regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Il Consiglio di associazione definisce, nel proprio regolamento interno, la composizione, la missione e il funzionamento di tali comitati.

Articolo 15

L'Accordo può essere denunciato da ciascuna parte contraente con preavviso di sei mesi.

Articolo 16

1. L'Accordo si applica ai territori europei in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, da un lato, e al territorio delle isole maltesi, dall'altro.

2. L'Accordo si applica altresì ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo che corrispondono a quelli contemplati al paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 227 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Le condizioni di applicazione a tali dipartimenti delle disposizioni dell'Accordo che riguardano gli altri settori saranno successivamente definite di comune accordo fra le parti contraenti.

Articolo 17

Gli allegati I e II, nonché il Protocollo fanno parte integrante dell'Accordo.

Articolo 18

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 19

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, olandese e inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmàchtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

Geschehen zu Valletta am fünften Dezember neunzehnhundertsiebzig.

Fait à La Valette, le cinq décembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a La Valletta, il cinque dicembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Valletta, de vijfde december negentienhonderdzeventig.

Done at Valletta on this fifth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy.

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

For the Council of the European Communities,

Sigismund von BRAUN

Franco Maria Malfatti

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous reserve que la Communauté economique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté economique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn nà kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed.

Im Namen der Regierung Maltas,

Pour le gouvernement de Malte,

Per il governo di Malta,

Voor de Regering van Malta,

For the Government of Malta,

Giorgio Borg olivier

--------------------------------------------------

ALLEGATO I

Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni particolari previste all'articolo 2, i dazi doganali applicabili, all'importazione nella Comunità, ai prodotti originari di Malta, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e diversi da quelli che figurano negli elenchi A e B del presente allegato, sono i dazi della tariffa doganale comune ridotti del 70 %.

Articolo 2

Nel limite dei contingenti tariffari comunitari annui, i prodotti sotto indicati, originari di Malta, beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle riduzioni dei dazi doganali previste all'articolo 1.

N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingente tariffario comunitario annuo |

55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | 750 t |

56.04 | Fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | 600 t |

60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica né gommata | 100 t |

61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | 300 t |

Articolo 3

1. Fatta salva la riscossione di un elemento mobile, determinato conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, l'elemento fisso riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto elencati, originari di Malta, è ridotto del 70 % :

N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |

19.03 | Paste alimentari |

19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate secondo le modalità previste all'articolo 4.

Articolo 4

1. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui agli articoli 1 e 2 sono quelle effettivamente applicate in qualsiasi momento nei confronti degli Stati terzi.

2. I dazi ridotti, calcolati conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2, sono applicati arrotondando al primo decimale.

Articolo 5

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, originari di Malta, non sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, alle tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.

Articolo 6

Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti di cui all'articolo 2 saranno aperti "prorata temporis" :

- per il primo anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo;

- per l'ultimo anno, fino alla data di scadenza della prima tappa.

Articolo 7

I prodotti originari di Malta di cui al presente allegato, compresi i prodotti di cui all'elenco A, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative.

Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 8

Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Comunità si riserva, in caso di instaurazione di una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune, di modificare il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni.

All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, la Comunità tiene conto degli interessi di Malta.

ELENCO A

relativo ai prodotti soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune ed esclusi dal regime previsto all'articolo 1

N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |

17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |

A.Lattosio e sciroppo di lattosio: |

I.contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro |

B.Glucosio e sciroppo di glucosio : |

I.contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:a)glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomeratab)altri |

ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie |

18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao |

19.01 | Estratti di malto |

19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso |

19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |

19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice, corn-flakes" e simili |

19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta |

ex 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, esclusa la cicoria torrefatta e i suoi estratti |

21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati : |

A.Lieviti naturali vivi: |

II.Lieviti di panificazione |

ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali [1] |

ex 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte |

29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: |

C.Polialcoli: |

II.Mannite |

III.Sorbite |

ex 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine |

35.02 | Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: |

A.Albumine: |

II.altre:a)ovoalbumina e lattoalbumina :1.essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)2.altre |

35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |

38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: |

A.Bozzime preparate ed appretti preparati:I.a base di sostanze amidacee |

ELENCO B

relativo all'articolo 1

N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |

27.10 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale a 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: |

A.Oli leggeri: |

III.destinati ad altri usi |

B.Oli medi: |

III.destinati ad altri usi |

C.Oli pesanti:I.Oli da gas:c)destinati ad altri usiII.Oli combustibili:c)destinati ad altri usiIII.Oli lubrificanti ed altri:c)destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27d)destinati ad altri usi |

27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: |

A.Propano e butano commerciali: |

III.destinati ad altri usi |

27.12 | Vaselina : |

A.greggia: |

III.destinata ad altri usi |

B.altra |

27.13 | Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocherite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi ("gatsch, slack wax", ecc.) anche colorati: |

B.altri: |

I.greggi: |

c)destinati ad altri usi |

II.altri |

27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui di oli di petrolio o di minerali bituminosi : |

C.altri |

55.09 | Altri tessuti di cotone |

[1] Il presente testo contempla esclusivamente i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono soggetti all'imposizione prevista dalla tariffa doganale comune e composta: a) di un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di detta imposizione; b) d'un elemento mobile.

--------------------------------------------------

ALLEGATO II

Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo

Articolo 1

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili, all'importazione a Malta dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli compresi negli elenchi A e B del presente allegato, sono quelli della tariffa doganale maltese, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati :

Calendario | Tasso di riduzione |

alla data d'entrata in vigore dell'Accordo | 15 % |

a decorrere dall'inizio del terzo anno | 25 % |

a decorrere dall'inizio del quinto anno | 35 % |

Articolo 2

1. Il regime tariffario applicato da Malta ai prodotti originari della Comunità non può essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

2. Fino al termine del quarto anno dell'Accordo, le disposizioni del paragrafo 1 non riguardano gli Stati ai quali Malta accorda un regime preferenziale al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Tuttavia, le misure tariffarie prese da Malta non possono portare ad un aumento della preferenza di cui beneficiano i suddetti Stati.

Articolo 3

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili all'importazione a Malta di prodotti originari della Comunità contemplati nell'elenco A, sono quelli della tariffa doganale maltese, ridotti nelle proporzioni e secondo il calendario indicati all'articolo 1, senza tuttavia che tali riduzioni superino il punteggio indicato per ogni voce in rapporto alla tariffa generale maltese.

2. Per i prodotti che figurano nell'elenco B, non si prevede alcuna riduzione tariffaria nel corso della prima tappa dell'Accordo.

Articolo 4

1. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale maltese da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui all'articolo 1, sono quelle della tariffa generale maltese effettivamente applicate in ogni momento nei confronti degli Stati terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondando al primo decimale.

2. In caso d'instaurazione o di modifica di dazi della tariffa doganale maltese e di tasse di effetto equivalente, le percentuali di riduzione concesse alla Comunità in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 restano immutate.

Articolo 5

1. Fatta salva la possibilità per Malta di modificare i dazi della propria tariffa doganale e le tasse di effetto equivalente, nonché in deroga agli articoli 1 e 4 e purché risultino necessarie misure di protezione per le esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo, Malta può reintrodurre, aumentare o instaurare dazi doganali. Tali dazi non possono avere un'incidenza superiore al 20 % ad valorem e, in taluni casi particolari ed eccezionali, al 25 % ad valorem. Dette misure possono essere applicate soltanto su un volume massimo del 10 % del valore globale delle importazioni maltesi in provenienza dalla Comunità, effettuate nel 1969.

2. Tali misure possono essere adottate soltanto se sono necessarie per proteggere una nuova industria di trasformazione, non ancora esistente a Malta alla data d'entrata in vigore dell'Accordo, e per favorire il suo sviluppo; possono essere applicate soltanto nei confronti di una produzione particolare.

3. Dodici mesi dopo la reintroduzione, l'aumento o l'instaurazione di tali dazi doganali, Malta procede a riduzioni tariffarie annue del 10 % sulle importazioni originarie della Comunità.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate previa consultazione in seno al Consiglio di associazione. Le consultazioni hanno luogo nei più brevi termini.

Articolo 6

Malta si astiene dall'introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari della Comunità.

Tale disposizione lascia impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

Il trattamento accordato alla Comunità in materia di restrizioni quantitative è almeno altrettanto favorevole di quello accordato agli Stati più favoriti.

Articolo 7

1. Per i prodotti di cui al presente allegato, diversi da quelli enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, Malta si riserva, qualora fosse introdotta una regolamentazione specifica quale conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola, di modificare il regime previsto nel presente allegato, in particolare per evitare talune distorsioni di concorrenza o sostituzioni.

All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, Malta tiene conto degli interessi della Comunità.

2. Per i prodotti di cui al presente allegato enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, Malta si riserva, in caso di introduzione di una regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato.

All'atto dell'elaborazione di tale regolamentazione e della modificazione di detto regime, Malta tiene conto degli interessi della Comunità.

3. Per i prodotti di cui al presente allegato enumerati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, Malta si riserva, in caso di modificazione della propria regolamentazione, di modificare il regime previsto nel presente allegato.

All'atto della modificazione di tale regime, Malta concede alle importazioni originarie della Comunità un vantaggio comparabile a quello previsto nel presente allegato.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, possono svolgersi consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ELENCO A

relativo all'articolo 3, paragrafo 1

N. della tariffa doganale maltese | Designazione delle merci | Riduzione della tariffa generale espressa in numero di punti |

17.05 | (A) | Concentrati liquidi per bevande analcoliche | 10 |

| (B) | Concentrati in polvere per bevande analcoliche | 10 |

19.03 | | Paste alimentari | 10 |

20.02 | (B) | Piselli e fagioli conservati | 10 [1] |

20.04 | | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | 10 |

20.06 | (B) | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole, in recipienti ermetici, diverse dalle frutta a guscio tostate o salate importate a Malta per essere reimballate | 10 |

20.07 | (A) | Succhi di frutta, concentrati | 10 |

21.07 | (A) | Gelati | 10 |

| (B) e (C) | Concentrati liquidi e in polvere per bevande analcoliche | 10 |

22.01 | (B) | Acque gassose | 10 |

22.02 | | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce no 20.07 | 10 |

22.05 | | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) : | |

| | (A)Importati in botti o serbatoi: | |

| | (1)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15o (alla temperatura di 20o C) | 5 s per ettolitro |

| | (B)Importati in bottiglie: | |

| | (1)Non spumanti | 5 s per ettolitro |

| | (2)Spumanti | 5 s per ettolitro |

22.06 | | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche: | |

| | (A)Importati in botti o serbatoi: | |

| | (1)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15o (alla temperatura di 20o C) | 5 s per ettolitro |

22.06 (seguito) | | (B)Importati in bottiglie: | |

| | (1)Non spumanti | 5 s per ettolitro |

22.07 | (B) | Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di | |

| | pere, idromele) : | |

| | (A)importate in botti o serbatoi: | |

| | (1)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15o (alla temperatura di 20o C) | 5 s per ettolitro |

| | (B)importati in bottiglie: | |

| | (1)non spumanti | 5 s per ettolitro |

| | (2)spumanti | 5 s per ettolitro |

22.08 | | Alcole etilico non denaturato di 80o e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | |

| (B) | altri | 1 s per litro d'alcole contenuto |

22.09 | | Alcole etilico non denaturato di meno di 80o; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alco-liche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande: | |

| | (A)non superiore a 20o "underproof" all'idrometro di Sikes | 1 s per litro |

| | (B)superiore a 20o "underproof" ma non superiore alla gradazione tipo (London proof) | 1 s per litro |

| | (C)superiore alla gradazione alcolica tipo (London proof) | 1 s per litro d'alcole |

24.01 | | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco | 6 d per kg |

25.23 | | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati | 4 s per 1000 kg |

27.10 | | Oli di petrolio e di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: | |

| | (A)oli e grassi lubrificanti senza distinzione di densità | 14 |

28.13 | (A) | Anidride carbonica | 2 d per kg netto |

33.06 | (E) | Altri prodotti cosmetici per profumeria o per toeletta preparati | 10 |

43.03 | | Pellicce lavorate o confezionate | 14 |

43.04 | | Pellicce artificiali, anche confezionate | 14 |

60.03 | (A) | Calze da donna, di fibre tessili sintetiche o artificiali continue | 14 [1] |

| (C) | Calze da donna, di altre materie tessili | 14 [1] |

60.05 | (A) | Golf, giacche, pullover, maglioni e simili | 14 [1] |

61.01 | (A) | Pantaloni per uomo, calzoncini, calzoni sportivi e jeans | 14 [1] |

61.02 | | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini | 14 [1] |

61.03 | (A) (i) (1) | Camicie per uomo a colli fissi | 14 [1] |

| (A) (ii) | Camicie per ragazzo | 14 [1] |

| (B) | Pigiama per uomo e per ragazzo | 14 [1] |

61.07 | (A) | Cravatte | 14 [1] |

61.09 | (A) | Reggipetto | 14 [1] |

64.02 | | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce no 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: | |

| | (A)con tomaia di cuoio e suole esterne di altre materie o con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito e tomaia di altre materie: | |

| | (i)di lunghezza inferiore o uguale a 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)di lunghezza inferiore o uguale a 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)di lunghezza superiore a 26 cm | 10 [1] |

64.03 | | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero : | |

| | (A)racchiudenti cuoio: | |

| | (i)di lunghezza inferiore o uguale a 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)di lunghezza inferiore o uguale a 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)di lunghezza superiore a 26 cm | 10 [1] |

64.04 | | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) : | |

| | (A)racchiudenti cuoio: | |

| | (i)di lunghezza inferiore o uguale a 20 cm | 10 [1] |

| | (ii)di lunghezza inferiore o uguale a 26 cm | 10 [1] |

| | (iii)di lunghezza superiore a 26 cm | 10 [1] |

64.05 | | Parti di calzature (compresi le suole interne e i talloncini) in altre materie oltre al metallo: | |

| | (A)Tomaie di cuoio | 10 |

71.01 | | Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | 15 |

71.02 | (B) | Altre pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | 15 |

71.03 | (B) | Altre pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | 15 |

71.12 | | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | 15 |

71.13 | | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi e metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | 15 |

71.14 | | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | 15 |

71.15 | | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme) di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | 15 |

83.13 | (A) | Capsule a corona di metalli comuni | 14 [1] |

84.12 | | Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità: | |

| | (A)di tipo per uso domestico | 5 |

85.15 | | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando: | |

| | (C)altri: | |

| | (1)apparecchi radio | 5 |

| | (2)radiogrammofoni | 5 |

| | (3)apparecchi riceventi di televisione | 5 |

| | (4)altri | 5 |

85.21 | | Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas, (compresi i tubi raddrizzatori a vapore di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati: | |

| | (B)altri | 5 |

87.02 | (B) | Altri autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci | 15 [1] |

87.03 | (B) | Altri autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve, automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili | 15 |

87.04 | (B) | Altri telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore | 15 |

87.05 | | Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine | 15 |

89.01 | (B) | Altre navi non comprese nelle altre voci del capitolo 89 | 14 |

91.01 | | Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) : | |

| | (A)orologi d'oro, d'argento o di platino (compresi quelli di metalli placcati o ricoperti di tali metalli) | 15 |

91.09 | | Casse per orologi e loro parti: | |

| | (A)d'oro, d'argento o di platino (compresi quelli ricoperti o placcati di tali metalli) | 15 |

92.11 | | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, giraftlm e giratili, con o senza lettore di suono | 4 |

Capitolo 93 | | Armi e munizioni | 15 |

94.01 | (C) | Altri mobili per sedersi e loro parti | 15 |

94.03 | (B) | Altri mobili di legno e loro parti | 15 |

Capitolo 95 | | Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) | 15 |

97.04 | | Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobili ed i tavoli speciali per case da giuoco) : | |

| (A)apparecchi del tipo azionato a moneta o a gettone, usati in caffè, fiere, ecc, per giuochi di abilità o di fortuna (per esempio, bigliardini di vario tipo) ed apparecchi per vari giuochi (calcio, tiro a segno, ecc.) | 14 |

98.03 | | Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05: | |

| (A)d'oro, d'argento o di platino, oppure placcati di tali metali | 15 |

98.14 | | Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature | 14 |

ELENCO B

relativo all'articolo 3, paragrafo 2

N. della tariffa doganale maltese | Designazione delle merci |

02.01 | | Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate |

02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati |

02.03 | | Fegati di volatili freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia |

02.04 | | Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate |

02.06 | (A) | Pancetta affumicata (Bacon) |

| (B) | Prosciutto secco, salato o affumicato |

| (D) | Altre carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate |

04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : |

| | (A)liquidi o semisolidi, non zuccherati |

| | (B)liquidi o semisolidi, zuccherati |

04.03 | (A) | Burro confezionato per la vendita al minuto |

07.01 | | Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: |

| | (A)Patate: |

| | (1)per il consumo |

| | (B)Pomodori: |

| | (1)dal 1o maggio al 31 dicembre |

| | (C)Cipolle |

| | (D)Agli |

| | (E)Piselli freschi |

| | (F)Fagiolini |

| | (G)Fagioli "Kidney beans" |

| | (H)Altri |

07.02 | (A) | Piselli surgelati |

| (B) | Altri ortaggi e piante mangerecce, surgelati |

15.13 | (A) | Margarina |

16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue |

16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: |

| | (A)"Corned beef" |

| | (C)Altri |

17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: |

| | (A)Confezionati per la vendita al minuto |

| | (B)Alla rinfusa: |

| | (1)greggio |

| | (2)raffinato |

19.07 | | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta |

19.08 | (A) | Biscotti diversi dai "cream crackers" |

| (B) | "Cream crackers" |

| (C) | Prodotti della panetteria, della pasticceria ed altri prodotti della panetteria fine |

20.02 | (A) | Estratto e salsa di pomodoro o pomodori altrimenti conservati |

20.07 | (C) | Mosti d'uva, non fermentati |

21.07 | (D) | Edulcoranti (per esempio, saccarina, ecc.) in compresse o in qualsiasi altra forma |

22.03 | | Birra : |

| | (A)Birra importata in serbatoi o botti |

| | (B)Birra importata in bottiglie e lattine, soggetta ad ulteriore dazio per ettolitro |

22.04 | | Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole |

22.05 | | Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) : |

| | (A)importati in botti o serbatoi |

| | (2)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

| | (3)con gradazione alcolica effettiva superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

22.06 | | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche: |

| | (A)importati in botti o serbatoi: |

| | (2)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

| | (3)con gradazione alcolica effettiva superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

22.07 | (B) | Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele) : |

| | (A)importati in botti o serbatoi: |

| | (2)con gradazione alcolica effettiva non superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

| | (3)con gradazione alcolica effettiva superiore a 24o (alla temperatura di 20o C) |

22.08 | | Alcole etilico non denaturato di 80o e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione |

| | (A)alcoli denaturati con alcole metilico |

24.02 | | Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: |

| | (A)Sigarette |

| | (B)Sigari e sigaretti |

| | (C)Altri tabacchi lavorati: |

| | (1)Tabacco da pipa, tabacco da masticare e tabacco da fiuto |

| | (2)altri, compresi il tabacco trinciato o trinciato e miscelato tuttavia non ulteriormente lavorato |

27.10 | | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: |

| | (B)Oli leggeri con una densità fino a 0,780 escluso, ad una temperatura di 15,5o C (tale densità comprende carburante per autoveicoli) |

| | (C)Oli con una densità fra 0,780 e 0,810 escluso, ad una temperatura di 15,5o C (tale densità comprende oli per uso domestico — Kerosene — combustibili per turboreattori ed essenza di trementina artificiale) |

| | (D)Oli con una densità compresa fra 0,810 e 0,900 escluso, ad una temperatura di 15,5o C (tale densità comprende i cosiddetti oli e gas diesel) |

27.11 | | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: |

| | (A)Propano e butano |

36.06 | (A) | Fiammiferi (in confezioni fino a 20 pezzi) |

| (B) | Fiammiferi (in confezioni di più di 20 pezzi) |

44.15 | | Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato |

44.16 | | Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune |

44.17 | | Legno detto "migliorato", in pannelli, tavole, blocchi e simili |

44.18 | | Legno detto "artificiale" o "ricostituito" formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili |

48.07 (A) | | Carta per imballaggio stampata di larghezza non superiore a 102 cm |

64.01 | | Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica artificiale |

64.02 | | Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: |

| | (B)altre |

64.03 | (B) | Altre calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero |

64.04 | (B) | Altre calzature con suole esterne di altra materia (corda, cartone, tessuti, feltro, ecc.) |

73.10 | | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: |

| | (A)Barre e tondini da cemento del diametro di 6 — 26 mm (questi limiti compresi) |

| | (1)Tondini e ovali, deformati o no e quadrati ritorti, di acciaio Thomas ordinario o equivalente o di acciaio dolce BSS o equivalente |

| | (2)Altri |

97.04 | | Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco): |

| | (B)Carte da gioco |

98.10 | | Accenditori e apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore ecc.), e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini |

[1] Per le seguenti voci la riduzione del dazio specifico non può superare:

--------------------------------------------------

Protocollo

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originali" e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari"

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, sono considerati:

1. come prodotti originari della Comunità, a condizione che siano stati trasportati direttamente in Malta ai sensi dell'articolo 5:

a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri;

b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari di Malta;

2. come prodotti originari di Malta, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Malta;

b) i prodotti ottenuti in Malta e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità.

I prodotti di cui all'elenco C sono temporaneamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" negli Stati membri o in Malta:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;

g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;

h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dagli animali o dai prodotti indicati alle lettere da a) a g) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci doganali si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in Malta ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

- da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro d'esportazione in Malta o da Malta nello Stato membro d'importazione:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti;

b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti o con un trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento o il trasbordo si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o in Malta.

Non sono considerati interruzione del trasporto diretto i trasbordi effettuati nei porti situati nei territori diversi da quelli delle parti contraenti, quando tali trasbordi siano dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini.

TITOLO II

Disposizioni relative all'attuazione di metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I "prodotti originari" ai sensi del presente Protocollo sono ammessi nello Stato membro d'importazione o in Malta al beneficio delle disposizioni dell'Accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.M. 1 rilasciato dalle autorità doganali di Malta o dello Stato membro.

Tuttavia, quelli tra detti prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e che il valore non superi mille unità di conto per spedizione, sono ammessi al beneficio delle disposizioni dell'Accordo nello Stato membro o in Malta se accompagnati da un formulario A.M. 2.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 è vistato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 può essere vistato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore o omissione involontaria. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 può essere vistato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'Accordo.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione cui è presentata la merce.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 deve essere compilato su un modulo di cui un modello è allegato al presente Protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di cm 21 x 29,7 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2 oppure tra 25 e 30 grammi se è impiegata carta aerea. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri e Malta possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modello deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consenta l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importazione certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Articolo 12

Il formulario A.M. 2, di cui un modello è allegato al presente Protocollo, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo, in conformità delle disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A.M. 2 comporta due fogli, ognuno dei quali ha il formato di 21 × 14,8 cm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2. Sulla prima facciata di ogni foglio deve essere impressa una diagonale formata da tre linee blu larghe mm 3 ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A.M. 2 può essere perforato meccanicamente, in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e della parte del certificato da apporre sulla spedizione. La facciata posteriore di tale ultima parte può essere gommata.

Gli Stati membri e Malta possono riservarsi la stampa di tale modulo oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consenta l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.M. 2. Dopo aver riempito o sottoscritto i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio del formulario A.M. 2 sull'involucro esterno della spedizione.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dal compimento delle altre formalità previste dalle disposizioni doganali o postali.

Articolo 14

Salvo il sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro o di Malta ammettono al beneficio delle disposizioni dell'Accordo le merci contenute in un pacco munito di una etichetta A.M. 2.

A titolo di sondaggio o in caso di dubbi sulla regolarità dell'operazione, le autorità doganali dello Stato membro o di Malta possono chiedere un controllo alle autorità doganali di Malta o dello Stato membro, trasmettendo a tal fine il primo foglio del formulario A.M. 2 contenuto nel pacco e sospendere, in attesa dei risultati della verifica, l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In tal caso, lo svincolo delle merci è tuttavia consentito all'importatore, fatte salve le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 15

1. Gli Stati membri e Malta ammettono come prodotti originari al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione A.M. 1 o compilare un formulario A.M. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatati o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 16

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri e Malta si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione A.M. 1 e delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.M. 2.

Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, ed in particolare di quelle del presente Titolo, affinchè i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile negli Stati membri e in Malta.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 17

Gli Stati membri e Malta adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci A.M. 1 possano essere presentati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 18

Malta, gli Stati membri e la Comunità adottano, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 19

Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci A.M. 1 e il modello del formulario A.M. 2 fanno parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 20

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo si trovino in viaggio o che, in uno Stato membro o in Malta, si trovino in regime di deposito provvisorio, in regime di deposito doganale o in regime di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo purché, entro un termine di due mesi a decorrere da quella data, vengano prensentati ai servizi doganali del paese d'importazione un certificato A.M. 1 redatto a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione, nonché documenti che comprovino il trasporto diretto.

--------------------------------------------------

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articolo 1:

L'espressione "negli Stati membri" o "in Malta" comprende anche le acque territoriali, nonché le navi operanti in alto mare, comprese le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, a condizione che le stesse rispondano a tutte le condizioni indicate dalla nota esplicativa 4.

Nota 2 — ad articolo 1:

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Malta non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di Stati terzi.

Nota 3 — ad articolo 1:

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 — ad articolo 2, lettera f):

L'espressione "loro navi" si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Malta;

- che battono bandiera di uno Stato membro o di Malta ;

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri e di Malta o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio d'amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri e di Malta e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, a collettività pubbliche o a cittadini di tali Stati;

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri e di Malta;

- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini degli Stati membri e di Malta.

Nota 5 — ad articolo 4:

Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più imprese, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

Nota 6 — ad articolo 8:

Quando un certificato di circolazione A. M. 1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da Malta e riesportati tali e quali, i nuovi certificati rilasciati dal paese di riesportazione debbono obbligatoriamente indicare il paese nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

Nota 7 — ad articolo 13:

Dopo aver compilato il formulario A. M. 2 l'esportatore apporrà la menzione "A. M. 2" seguita dal numero di serie del formulario utilizzato, sia sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M, sia nella casella "Osservazioni" delle dichiarazioni in dogana CP 3 o CP 3 M.

--------------------------------------------------

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti | Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di "prodotti originari" | Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di "prodotti originari" |

Voce della tariffa doganale | Designazione |

Tutte le voci della tariffa doganale | Tutti i prodotti | 1.Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci du- rante il loro trasporto e ma- gazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refri- gerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le ope- razioni similari)2.Le semplici operazioni di spol- veratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, as- sortimento (inclusa la compo- sizione di serie di merci), la- vaggio, verniciatura, riduzione in pezzi3.a) il cambio dell'imballaggio, nonché le divisioni e le riunioni di colli;b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc, ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio4.L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari5.La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di associa- zione per poter essere considerati come originari o della Comunità, o di Malta6.La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo7.Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra8.La macellazione degli animali | |

02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |

03.02 | Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di pesci | |

04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |

04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |

04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |

07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |

07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immerci in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01 | |

07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |

08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |

08.11 | Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell' acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso | |

08.12 | Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |

11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |

11.02 | Semole, semolini; cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati | Fabbricazione a partire da cereali | |

11.03 | Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05 | Fabbricazione a partire da legumi secchi | |

11.04 | Farine delle frutta comprese nel capitolo 8 | Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8 | |

11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |

11.06 | Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06 | |

11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |

11.08 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |

11.09 | Glutine e farina di glutine, anche torrefatti | Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali | |

15.01 | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |

15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05 | |

15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi | |

15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2 | |

ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |

16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |

16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |

16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |

16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |

17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie | |

17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 | |

17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto | |

18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17 o per la quale è stato utilizzato cacao in grani il cui valore supera il 40 % del valore del prodotto finito | |

19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri | |

19.03 | Paste alimentari | | Ottenute a partire da grano duro |

19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

19.05 | Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura : "puffed-rice", "corn-flakes" e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, piante mangerecce e frutta, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |

20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi e piante mangerecce, freschi o congelati | |

20.03 | Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri | | Fabbricazione a partire dalle frutta "originarie" del capitolo 8 e dei prodotti "originari" del capitolo 17 |

20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | | Fabbricazione a partire da frutta e prodotti "originari" del capitolo 17 |

ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | | Fabbricazione a partire da frutta e prodotti "originari" del capitolo 17 |

20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: | | |

| A.Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate | | Fabbricazione senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati "prodotti originari" delle voci 08.01, 08.05 e 12.01 il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito |

| B.altri | | Fabbricazione a partire da "prodotti originari" dei capitoli 8, 17 e 22 |

ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | | Fabbricazione a partire dai prodotti "originari" dei capitoli 8 e 17 |

ex 21.01 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche | |

ex 22.06 | Vermut | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |

22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80o e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |

22.09 | Alcole etilico non denaturato di neno di 80 o ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |

22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |

23.04 | Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

23.07 | Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |

ex 24.02 | Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono prodotti "originari" |

ex 28.13 | Acido bromidrico | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01 | |

ex 28.19 | Ossido di zinco | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01 | |

28.27 | Ossido di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01 | |

ex 28.28 | Idrossido di litio | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42 | |

ex 28.29 | Fluoruro di litio | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42 | |

ex 28.30 | Cloruro di litio | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42 | |

ex 28.33 | Bromuri | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13 | |

ex 28.38 | Solfato d'alluminio | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20 | |

ex 28.42 | Carbonato di litio | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28 | |

ex 29.02 | Bromuri organici | Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13 | |

ex 29.02 | Diclorodifeniltricloroetano | | Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo |

ex 29.35 | Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina | | Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina |

ex 29.35 | Vinilpiridina | | Trasformazione dell'aldeide acetica in picoline e trasformazione delle picoline in vinilpiridina |

ex 29.38 | Acido nicotinico (vitamina PP) | | Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico |

ex 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, contenenti antibiotici | Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce n. 29.44 | |

31.05 | Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cuivalore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

32.06 | Lacche coloranti | Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci nn. 32.04 e 32.05 | |

32.07 | Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti" | Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato | |

35.05 | Destrine e colle di destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola | Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi | |

38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

38.12 | Bozzime preparate, appretti pre-parati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell' industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

38.13 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

38.15 | "Acceleranti di vulcanizzazione" preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi : gli oli di flemma e l'olio di Dippel,gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; gli esteri degli acidi naftenici,gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; gli esteri degli acidi solfonaftenici,i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o d'etanolammine; gli acidi solfinici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali,le miscele di alchileni,gli alchilibenzoli o alchilnaftaline, in miscele,gli scambiatori di ioni,i catalizzatori,le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche,i cementi, malte e composizioni simili, refrattari,gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas, | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 38.19 (seguito) | i carboni (esclusi quelli di grafite artificiale del n. ex38.01) in composizioni metallografitiche o altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti | | |

ex 39.02 | Polimeri | Tutte le fabbricazioni a partire dai monomeri del capitolo 29 | |

39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso | Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali | |

40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette "me-scole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

41.02 | Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso | Concia di pelli gregge del n. 41.01 | |

41.03 | Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso | Concia di pelli gregge del n. 41.01 | |

41.04 | Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso | Concia di pelli gregge del n. 41.01 | |

41.05 | Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso | Concia di pelli gregge del n. 41.01 | |

41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito |

43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02) | |

44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure |

45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01 |

48.06 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |

48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |

48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

50.04 | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01 |

51.03 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

51.04 | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

53.06 | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da lana in massa |

53.07 | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da lana in massa |

53.08 | Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02 |

53.09 | Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati |

53.10 | Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04 |

53.11 | Tessuti di lana o di peli fini | | Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso |

54.04 | Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 54.01 e 54.02 |

54.05 | Tessuti di lino o di ramié | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02 |

55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03 |

55.06 | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03 |

55.07 | Tessuti di cotone a punto di garza | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |

55.08 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |

55.09 | Altri tessuti di cotone | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04 |

56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

56.02 | Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

56.05 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

56.06 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

56.07 | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 |

57.09 | Tessuti di canapa | | Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01 |

57.10 | Tessuti di juta | | Ottenuti a partire dalla juta greggia |

57.11 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 57.02 e 57.04 |

58.01 | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, da) 57.01 al 57.04 incluso |

58.02 | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso |

58.04 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05 | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso |

58.05 | Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso |

58.06 | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso |

58.08 | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso |

ex 58.09 | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi a macchina, in pezza, in strisce e in motivi | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso |

59.04 | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |

59.05 | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate, reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

59.06 | Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Ottenuti a partire da filati |

59.08 | Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali | | Ottenuti a partire da filati |

59.09 | Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio | | Ottenuti a partire da filati |

59.10 | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Ottenuti a partire da filati |

59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |

59.12 | Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | | Ottenuti a partire da filati |

59.13 | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | | Ottenuti a partire da filati semplici |

59.15 | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Ottenuti a partire da filati semplici |

59.16 | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Ottenuti a partire da filati semplici |

59.17 | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso |

Capitolo 60 | Maglierie : | | |

di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco | | Ottenute a partire da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03, da paste tessili o da prodotti chimici |

altre | | Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate |

61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo | | Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi |

61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi |

61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi |

61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi |

61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino | | Ottenuti a partire da filati |

61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili | | Ottenuti a partire da filati |

61.07 | Cravatte | | Ottenute a partire da filati |

61.08 | Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna | | Ottenuti a partire da filati |

61.09 | Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Ottenuti a partire da filati |

61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia | | Ottenuti a partire da filati |

61.11 | Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario; sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. | | Ottenuti a partire da filati |

ex 62.01 | Coperte diverse da quelle a riscaldamento elettrico | | Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso |

62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi |

62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Ottenuti a partire da filati |

62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Ottenuti a partire da filati semplici greggi |

62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

64.01 | Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

ex 64.02 | Calzature con tomaia di cuoio naturale | Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

ex 64.02 | Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale | Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

64.03 | Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero | Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

64.04 | Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti | | Ottenuti a partire da fibre |

65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti | | Ottenuti a partire da filati |

66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 68.04 ex 68.05 ex 68.06 | } | Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio | Tutte le fabbricazioni a partire dai carburi di silicio (voce n. ex 28.56) | |

ex 70.07 | Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.) ; vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |

70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |

70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |

71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semi-prezione (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08 | |

73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08 | |

74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.07 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.12 | Reti di sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.13 | Catene, catenelle e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.14 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.15 | Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi zionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nicholio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

75.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.06 | Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.08 | Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.) di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.13 | Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.14 | Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico o loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

77.02 | Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

77.03 | Altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2 | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti; stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

79.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

79.03 | Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

79.05 | Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m2 | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non compreso il supporto) ; polveri e pa-gliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, mani-cotti, flange, ecc), di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare | | Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

82.06 | Coltelli e lame tranciami per macchine ed apparecchi meccanici | | Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

exCapitolo 84 | Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi il ma-teriale, le macchine e gli apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e le macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex n. 84.41) | | Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | | Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione : che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati [1] per il montaggio della testa (motore escluco) sia rappresentato da prodotti "originari"e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti "originari" |

ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15 | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari"e che tutti i transistori siano dei prodotti "originari" |

85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n. 87.09 | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26 | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

90.07 | Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che il 50 %, in valore, sia rappresentato da prodotti "originari" |

90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui va-lore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08 | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 4O % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari" |

ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono e in televisione, mediante processo magnetico, loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11 | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto finito |

92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico | | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione : che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [1] sia rappresentato da prodotti "originari"e che tutti i transistori utiliz-zati siano dei prodotti "originari" |

ex 93.07 | Pallini da caccia | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

96.02 | Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi, di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

98.08 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri, inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 98.15 | Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12 |

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti | Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di "prodotti originari" |

Voce della tariffa doganale | Designazione |

| | | L'incorporazione di parti e pezzi staccati "non originari" nelle macchine e apparecchi dei Capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di "prodotti originari" per tali prodotti se il valore di queste parti e pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito |

ex 15.10 | | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |

ex 21.03 | | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |

ex 22.09 | | Whisky con tenore in alcole inferiore a 50o | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale il 15 % al massimo del valore del prodotto finito è costituito da prodotti non originari |

ex 25.09 | | Terre coloranti calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |

ex 25.15 | | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |

ex 25.16 | | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi sgrossati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |

ex 25.18 | | Dolomite calcinata, pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |

ex 33.01 | | Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati | Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi |

ex 38.05 | | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |

ex 38.07 | | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione, comportante la distillazione e la raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |

ex 40.01 | | Lastre "crêpe" di gomma per suole | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale |

ex 40.07 | | Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi |

ex 41.01 | | Pelli di ovini senza vello | Slanatura di pelli di ovini |

ex 41.03 | | Pelli di meticci delle Indie, riconciate | Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate |

ex 41.04 | | Pelli di capre delle Indie, riconciate | Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplice-mente conciate |

ex 43.02 | | Pelli da pellicceria confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |

ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07 | } | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento ("épincetage"), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito |

ex 68.03 | | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |

ex 68.13 | | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |

ex 68.15 | | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di prodotti di mica |

ex 70.10 | | Bottiglie e boccette sfaccettate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 70.13 | | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce no 70.19, sfaccettati | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 70.20 | | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |

ex 71.02 | | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge |

ex 71.03 | | Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge |

ex 71.05 | | Argento e sue leghe, (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |

ex 71.06 | | Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |

ex 71.07 | | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |

ex 71.08 | | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battiture e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |

ex 71.09 | | Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi |

ex 71.10 | | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |

73.15 | | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso | Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie: 1.Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni;2.Sbozzi di forgia;3.Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti;4.Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati ;5.Nastri;6.Lamiere;7.Fili nudi o rivestiti esclusi i fili isolati per l'elettricità. |

ex 74.01 | | Rame da affinazione (blisters ed altri) | Conversione di metalline cuprifere |

ex 74.01 | | Rame raffinato | Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |

ex 74.01 | | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |

ex 75.01 | | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline "speiss" ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |

ex 77.04 | | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 81.01 | | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito |

ex 81.02 | | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 81.03 | | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

ex 81.04 | | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

84.06 | | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

ex 84.08 | | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati [2] sia rappresentato da prodotti originari |

ex 84.41 | | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti o dei pezzi staccati "non originari" il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati [2] per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti "originari"che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti "originari" |

ex 95.01 | | Lavori di tartaruga | Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata |

ex 95.02 | | Lavori di madreperla | Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata |

ex 95.03 | | Lavori d'avorio | Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato |

ex 95.04 | | Lavori d'osso | Fabbricazione a partire dall'osso lavorato |

ex 95.05 | | Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati |

ex 95.06 | | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate |

ex 95.07 | | Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati |

ex 98.11 | | Pipe, comprese le teste | Fabbricazione a partire dagli sbozzi |

ELENCO C

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo

Voce della tariffa doganale | Designazione |

ex 27.07 | | Oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 del Capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250o C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |

27.09 a 27.16 | } | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali |

ex 29.01 | | Idrocarburi aciclici,cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni,benzolo, toluolo,siloli destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |

ex 34.03 | | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |

ex 34.04 | | Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi |

ex 38.14 | | Additivi preparati per lubrificanti |

ex 38.19 | | Alchilideni in miscela |

[1] Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:a)per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;b)per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo determinante:il valore dei prodotti importati,il valore dei prodotti di origine indeterminata.

[2] Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:a)per le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile e pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;b)per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo determinante:il valore dei prodotti importati,il valore dei prodotti di origine indeterminata.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Atto finale

I plenipotenziari

del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

e

del governo di Malta,

dall'altra,

riuniti a La Valletta, il cinque dicembre millenovecentosettanta,

per la firma dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta,

hanno, al momento di firmare questo Accordo,

- adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti qui di seguito elencate:

1. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento maltese,

2. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione,

3. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'Accordo,

4. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I,

- e préso atto delle dichiarazioni della delegazione di Malta qui di seguito elencate:

1. Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 3 dell'allegato II,

2. Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 6 dell'allegato II.

Le dichiarazioni di cui sopra sono allegate al presente Atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni saranno sottoposte, ove occorra, alle procedure necessarie ad assicurare la loro validità, alle stesse condizioni dell'Accordo.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du present Acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below the Final Act.

Geschehen zu Valletta am fünften Dezember neunzehnhundertsiebzig.

Fait à La Valette, le cinq décembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a La Valletta, il cinque dicembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Valletta, de vijfde december negentienhonderdzeventig.

Done at Valletta on this fifth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy.

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

For the Council of the European Communities,

Sigismund von Braun

Franco Maria Malfatti

Mit dem Vorbehalt, daß für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft erst dann endgültig eine Verpflichtung besteht, wenn sie der anderen Vertragspartei notifiziert hat, daß die durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgeschriebenen Verfahren, namentlich die Anhörung des Europäischen Parlaments, stattgefunden haben.

Sous réserve que la Communauté economique européenne ne sera définitivement engagée qu'après notification à l'autre partie contractante de l'accomplissement des procédures requises par le traité instituant la Communauté economique européenne et notamment la consultation de l'Assemblée.

Con riserva che la Comunità economica europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo la notifica all'altra parte contraente dell'espletamento delle procedure richieste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, dell'avvenuta consultazione del Parlamento europeo.

Onder voorbehoud dat de Europese Economische Gemeenschap eerst definitief gebonden zal zijn na kennisgeving aan de andere Overeenkomstsluitende Partij van de vervulling der door het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vereiste procedures, met name van de raadpleging van het Europese Parlement.

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Party has been notified hat the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community, and, in particular, consultation of the European Parliament, have been completed.

Im Namen der Regierung Maltas,

Pour le Gouvernement de Malte,

Per il governo di Malta,

Voor de Regering van Malta,

For the Government of Malta,

Giorgio Borg Olivier

--------------------------------------------------

ALLEGATO

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla cooperazione e ai contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento maltese

Le parti contraenti convengono di prendere ogni misura opportuna al fine di facilitare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento maltese.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle modificazioni delle tariffe doganali e dei regimi d'importazione

Le parti contraenti convengono di comunicarsi senza indugio qualsiasi modificazione apportata alle rispettive tariffe doganali, nonché alle rispettive regolamentazioni del commercio d'importazione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'Accordo

1. Malta prevede di realizzare gradualmente, nel corso della seconda tappa dell'Accordo, l'instaurazione di un'unione doganale con la Comunità. A tale effetto i prodotti indicati nell'elenco A dell'allegato II dell'Accordo formeranno oggetto, dall'inizio della seconda tappa, di una riduzione iniziale nei confronti della Comunità per il 35 % almeno dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente.

2. La Comunità prevede di accordare a Malta, all'inizio della seconda tappa, l'esenzione dai dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente per i prodotti di cui all'articolo 1 dell'allegato I dell'Accordo.

3. Le modalità di adozione della tariffa doganale comune da parte di Malta, l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative applicati nei confronti della Comunità, le disposizioni complementari per la buona esecuzione dell'unione doganale, nonché le modalità particolari per le importazioni, nella Comunità, di prodotti agricoli, modalità che terranno conto della politica agricola comune di quest'ultima, saranno precisate al momento dei negoziati in vista del passaggio alla seconda tappa.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 2 dell'allegato I

Le parti contraenti, prendendo in considerazione l'impegno assunto da Malta di applicare la tariffa doganale comune nel corso della seconda tappa dell'Accordo, hanno convenuto che, per l'attuazione del Protocollo relativo alla definizione dei prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, le disposizioni particolari che figurano nell'elenco A di tale Protocollo non si applicano, per la durata della prima tappa, alle importazioni effettuate alle condizioni previste nell'articolo 2 dell'allegato I, dei prodotti delle voci 56.04 (fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali, continui o in fiocco, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura) e 61.01 (indumenti esterni per uomo e per ragazzo).

Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 3 dell'allegato II

Il governo di Malta, si dichiara disposto ad apportare, entro la fine della prima tappa dell'Accordo, le modifiche necessarie alla tariffa doganale maltese, per distinguere i dazi doganali dalle tasse connesse al regime fiscale interno ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

Dichiarazione della delegazione maltese relativa all'articolo 6 dell'allegato II

Il governo di Malta si dichiara disposto ad adottare le misure necessarie al fine di ottenere che, nel corso della prima tappa dell'Accordo, le importazioni ancora sottoposte a restrizioni quantitative siano liberalizzate il più presto possibile e nella massima misura compatibile con il buono sviluppo dell'economia maltese.

Si dichiara inoltre disposto a vigilare che, al momento dell'importazione dei prodotti ancora sottoposti alle restrizioni quantitative, siano rispettate le condizioni normali di concorrenza.

--------------------------------------------------