21970A1123(01)

Protocollo addizionale e protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore - Atto final - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/12/1972 pag. 0004 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0133
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 2 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0215
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0215
L 361 31/12/1977 P. 0060 EN DK


PROTOCOLLO ADDIZIONALE

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia prevede una fase transitoria dell'Associazione dopo la fase preparatoria,

COSTATANDO che la fase preparatoria ha contribuito, in larga misura e in conformità degli obiettivi dell'Accordo di Associazione, al rinforzamento tra la Comunità economica europea e la Turchia delle relazioni economiche in generale e alla espansione degli scambi commerciali in particolare,

RITENENDO che esistono le condizioni per passare alla fase transitoria,

DECISI a definire, in forma di protocollo addizionale, le disposizioni relative alle condizioni, alle modalità e ai ritmi di realizzazione di detta fase transitoria,

CONSIDERANDO che nel corso della fase transitoria, le parti contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati, l'attuazione progressiva di un'unione doganale fra la Turchia e la Comunità nonché il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S.E. Pierre HARMEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S.E. Walter SCHEEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S.E. Maurice SCHUMANN,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S.E. Mario PEDINI,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S.E. Gaston THORN,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S.E.J.M.A.H. LUNS,

Ministro degli affari esteri;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S.E. Walter SCHEEL,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

S.E. Franco Maria MALFATTI,

Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S.E. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti allegate all'Accordo di Associazione:

Articolo 1

Con il presente protocollo sono stabilite le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2

1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano:

a) alle merci prodotte nella Comunità o in Turchia, comprese quelle ottenute in tutto od in parte da prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o in Turchia;

b) alle merci in provenienza da paesi terzi che si trovino in libera pratica nella Comunità o in Turchia.

2. Sono considerati in libera pratica nella Comunità o in Turchia i prodotti provenienti da paesi terzi, per i quali siano state adempiute nella Comunità o in Turchia le formalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

3. Le merci importate da paesi terzi nella Comunità o in Turchia con un regime doganale particolare a causa della loro origine o provenienza, non possono ivi considerarsi in libera pratica quando siano riesportate nell'altra parte contraente. Tuttavia il consiglio di Associazione può apportare deroghe a tale norma alle condizioni che esso determina.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo alle merci esportate dalla Comunità o dalla Turchia a partire dalla data della firma del presente protocollo.

Articolo 3

1. Le disposizioni del capitolo I, sezione I, e del capitolo II del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunità o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunità o in Turchia. L'ammissione di dette merci al beneficio di queste disposizioni è tuttavia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione. Questa percentuale, fissata dal consiglio di Associazione per ogni periodo da esso prestabilito, è in rapporto alla riduzione tariffaria concessa alle merci in questione nello Stato di importazione. Il consiglio di Associazione determina anche le modalità di riscossione del prelievo di compensazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti prima del 1º luglio 1968, in materia, negli scambi tra gli Stati membri.

2. Tuttavia, il prelievo di compensazione non viene riscosso all'atto dell'esportazione dalla Comunità o dalla Turchia delle merci ottenute alle condizioni di cui al presente articolo, fino a quando per la maggioranza delle merci importate nell'altra parte contraente, la riduzione dei dazi doganali non superi il 20 %, tenendo conto dei vari ritmi di riduzione tariffaria fissati dal presente protocollo.

Articolo 4

Il consiglio di Associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.

Articolo 5

1. Ciascuna parte contraente la quale ritenga che delle disparità derivanti dall'applicazione dei dazi doganali o delle restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente, nonché di ogni altra misura di politica commerciale, minaccino di provocare deviazioni di traffico o causare difficoltà economiche nel suo territorio può adire il consiglio di Associazione, che all'occorrenza raccomanda i metodi atti ad evitare i danni che possono derivarne.

2. Se si manifestano deviazioni di traffico o difficoltà economiche e la parte interessata ritiene necessaria una azione immediata, può prendere essa stessa le necessarie misure di salvaguardia notificandole senza indugio al consiglio di Associazione, il quale può decidere se detta parte debba modificarle o sopprimerle.

3. Devono essere scelte con precedenza le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e in particolare lo sviluppo normale degli scambi.

Articolo 6

Nel corso della fase transitoria, le parti contraenti procedono nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, tenendo conto dei ravvicinamenti già operati dagli Stati membri della Comunità.

CAPITOLO I

UNIONE DOGANALE

Sezione I

Abolizione dei dazi doganali fra la Comunità e la Turchia

Articolo 7

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione ed all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Tuttavia il consiglio di Associazione può autorizzare le parti contraenti ad introdurre nuovi dazi doganali all'esportazione o tasse di effetto equivalente, se ciò risulta necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Articolo 8

I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la Comunità e la Turchia, sono progressivamente aboliti alle condizioni stabilite negli articoli da 9 a 11.

Articolo 9

All'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni in provenienza dalla Turchia.

Articolo 10

1. Per ogni prodotto, il dazio di base sul quale la Turchia deve operare le successive riduzioni è costituito dal dazio effettivamente applicato nei riguardi della Comunità alla data della firma del presente protocollo.

2. Il ritmo delle riduzioni che la Turchia deve operare è determinato come segue: la prima riduzione è effettuata alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo. La seconda e la terza riduzione si operano rispettivamente tre anni e cinque anni più tardi. La quarta riduzione e le successive vengono effettuate ogni anno in modo che l'ultima riduzione intervenga alla fine del periodo transitorio.

3. Ciascuna riduzione è effettuata diminuendo del 10 % il dazio di base di ciascun prodotto.

Articolo 11

In deroga all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la Turchia abolisce progressivamente i dazi di base nei confronti della Comunità durante un periodo di ventidue anni per i prodotti che figurano all'allegato n. 3, secondo il seguente ritmo: una riduzione del 5 % di ciascun dazio è effettuata alla data d'entrata in vigore del presente protocollo. Tre altre riduzioni del 5 % si operano rispettivamente tre anni, sei anni e dieci anni più tardi.

Altre otto riduzioni del 10 % ciascuna sono effettuate rispettivamente dodici, tredici, quindici, diciassette, diciotto, venti, ventuno e ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 12

1. Al fine di proteggere lo sviluppo di una nuova industria di trasformazione non esistente in Turchia alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo o di assicurare l'espansione, prevista nel piano di sviluppo turco in corso di applicazione al momento considerato, di un'industria di trasformazione esistente, la Turchia può, durante i primi otto anni della fase transitoria, apportare all'allegato n. 3 le necessarie modifiche a condizione:

- che il complesso di tali modifiche non si riferisca ad un valore di importazione, calcolato sulla base delle cifre del 1967, superiore al 10 % delle importazioni in provenienza dalla Comunità nel corso dello stesso anno;

- che il valore delle importazioni provenienti dalla Comunità dell'insieme dei prodotti riportati nell'allegato n. 3, calcolato sempre sulla base delle cifre del 1967, non sia aumentato.

I prodotti aggiunti all'allegato n. 3 possono essere sottoposti immediatamente ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 11. Quelli che ne sono tolti sono immediatamente sottoposti ai dazi calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 10.

2. La Turchia notifica al consiglio di Associazione le misure che essa prevede di adottare in virtù delle disposizioni che precedono.

3. Allo stesso scopo contemplato al paragrafo 1 e nei limiti del 10 % delle importazioni in provenienza dalla Comunità durante il 1967, il consiglio di Associazione può autorizzare la Turchia, durante la fase transitoria, a ripristinare, aumentare o introdurre dazi doganali all'importazione per i prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 10.

Per ciascuna delle voci a cui si riferiscono, queste misure tariffarie non possono portare i dazi applicati alle importazioni in provenienza dalla Comunità ad un livello superiore al 25 % ad valorem.

4. Il consiglio di Associazione può apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Articolo 13

1. A prescindere dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11, le parti contraenti possono sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dall'altra parte, la quale deve esserne informata, segnatamente - per quanto riguarda la Turchia - per facilitare l'importazione di taluni prodotti necessari per incoraggiarne lo sviluppo economico.

2. Le parti contraenti si dichiarano disposte a ridurre i propri dazi nei confronti dell'altra parte, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli da 9 a 11, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine.

Articolo 14

Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo più rapido di quello contemplato dagli articoli 10 e 11, lo stesso ritmo sarà applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunità.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le parti contraenti aboliscono tra loro, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.

2. Fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità e la Turchia rendono noti al consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.

3. La Turchia conserva la facoltà di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 44.

4. Quando il consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al più tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo.

In via provvisoria la Turchia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del consiglio di Associazione.

Sezione II

Adozione della tariffa doganale comune da parte della Turchia

Articolo 17

L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalità, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente protocollo.

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10.

2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 20 % all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.

Articolo 18

In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalità:

1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente protocollo non si discostano più del 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11.

2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20 % la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del protocollo e quella della tariffa doganale comune.

3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 30 e del 20 % rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11.

4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

Articolo 19

1. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 10 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformità degli articoli 17 e 18.

2. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 5 % del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune.

3. Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non può dar luogo ad un ricorso all'articolo 5 da parte della Turchia.

4. La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della Comunità una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo.

Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato n. 3, tale acceleramento non può avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del consiglio di Associazione.

5. Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, o che la Turchia può mantenere provvisoriamente, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, essa è dispensata dall'applicare le disposizioni degli articoli 17 e 18. Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero all'applicazione di detti articoli.

Articolo 20

1. La Turchia ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, previa autorizzazione del consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza dai paesi con i quali la Turchia è legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi risenta in misura sensibile dell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e delle misure adottate in esecuzione del medesimo.

2. Tale autorizzazione è considerata come data quando i contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente rispondono ai seguenti requisiti:

a) il valore totale di detti contingenti non supera annualmente il 10 % del valore medio delle importazioni turche provenienti dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche, dedotte le importazioni effettuate con le risorse di cui all'allegato n. 4. L'ammontare del 10 % è diminuito dell'ammontare delle importazioni provenienti dai paesi terzi effettuate in franchigia da dazi doganali nel quadro dell'allegato n. 4;

b) per ogni prodotto, il valore d'importazione previsto nel quadro dei contingenti tariffari non supera un terzo del valore medio delle importazioni turche di questo prodotto in provenienza dai paesi terzi nel corso degli ultimi tre anni per i quali si disponga di statistiche.

3. La Turchia notifica al consiglio di Associazione le misure che essa intende adottare in conformità del paragrafo 2.

Alla fine della fase transitoria, il consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del paragrafo 2 debbano essere abolite o modificate.

4. In nessun caso il dazio di un contingente tariffario può essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla Turchia alle importazioni provenienti dalla Comunità.

CAPITOLO II

ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA LE PARTI CONTRAENTI

Articolo 21

Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 22

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente.

2. Tuttavia, per quanto riguarda la Turchia, tale obbligo si applica, all'entrata in vigore del presente protocollo, soltanto al 35 % delle sue importazioni private in provenienza dalla Comunità durante il 1967. Questa percentuale è portata a 40, 45, 60 e 80 % rispettivamente tre, otto, tredici e diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

3. Sei mesi prima di ciascuna delle tre ultime scadenze, il consiglio di Associazione esamina le conseguenze dell'aumento dell'aliquota di liberalizzazione sullo sviluppo economico della Turchia e, se del caso, decide, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico accelerato della Turchia, di rinviare la scadenza per un periodo di tempo che esso stesso fissa.

In mancanza di una decisione al riguardo, la scadenza è rinviata di un anno. La procedura d'esame è ripresa nuovamente sei mesi prima della scadenza di questo termine. Un secondo rinvio di un anno interviene se nuovamente il consiglio di Associazione non prende una decisione.

Al termine di questo secondo periodo, la maggiorazione dell'aliquota di liberalizzazione è applicata dalla Turchia, salvo decisione contraria del consiglio di Associazione.

4. L'elenco dei prodotti in provenienza dalla Comunità, la cui importazione è liberalizzata in Turchia, è notificato alla Comunità al momento della firma del presente protocollo. Questo elenco è consolidato nei confronti della Comunità. Gli elenchi dei prodotti liberalizzati a ciascuna delle scadenze contemplate dal paragrafo 2, sono notificati alla Comunità e consolidati nei confronti della medesima.

5. La Turchia può ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati, ma non consolidati a norma del presente articolo, a condizione di aprire, a favore della Comunità, contingenti almeno pari al 75 % della media delle importazioni in provenienza dalla Comunità effettuate durante gli ultimi tre anni che precedono tale ripristino. Questi contingenti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4.

6. In nessun caso la Turchia applica alla Comunità un trattamento meno favorevole di quello riservato ai paesi terzi.

Articolo 23

Le parti contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere più severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 24

La Comunità abolisce, all'entrata in vigore del presente protocollo, tutte le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Turchia. Questa liberalizzazione viene consolidata nei confronti della Turchia.

Articolo 25

1. La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Comunità alle condizioni determinate nei paragrafi seguenti.

2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sono aperti contingenti all'importazione a favore della Comunità per ciascuno dei prodotti non liberalizzati in Turchia. Detti contingenti sono fissati in un ammontare pari alla media delle importazioni in provenienza dalla Comunità realizzate nel corso degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche, fatta deduzione delle importazioni realizzate:

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti di investimento;

b) senza concessione di divise;

c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri.

3. Quando per un prodotto non liberalizzato le importazioni provenienti dalla Comunità effettuate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, non raggiungono il 7 % delle importazioni totali di tale prodotto, un contingente pari al 7 % di tali importazioni è fissato un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia aumenta il complesso dei contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno il 10 % del loro valore totale e di almeno il 5 % del valore del contingente relativo a ciascun prodotto. Ogni due anni, questi valori sono aumentati nelle stesse proporzioni rispetto al periodo precedente.

5. A decorrere dal tredicesimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun contingente è aumentato, ogni due anni, di almeno il 20 % rispetto al periodo precedente.

6. Quando per un prodotto non liberalizzato non è stata effettuata nessuna importazione in Turchia durante il primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le modalità d'apertura e d'ampliamento di un contingente sono fissate dal consiglio di Associazione.

7. Quando il consiglio di Associazione costata che nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state sensibilmente inferiori al contingente aperto, questo contingente non può essere preso in considerazione nel calcolo del valore complessivo dei contingenti. In tal caso, la Turchia abolisce il contingente di questo prodotto nei confronti della Comunità.

8. Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Turchia devono essere abolite al più tardi ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 26

1. Le parti contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della Comunità.

2. In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla Comunità, secondo i ritmi previsti dagli articoli 10 e 11.

Inoltre le cauzioni la cui percentuale è superiore al 140 % del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla Comunità, per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale è superiore al 120 % di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 27

1. Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

La Comunità e la Turchia aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunità e la Turchia, previa consultazione del consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attività della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti.

In questo caso, la parte interessata apre, a favore dell'altra parte, un contigente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.

Articolo 28

La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunità, le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.

Articolo 29

Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le parti contraenti.

Articolo 30

1. Le parti contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine di un periodo di ventidue anni, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità e i cittadini turchi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro o la Turchia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni e le esportazioni tra la Comunità e la Turchia. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Le parti contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le parti contraenti.

3. Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli turchi di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità e la Turchia, sono fissati dal consiglio di Associazione al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente protocollo.

Fino alla decisione del consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, le parti contraenti applicano ai prodotti che nell'altra parte contraente formano oggetto di un monopolio, un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato agli stessi prodotti del paese terzo più favorito.

4. Gli obblighi delle parti contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

CAPITOLO III

PRODOTTI SOTTOPOSTI, ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ, AD UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA IN SEGUITO ALLA ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Articolo 31

Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli è applicabile ai prodotti sottoposti, al momento dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in seguito all'attuazione della politica agricola comune.

CAPITOLO IV

AGRICOLTURA

Articolo 32

Salvo contrarie disposizioni previste dagli articoli da 33 a 35, le norme del presente protocollo sono applicabili ai prodotti agricoli.

Articolo 33

1. Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattamento della propria politica agricola allo scopo di adottare, alla fine di tale periodo, le disposizioni della politica agricola comune la cui applicazione in Turchia è indispensabile per l'attuazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia.

2. Durante il periodo contemplato al paragrafo 1, la Comunità, all'atto dell'instaurazione o durante lo sviluppo ulteriore della propria politica agricola, tiene conto degli interessi dell'agricoltura turca. La Turchia comunica alla Comunità tutti gli elementi utili a questo scopo.

3. La Comunità comunica alla Turchia le proposte della Commissione relative all'instaurazione o allo sviluppo della politica agricola comune, nonché i pareri formulati e le decisioni prese in merito a queste proposte.

4. Il consiglio di Associazione decide quali comunicazioni relative al settore agricolo devono essere trasmesse dalla Turchia alla Comunità.

5. Nel quadro del consiglio di Associazione, possono aver luogo consultazioni sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 3 e sulle misure che la Turchia intende adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 34

1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all'articolo 33, paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente protocollo.

3. Il consiglio di Associazione può modificare la data di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18,19, paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunità e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalità sono determinate dal consiglio di Associazione.

2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria è stabilito nell'allegato n. 6.

3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e successivamente ogni due anni, il consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso può decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione.

4. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili.

TITOLO II

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

CAPITOLO I

I LAVORATORI

Articolo 36

La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo.

Il consiglio di Associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie.

Articolo 37

Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Articolo 38

Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno, per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro.

A tal fine il consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Articolo 39

1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.

2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunità. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunità di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.

3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità.

4. Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità se essi prevedono un regime più favorevole ai cittadini turchi.

Articolo 40

Il consiglio di Associazione può indirizzare raccomandazioni agli Stati membri ed alla Turchia per favorire lo scambio di giovani lavoratori ispirandosi alle misure risultanti dall'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 50 del trattato che istituisce la Comunità.

CAPITOLO II

DIRITTO DI STABILIMENTO, SERVIZI E TRASPORTI

Articolo 41

1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

2. Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalità secondo le quali le parti contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalità per le diverse categorie di attività, tenendo conto delle disposizioni analoghe già adottate dalla Comunità in questi settori, nonché della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sarà accordata priorità alle attività che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Articolo 42

1. Il consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalità che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità relative ai trasporti, e può, alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla Comunità in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

2. Ove la Comunità, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità, adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.

TITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

CAPITOLO I

CONCORRENZA, FISCALITÀ E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 43

1. Il consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, le condizioni e modalità per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità.

2. Durante la fase transitoria, si può considerare che la Turchia si trovi nella situazione prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità. A tale titolo, gli aiuti destinati a favorirne lo sviluppo economico sono considerati compatibili con il buon funzionamento dell'Associazione in quanto non alterino le condizioni degli scambi in una misura che sia contraria all'interesse comune delle parti contraenti.

Alla fine della fase transitoria il consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Turchia a tale data, se sia necessario prorogare la disposizione di cui al comma precedente.

Articolo 44

1. Nessuna parte contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra parte con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.

Nessuna parte contraente colpisce i prodotti dell'altra parte con imposizioni interne che siano tali da proteggere indirettamente altre produzioni.

Le parti contraenti eliminano, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni esistenti alla data della firma di detto protocollo che siano contrarie alle norme di cui sopra.

2. Negli scambi tra la Comunità e la Turchia, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3. Quando l'imposta sulla cifra di affari sia riscossa in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata, possono essere fissate aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, per quanto riguarda le imposizioni interne applicate ai prodotti importati o i ristorni accordati ai prodotti esportati, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.

4. Il consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità nel settore considerato dal presente articolo.

Articolo 45

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, negli scambi tra la Comunità e la Turchia, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal consiglio di Associazione.

Articolo 46

Le parti contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà risultanti sia dalla mancanza di decisioni del consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalità d'applicazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45.

Articolo 47

1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il consiglio di Associazione, su domanda di una delle parti contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la Comunità e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

2. La parte lesa può, dopo averne informato il consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora:

a) il consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda;

b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere.

Inoltre, quando l'interesse della parte lesa richieda un'azione immediata, detta parte può, dopo averne informato il consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non può superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la parte lesa avrà preso misure di protezione in virtù della lettera b) del comma precedente.

3. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il consiglio di Associazione può, in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il consiglio di Associazione può raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione.

4. I prodotti originari di una delle parti contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra parte contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Il consiglio di Associazione può formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla Comunità in detto settore.

Articolo 48

Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente protocollo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il consiglio di Associazione può raccomandare a ciascuna delle parti contraenti di prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

CAPITOLO II

POLITICA ECONOMICA

Articolo 49

Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le parti contraenti si consultano regolarmente in seno al consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche.

In caso di necessità il consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.

Articolo 50

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitali siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali.

3. Le parti contraenti si impegnano a non rendere più restrittivo, salvo il preventivo consenso del consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'allegato III del trattato che istituisce la Comunità.

4. Ove necessario, le parti contraenti si concertano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione e al presente articolo.

Articolo 51

Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla Comunità che possano contribuire al suo sviluppo economico.

Articolo 52

Le parti contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, noché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.

Le parti contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.

CAPITOLO III

POLITICA COMMERCIALE

Articolo 53

1. Le parti contraenti si concertano in sede di consiglio di Associazione per assicurare, durante la fase transitoria, il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi, segnatamente nei settori contemplati dall'articolo 113, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità.

A questo scopo, ciascuna parte contraente comunica, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero.

Ove queste modifiche o questi accordi abbiano un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Associazione, si procederà a consultazioni adeguate, in sede di consiglio di Associazione, per tener conto degli interessi delle parti contraenti.

2. Al termine della fase transitoria, le parti contraenti rafforzano, in sede di consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali allo scopo di attuare una politica commerciale fondata su principi uniformi.

Articolo 54

1. Ove la Comunità concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la Comunità e la Turchia.

2. Quando ciò risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla Comunità da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale.

Se tali misure non vengono prese, il consiglio di Associazione può adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

Articolo 55

In sede di consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della «Cooperazione regionale per lo sviluppo (R.C.D.)».

Il consiglio di Associazione può all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 56

Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunità, avranno luogo, in sede di consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunità e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 57

Le parti contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazione ai contratti conclusi dalle amministrazioni o dalle imprese pubbliche, nonché dalle imprese private alle quali siano stati concessi diritti speciali od esclusivi in modo da eliminare, alla fine di un periodo di ventidue anni, ogni discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e i cittadini della Turchia stabiliti sul territorio delle parti contraenti.

Il consiglio di Associazione adotta le modalità e il ritmo di tali modificazioni ispirandosi alle soluzioni adottate all'interno della Comunità in questo settore.

Articolo 58

Nei settori coperti dal presente protocollo:

- il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Turchia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società turche.

Articolo 59

Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la Comunità.

Articolo 60

1. Qualora in un settore dell'attività economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima può adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure, e le relative modalità di applicazione, sono notificate senza indugio al consiglio di Associazione.

2. Qualora in un settore dell'attività economica della Comunità ovvero di uno o più Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilità finanziaria con l'estero di uno o più Stati membri, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure nonché le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al consiglio di Associazione.

3. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficoltà manifestatesi.

4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di consiglio di Associazione.

Articolo 61

La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni particolari del presente protocollo.

Articolo 62

Il presente protocollo ed i suoi allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Articolo 63

1. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

3. Se l'entrata in vigore del presente protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il consiglio di Associazione può abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.

Articolo 64

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole additionnel.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo addizionale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili temsilciler bu Katma Protokolün altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig

Brüksel'de, yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina,

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione, nella Comunità, di prodotti petroliferi in provenienza dalla Turchia

Articolo unico

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 9 e da 21 a 30 del protocollo addizionale, i prodotti di cui al seguente elenco, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali, nel limite di un contingente tariffario comunitario di volume annuo globale di 200 000 tonnellate:

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2. La Comunità si riserva di modificare il regime definito dal paragrafo 1 nelle seguenti eventualità:

- adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi in provenienza dagli Stati terzi e dai paesi associati;

- decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

- elaborazione di una politica energetica comune.

In tali eventualità, la Comunità assicura alle importazioni di cui al paragrafo 1 vantaggi di portata equivalente a quelli previsti dallo stesso paragrafo.

3. Possono aver luogo consultazioni nell'ambito del consiglio di Associazione sulle misure adottate in applicazione del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità, entro un termine di tre anni, non abbia adottato misure ai sensi del paragrafo 2, il consiglio di Associazione potrà riesaminare il livello del contingente previsto al paragrafo 1.

5. Con riserva dei paragrafi 1 e 2, le disposizioni del protocollo addizionale lasciano impregiudicate le regolamentazioni applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

ALLEGATO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 9 del protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25 % ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del protocollo addizionale, nonché quattro, otto e dodici anni dopo:

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2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55.05 e 55.09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità opera, sin dall'entrata in vigore del protocollo addizionale, una riduzione del 75 % dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1 000 tonnellate per la voce 55.09.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del protocollo addizionale, la Comunità ha il diritto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Turchia dei prodotti seguenti:

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ALLEGATO N. 3 Elenco dei prodotti sottoposti al ritmo di riduzione tariffaria previsto all'articolo 11

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ALLEGATO N. 4 relativo all'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia

LE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di non ostacolare l'utilizzazione delle risorse speciali di assistenza da parte della Turchia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Qualora le disposizioni dell'Accordo di Associazione o del protocollo addizionale ostacolino l'utilizzazione da parte della Turchia di risorse speciali d'assistenza messe a disposizione della sua economia, la Turchia, previa notifica al consiglio di Associazione, ha la facoltà:

a) di aprire contingenti tariffari, conformandosi all'articolo 20, paragrafo 4, del protocollo addizionale, per l'importazione delle merci il cui acquisto è finanziato con le risorse suddette;

b) d'importare in franchigia le merci che sono oggetto di doni previsti dal titolo III della «Public Law 480» degli Stati Uniti o effettuati nel quadro di un programma di aiuto alimentare;

c) di limitare le pubbliche gare ai soli fornitori di prodotti originari dei paesi che forniscono risorse speciali di assistenza, quando l'utilizzazione delle suddette risorse implica l'importazione di merci originarie di questi paesi e nel caso in cui disposizioni legislative turche o dei paesi in questione rendano necessario il ricorso a pubblica gara.

2. I prodotti importati in Turchia con il beneficio del presente allegato non possono essere riesportati verso la Comunità, né allo stato naturale né dopo lavorazione o trasformazione.

3. Le disposizioni del presente allegato non devono ostacolare il buon funzionamento della Associazione.

4. Alla fine della fase transitoria, il consiglio di Associazione può decidere se le disposizioni del presente Allegato debbano essere mantenute.

Se nel frattempo intervengono modifiche nella natura delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente allegato o nelle procedure per la loro utilizzazione, oppure se si presentano difficoltà per tale utilizzazione, il consiglio di Associazione riesamina la situazione per prendere misure adeguate.

ALLEGATO N. 5 relativo al commercio interno tedesco e ai problemi connessi

LE PARTI CONTRAENTI,

considerando le condizioni attualmente esistenti a causa della divisione della Germania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Dato che gli scambi fra i territori tedeschi soggetti alla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non è applicabile, rientrano nel commercio interno tedesco, l'applicazione dell'Accordo di Associazione e del protocollo addizionale non esige alcuna modifica del regime attuale di tale commercio in Germania.

2. Ciascuna parte contraente informa l'altra parte contraente degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile, e così pure delle disposizioni prese in esecuzione degli accordi stessi. Essa vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi della Associazione e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possono essere arrecati all'economia dell'altra parte contraente.

3. Ciascuna parte contraente può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra l'altra parte contraente e i territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non è applicabile.

ALLEGATO N. 6 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli

Articolo 1

Il regime previsto all'articolo 35, paragrafo 2, del protocollo addizionale è definito negli articoli seguenti.

CAPITOLO I

REGIME PREFERENZIALE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ

Articolo 2

I prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune.

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Articolo 3

I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente:

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Articolo 4

1. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune:

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2. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune:

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3. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni del paragrafi 1 e 2 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunità i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adattamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

4. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata.

5. Le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23 restano applicabili.

6. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di consiglio di Associazione al fine di esaminare i problemi posti dalla situazione creatasi.

Articolo 5

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 3 % ad valorem. Tale dazio è ridotto a 2 % un anno dopo la data di entrata in vigore del protocollo addizionale e a 1 % due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.

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Articolo 6

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 2,5 % ad valorem, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 18 700 tonnellate:

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Articolo 7

1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Inoltre e a condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi, l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata.

Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.

3. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di consiglio di Associazione.

Articolo 8

I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali:

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Articolo 9

I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 25 % dei dazi della tariffa doganale comune. Tali dazi sono ridotti al 10 % dei dazi della tariffa doganale comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale. Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.

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Articolo 10

Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilità d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del protocollo provvisorio.

Il consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilità.

Articolo 11

Il consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale applicabile ai vini originari della Turchia.

Articolo 12

La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata:

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Articolo 13

1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 10.02 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunità, una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

2. Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di consiglio di Associazione.

Articolo 14

Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/69, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, la Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché sia ridotto progressivamente conformemente al ritmo previsto dall'articolo 9 del presente allegato, l'elemento fisso riscosso al momento dell'importazione nella Comunità delle seguenti merci originarie della Turchia:

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Articolo 15

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 270A1123(01).1

Per i prodotti di cui al presente allegato, la Comunità si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti.

Al momento della modifica di tale regime la Comunità concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente allegato.

Articolo 16

Il consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del presente capitolo.

CAPITOLO II

REGIME ALL'IMPORTAZIONE IN TURCHIA

Articolo 17

La Turchia concede alla Comunità, nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo commerciale, un regime preferenziale che possa assicurare un aumento soddisfacente delle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità.

PROTOCOLLO FINANZIARIO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTRÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

SOLLECITI di favorire lo sviluppo accelerato dell'economia turca al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S.E. Pierre HARMEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S.P. Walter SCHEEL,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S.E. Maurice SCHUMANN,

Ministro degli affari esteri;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S.E. Mario PEDINI,

Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

S.E. Gaston THORN,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S.E.J.M.A.H. LUNS,

Ministro degli affari esteri;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

S.E. Walter SCHEEL

Presidente in carica del Consiglio delle Cominità europee;

S.E. Franco Maria MALFATTI,

Presidente della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:

S.E. Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL,

Ministro degli affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Nel quadro dell'Associazione fra la Comunità aconomica europea e la Turchia, la Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente protocollo, alle misure atte a promuovere lo sviluppo della Turchia mediante uno sforzo complementare rispetto a quello compiuto da tale paese.

Articolo 2

1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca europea per gli investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che:

a) contribuiscono all'aumento della produttività dell'economia turca e in particolare mirano a dotare di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito più elevato nonché di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura - pubblica o privata - della gestione;

b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;

c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore.

3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette:

a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati;

b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia.

4. Sarà riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Articolo 3

1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca europoea per gli investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri della Comunità.

2. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 195 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sarà utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalità previste nel presente protocolo.

3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il più regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere - entro limiti ragionevoli - un ammontare proporzionalmente più elevato.

4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtù del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalità o una parte dei versamenti.

Articolo 4

1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di quest'ultimo.

2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunità hanno accesso, a parità di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente protocollo.

Articolo 5

1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.

2. I prestiti che riferiscono agli investimenti a redditività diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni. Il saggio d'interesse di tali prestiti non portrà essere inferiore al 2,5% all'anno.

3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditività normale, il cui importo non può essere inferiore al 30% dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:

a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca - nei limiti previsti al paragrafo 2 - in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;

b) saggio d'interesse che non potrà essere inferiore al 4,5% all'anno.

4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati.

La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonché le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca.

5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammortamento dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego è subordinato all'accordo della Banca.

Articolo 6

1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunità.

2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.

3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale ed in conformità delle finalità dell'Accordo di Associazione.

Articolo 7

Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.

Articolo 8

Il concorso che ai sensi del presente protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia e degli Stati membri della Comunità.

Articolo 9

1. Durante l'applicazione del presente protocollo, la Comunità esaminerà la possibilità di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca europea per gli investimenti con proprie risorse e alla condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potrà raggiungere 25 milioni di unità di conto.

2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditività normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.

3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca europea per gli investimenti nonché gli articoli 4, 7 e 8 del presente protocollo.

Articolo 10

Un anno prima della scandenza del presente protocollo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Articolo 11

Il presente protoccollo è allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Articolo 12

1. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità e notificata alle parti contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yetkili teinsilciler bu Mali Protokolün altina imzalarini atmislardir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel'de yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française,

Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden;

J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

Atto finale

I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventitré novembre millenovecentosettanta, in occasione della firma

- del protocollo addizionale, ai quali sono aggiunti sei allegati,

- del protocollo finanziario, e

- dell'Acordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al quale è aggiunto un allegato

hanno adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti relative al protocollo addizionale qui di seguito elencate:

1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse,

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 2,

3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 1,

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25, paragrafo 4,

5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27, paragrafo 2,

6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34,

7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n.2 e n.6.

I plenipotenziari hanno del pari adottato le dichiarazioni interpretative seguenti:

- Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del Protocollo addizionale,

- Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 3 del protocollo finanziario.

Hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni del governo della Repubblica federale di Germania concernenti l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio qui di seguito menzionate:

1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,

2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a Berlino.

3. Tali dichiarazioni sono allegate al presente .

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni allegate al presente sarano sottoposte, qualora se ne manifesti la necessità, alle procedure interne necessarie ad assicurare la loro validità.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

In fede di che, i plenipotenziaires sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Bunun belgesi olarak, asagida adlari yazili tam yerkili temsilciler bu Son Senedin imzalarini atmislatdir.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.

Brüksel'de yirmi üç Kasim bin dokuz yüz yetmis gününde yapilmistir.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Walter SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica italiana

Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

J.M.A.H. LUNS

In Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad der Europese Gemeenschappen

Walter SCHEEL

Franco Maria MALFATTI

Türkiye Cumhurbaskani adina

Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL

ALLEGATO

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE

1. Dichiarazione comune relativa al calcolo dei dazi doganali e delle tasse

Le parti contraenti convengono che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente calcolati conformemente alle norme previste dal protocollo addizionale sono applicati arrotondando al primo decimale.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 2

Le parti contraenti convengono che le merci giacenti in un deposito doganale o viaggianti per essere esportate, o che sono già state oggetto di un contratto di vendita definitivo al momento della notifica al consiglio di Associazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 del protocollo addizionale, saranno sottoposte ai dazi doganali applicabili prima dell'adozione delle misure prese dalla Turchia conformemente alle disposizioni dello stesso articolo.

3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 1

Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo addizionale, sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati al momento dell'allincamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune.

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 25, paragrafo 4

Le parti contraenti dichiarano che nel calcolo del valore totale dell'insieme dei contingenti che devono formare oggetto di un aumento periodico del 10% in conformità delle dispozizioni dell'articolo 25, paragrafo 4, del protocollo addizionale non si deve tener conto del valore delle importazioni liberalizzate dalla Turchia durante i periodi contemplati nello stesso paragrafo.

5. Dichiarazione comune relativa all'articolo 27, paragrafo 2

Le parti contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, del protocollo addizionale si applicano anche ai metalli non ferrosi.

6. Dichiarazione comune relativa all'articolo 34

Le parti contraenti convengono che i lavori con i quali dovranno essere preparate le costatazioni cui dovrà procedere il consiglio di Associazione conformemente all'articolo 34 del protocollo addizionale, potranno incominciare un anno prima della fine del periodo di ventidue anni.

7. Dichiarazione comune relativa ai dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n.2 e n.6.

Resta inteso che i dazi della tariffa doganale comune di cui agli allegati n.2 e n.6 sono i dazi della tariffa doganale comune effettivamente apllicati in ogni momento nei confronti delle parti contraenti al GATT.

DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE

Dichiarazione interpretativa relativa all'articolo 25 del protocollo addizionale

Resta inteso che le importazioni realizzate;

a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti d'investimento,

b) senza concessione di divise,

c) nel quadro della legge sull'inocaggiamento degli investimenti di capitali stranieri,

non potranno essere imputati all'ammontare dei contingenti aperti in favore della Comunità conformemente all'articolo 25 del protocollo addizionale ed in ispecie ai paragrafi 4 e 5.

Dichiarazione interpretativa relativa al valore dell'unità di conto di cui all'articolo 3 del protocollo finanziario

Le parti contraenti dichiarano che:

1. Il valore dell'unità di conto utilizzata per esprimere l'ammontare di cui all'articolo 3 del protocollo finanziario è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

2. La parità della moneta di uno Stato membro della Comunità rispetto all'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in tale unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di detta moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostino dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato nello Stato membro per i pagamenti correnti, nel giorno del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro, e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di tale moneta convertibile.

3. L'unità di conto definita nel precedente paragrafo 1, resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione del protocollo finanziario. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultimo dovesse intervenire una modifica uniformemente proporzionale della parità di ogni moneta rispetto all'oro, decisa dal Fondo monetario internazionale a norma dell'articolo 4, sezione 7, del suo statuto, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa a tale modifica.

Qualora uno o più Stati membri della Comunità non dessero applicazione alla decisione presa dal Fondo monetario internazionale, di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia il Consiglio delle Comunità europee esaminerà la situazione in tale modo creatasi e adotterà, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTI L'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

1. Dichiarazione relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono esser considerati cittadini della Repubblica federale di Germania titti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

2. Dichiarazione concernente l'applicazione dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del Carbone e dell'acciaio a Berlino

L'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle parti contraenti, entro tre mesi, una dichiarazione contraria.