Accordo fra la Comunità economica europea e l'India sul commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts)
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/08/1970 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0066
Decisione del Consiglio del 27 luglio 1970 relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e l'India e di un Accordo tra la Comunità economica europea e il Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts) (70/386/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la relazione della Commissione, considerando che, nel corso dei negoziati commerciali multilaterali del 1964/1967, la Comunità si era impegnata ad avviare negoziati con l'India ed il Pakistan al fine di concludere un accordo soddisfacente sul commercio dai prodotti fatti a mano; considerando che, in un primo scambio di lettere, la Comunità ha offerto all'India ed al Pakistan l'ammissione al beneficio dei contingenti tariffali aperti il 1o settembre 1969 in virtù del regolamento (CEE) n. 1491/69 del Consiglio, del 29 luglio 1969 [1], per un certo numero di prodotti fatti a mano (handicrafts); considerando che il governo del Pakistan ha trasmesso alla Comunità un ulteriore elenco di prodotti fatti a mano chiedendo anche per essi l'ammissione al beneficio del regime dei contingenti tariffari aperti il 1o settembre 1969 e che il governo dell'India ha chiesto di poter beneficiare degli stessi vantaggi; considerando che la Comunità, dopo aver esaminato le domande dell'India e del Pakistan, ha ritenuto che alcuni prodotti possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari in questione, DECIDE: Articolo 1 Sotto forma di uno scambio di lettere i cui testi sono allegati alla presente decisione, sono conclusi, a nome della Comunità economica europea, un Accordo supplementare con l'India e un Accordo supplementare col Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli Accordi citati ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970. Per il Consiglio Il Presidente W. Arendt [1] GU n. L 187 del 31.7.1969, pag. 1. -------------------------------------------------- ALLEGATO Scambio di lettere con l'India Sua Eccellenza Signor Swaminathan Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Presidente della delegazione dell'India Bruxelles Signor Ambasciatore, ho l'onore di riferirmi alla domanda con la quale il Suo governo ha chiesto alla Comunità di estendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1o settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts). Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarLe che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1o settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco. La prego di gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Signore, … mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera del..., redatta come segue: "Ho l'onore di riferirmi alla domanda con la quale il Suo Governo ha chiesto alla Comunità di esrendere a diversi altri prodotti il beneficio del contingente tariffario aperto il 1o settembre 1969 per una serie di prodotti fatti a mano (handicrafts). Dopo un esame approfondito di tale domanda, ho l'onore di comunicarLe che la Comunità economica europea è disposta ad ammettere al beneficio del contingente tariffario aperto il 1o settembre 1969 anche i prodotti specificati nell'allegato elenco." Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del governo indiano al riguardo. La prego di gradire, Signore …, i sensi della mia alta considerazione. T. Swaminathan Presidente della delegazione dell'India --------------------------------------------------