21958A0707(01)

Accordo riguardante il collegamento tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Economica Europea

Gazzetta ufficiale n. 027 del 27/04/1959 pag. 0521 - 0532
UNTS 1958 VOL 312 pag. 387
UN-19/09/1958-551


ACCORDO RIGUARDANTE IL COLLEGAMENTO FRA L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Considerando che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha la missione di promuovere, nel settore sociale del lavoro, l'adozione delle norme basate sui principi esposti nella Costituzione dell'O.I.L. e nella Dichiarazione di Filadelfia, e che l'Organizzazione stessa, pur collaborando con le Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, rimane lontana da tutte le controversie politiche fra nazioni o gruppi di nazioni e si tiene a disposizione di tutti gli Stati membri per cooperare con essi - separatamente o per il tramite delle organizzazioni regionali di cui essi fanno parte - nello svolgere quei compiti che rappresentano le finalità dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

considerando che, conformemente agli articoli 117 e 229 del Trattato della Comunità Economica Europea, la Comunità ha la missione di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera in modo da consentire la loro parificazione del progresso; nonché di mantenere ogni utile collegamento con le Nazioni Unite e con le istituzioni specializzate;

desiderosi di dare una base soddisfacente alla collaborazione fra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Economica Europea, e di contribuire quidi efficacemente all'espansione economica, all'incremento dell'impiego e al miglioramento delle condizioni di vita;

riconoscendo che una tale collaborazione deve svolgersi alla luce dei fatti e dell'azione pratica;

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Commissione della Comunità Economica Europea:

hanno convenuto di rendere esecutivo il presente accordo sulla reciproca consultazione e sulla cooperazione fra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Economica Europea.

Consultazioni reciproche

1. Al fine di raggiungere i loro obbiettivi nel settore sociale e del lavoro, e per eliminare ogni lavoro doppio e inutile, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Economica Europea procederanno regolarmente a consultazioni su questioni di interesse comune.

2. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro terrà informata la Commissione della Comunità Economica Europea sugli sviluppi dei lavori e dei programmi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che possano interessare la Comunità. Onde stabilire un coordinamento effettivo fra le due istituzioni, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro esaminerà tutte le osservazioni riguardanti i propri lavori e programmi, eventualmente trasmesse della Comunità Economica Europea.

3. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sarà a sua volta tenuto al corrente dalla Commissione della Comunità Economica Europea sugli sviluppi dei lavori e dei programmi della Comunità che possano interessare l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Onde istituire un coordinamento effettivo fra le due istituzioni, la Commissione della Comunità Economica Europea esaminerà tutte le osservazioni riguardanti i propri lavori e programmi, eventualmente trasmesse dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

4. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro potrà invitare un rappresentante della Comunità Economica Europea ad uno scambio di vedute col Consiglio stesso o con altro organo competente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

5. La Commissione della Comunità Economica Europea potrà invitare un rappresentante dell'O.I.L. a scambi di vendute con la Commissione stessa o con altro organo competente della Comunità Economica Europea facente capo alla Commissione.

Scambio d'informazioni

6. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e la Commissione della Comunità Economica Europea collaboreranno per valorizzare al massimo le informazioni di carattere legislativo e statistico e per ottenere la maggiore efficienza possibile nella racccolta, analisi, pubblicazione e diffusione di tali informazioni, con la riserva di provvedere opportunamente qualora si presentasse la necessità di tutelare il carattere confidenziale di alcune informazioni, alleggerendo in tal modo il compito dei governi o delle organizzazioni che le forniscono.

7. Con la riserva di cui al comma precedente, i documenti e le informazioni riguardanti questioni sociali di interesse comune verranno scambiati nel modo più sollecito e completo possibile fra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Comunità Economica Europea.

Assistenza tecnica

8. La Commissione della Comunità Economica Europea potrà chiedere al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro un'assitenza tecnica per le questioni di competenza di quest'ultimo ogni volta che lo riterrà opportuno per la continuazione dei suoi lavori.

9. A questo riguardo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro cercherà, nella misura del possibile, di procurare alla Comunità Economica Europea tutta l'assitenza tecnica necessaria, seguendo una procedura da stasbilirsi caso per caso.

10. Qualora l'assistenza tecnica richiesta dalla Comunità Economica Europea all'Organizzazione Internazionale del Lavoro comporti spese di un certo rilievo da parte di quest'ultima, la Comunità rifonderà tali spese in base ad un criterio che verrà fissato di comune accordo caso per caso.

Esecuzione dell'Accordo

11. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e la Commissione della Comunità Economica Europea prenderanno tutti i provvedimenti di loro competenza necessari per assicurare l'efficace esecuzione delle disposizioni del presente accordo.

Disposizioni complementari

12. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e il Presidente della Commissione della Comunità Economica Europea

a) prenderanno tutti i provvedimenti atti ad assicurare una collaborazione ed un collegamento stretto fra i funzionari competenti delle due istituzioni nei settori di interesse comune,

b) passeranno in rassegna, per il tramite dei loro rispettivi rappresentanti, i progressi compiuti nell'attuare una collaborazione effettiva fra le due organizzazioni,

c) esamineranno le disposizioni complementari che risultassero necessarie ai fini dell'esecuzione del presente accordo da parte delle due organizzazioni, come pure le modificazioni che dovranno esservi apportate in base alle circostanze e alle esigenze pratiche delle due organizzazioni.

13. Il presente accordo potrà essere completato, previa consultazione degli organi competenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Comunità Economica Europea, da disposizioni relative alla reciproca rappresentanza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Comunità alle riunioni che trattano questioni di interesse comune o ogni altra questione richiedente una collaborazione fra le due organizzazioni.

IN FEDE DI CHE, il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione dell'ufficio Internazionale del Lavoro, e il Presidente della Commissione della Comunità Economica Europea, debitamente autorizzato dalla Commissione stessa, firmano il presente accordo redatto in lingua francese.

Walter HALLSTEIN

Presidente della Commissione della Comunità Economica Europea

David MORSE

Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il esette luglio millenovecentocinquantotto.

Copia certificata conforme delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua olandese del testo originale redatto in lingua francese.